A disposizione ci sono oltre 32 milioni di euro che provengono dalle casse comunitarie, ai quali si aggiunge un uguale importo nazionale, a carico del fondo di Rotazione.
E' quanto previsto sin dallo scorso mese di agosto, quando sulla Gazzetta ufficiale della Ue è stato pubblicato, come anticipato da AgroNotizie, il Regolamento di esecuzione 2019/1323 "relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia".
I prodotti ammessi agli aiuti e i limiti di spesa sono riassunti nella tabella che segue.
Il decreto
Ora si entra nella fase operativa con il decreto del ministero per le Politiche agricole numero 383 del 15 gennaio.Il decreto specifica che i beneficiari di questi aiuti sono le imprese produttrici di uova da cova, di pulcini (incubatoi), le imprese di allevamento e i centri di imballaggio delle uova.
Le domande, in carta semplice o anche per via informatica, vanno predisposte secondo i criteri previsti da Agea e vanno indirizzate all'Organismo pagatore competente per il territorio dove si svolge l'attività di produzione.
Come ricorda la stessa Agea, risultano costituiti sei Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e Regione Lombardia) e due per le provincie autonome di Trento e Bolzano.
Per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore ci si rivolge alla stessa Agea.
Le domande
Le domande devono essere accompagnate da una idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate.Tale documentazione, specifica il decreto, può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle stesse aziende.
Le dichiarazioni e la documentazione devono fare riferimento a:
- numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
- numero di pulcini soppressi;
- numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
- quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
- perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
- maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.
Le scadenze
Va ricordato che l'aiuto sarà limitato ai danni subiti nel periodo fra 1 ottobre 2017 e 30 giugno 2018 e comunque solo per i danni non compensati da altri aiuti di Stato o da altre contribuzioni della Ue.A chi verrà riconosciuto dall'Organismo pagatore come avente diritto a questi aiuti, è assicurato che la corresponsione degli stessi aiuti avvenga entro il 30 settembre di questo anno.
Non resta che augurarsi che questa data sia rispettata, visto che allevamenti e imprese attendono da oltre due anni che venga data loro una mano dopo aver sostenuto con le loro sole forze le conseguenze economiche dell'influenza aviaria.