Dopo numerose indiscrezioni e con un ritardo di oltre un anno rispetto a quanto previsto, la Commissione UE ha approvato la lista di 77 sostanze attive ad attività fitosanitaria che per alcune loro caratteristiche (vedi box sottostante) hanno i requisiti di “candidate alla sostituzione”.


Una sostanza è candidata alla sostituzione secondo il regolamento 1107/2009 quando:
  1. la sua ADI (acceptable daily intake), la sua ARfD (Acute Reference Dose) o il suo AOEL (Acceptable Operator Exposure Level) sono significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito di gruppi di sostanze/categorie d'impiego;
  2. soddisfa due dei criteri per essere considerata come una sostanza PBT (Persistente, Bioaccumulabile, Tossica);
  3. suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, determinano situazioni d'uso che potrebbero restare preoccupanti, per esempio un rischio potenziale elevato per le acque sotterranee, anche qualora venissero adottate misure di gestione del rischio assai restrittive (ad esempio: un ampio uso di dispositivi di protezione individuale, zone tampone molto vaste);
  4. contiene una proporzione significativa d'isomeri non attivi;
  5. è o deve essere classificata, a norma della direttiva 67/548/CEE, come cancerogena di categoria 1 o 2, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri generali di autorizzazione (vedi oltre);
  6. è o deve essere classificata, a norma della direttiva 67/548/CEE, come tossica per la riproduzione di categoria 1 o 2, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri generali di autorizzazione (vedi oltre);
  7. se, sulla base della valutazione fondata su orientamenti per l'esecuzione dei test riconosciuti a livello comunitario o internazionale o di altri dati e informazioni disponibili, rivisti dall'autorità, è considerata possedere proprietà d'interferente endocrino che possono avere effetti avversi negli esseri umani, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo secondo i criteri generali di autorizzazione.


L'approvazione (vedi comunicato stampa) è stata votata nella riunione dello Standing Committee on Plants, Food and Feed (section: Phytopharmaceuticals – Plant protection products – Legislation), tenutasi a Bruxelles il 26 e 27 gennaio scorso. Nella tabella sottostante riportiamo l'elenco delle sostanze identificate e il riferimento alle motivazioni della scelta. Il numero si riferisce ai criteri elencati nel box soprastante.


Principio attivo Criteri soddisfatti Principio attivo Criteri soddisfatti
1-methylcyclopropene 1 lambda-cyhalothrin 2
aclonifen 2 lenacil 2
amitrole 1,2 linuron 6
bifenthrin 2 lufenuron 2
bromadiolone 1 mecoprop 4
bromuconazole 2 metalaxyl 4
carbendazim 6 metam 1
chlorotoluron (unstated stereochemistry) 2,7 metconazole 2
copper compounds 2 methomyl 1
cyproconazole 2 metribuzin 2
cyprodinil 2 metsulfuron-methyl 2
diclofop 1 molinate 7
difenacoum 1,2 myclobutanil 2
difenoconazole 2 nicosulfuron 2
diflufenican 2 oxadiargyl 6
dimethoate 1 oxadiazon 2
dimoxystrobin 1,2,7 oxamyl 1
diquat 1,2 oxyfluorfen 2
epoxiconazole 2,6,7 paclobutrazol 2
esfenvalerate 2 pendimethalin 2
ethoprophos 1 pirimicarb 2
etofenprox 2 prochloraz 2
etoxazole 2 profoxydim 7
famoxadone 2 propiconazole 2
fenamiphos 1 propoxycarbazone 2
fenbutatin oxide 2 prosulfuron 2
fipronil 1 quinoxyfen 2
fludioxonil 2 quizalofop-P (variant quizalofop-P-tefuryl) 6
flufenacet 2 sulcotrione 1
flumioxazine 6 tebuconazole 2
fluometuron 1 tebufenpyrad 2
fluopicolide 2 tepraloxydim 2,7
fluquinconazole 1,2 thiacloprid 7
glufosinate 6 tri-allate 2
haloxyfop-P 1,2 triasulfuron 2
imazamox 2 triazoxide 1
imazosulfuron 2 warfarin 1,6
isoproturon 2 ziram 2
isopyrazam 2
 

 


Cosa succede adesso?
Come ben spiegato nel comunicato stampa, le sostanze così identificate soddisfano gli attuali criteri europei di sicurezza umana e ambientale, ma alcune loro caratteristiche non sono completamente compatibili con le strategie comunitarie a lungo termine, che vedono un costante incremento del già notevole livello di protezione ambientale, e vengono quindi inserite in un meccanismo di sostituzione, che prevede la riduzione della durata di approvazione (da 10 anni a 7 anni) e la necessità di verificare, prima di concedere o rinnovare autorizzazioni di agrofarmaci contenenti candidati alla sostituzione, se per ogni settore di impiego esistano alternative più “verdi”.

Tempistiche
La bozza di regolamento approvata prevede che le autorità inizio a tenere conto del nuovo “status” delle sostanze citate per le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari presentate dopo il 1° Agosto 2015. Dopo quella data si dovrebbe (il condizionale è d'obbligo, visti i ritardi accumulati sinora e la novità e difficoltà della procedura) iniziare ad applicare l'articolo 50 del regolamento 1107/2009, che prevede che nella valutazione si tenga conto di eventuali opzioni più “verdi”, ma con tutta una serie di meccanismi di salvaguardia per tenere conto della sostenibilità economica delle soluzioni alternative trovate, della gestione della resistenza e della protezione degli usi minori, molto importanti per l'agricoltura mediterranea. I criteri di questa valutazione comparativa sono ancora in discussione, ma una volta a regime non dovrebbero permettere di autorizzare prodotti con candidati alla sostituzione in settori (cioè combinazioni coltura/avversità) dove sono disponibili alternative più in linea con i piani comunitari e con analoga efficacia e sostenibilità economica, applicando i meccanismi di salvaguardia citati. La valutazione comparativa verrà applicata anche al momento del rinnovo delle autorizzazioni, e qualora la valutazione dovesse prevedere revoche e modifiche di impieghi, esse verranno applicate tre anni dopo la decisione o alla scadenza dell'approvazione comunitaria della sostanza attiva “candidata alla sostituzione”, qualora dovesse avvenire prima.

Per saperne di più
  1. REG. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
  2. Final report: "Ad-hoc study to support the initial establishment of the list of candidates for substitution as required in Article 80(7) of Regulation (EC) No 1107/2009" (09.07.2013).
  3. Questions and Answers on Candidates for Substitution