L’atto, che ha già ricevuto il parere positivo delle competenti commissioni del Senato della Repubblica, propone alcune innovazioni sul piano delle sanzioni da irrogare in caso di inadempienza, soprattutto perché deve tenere conto delle novità contenute nel regolamento di esecuzione (Ue) n 29/2012. Ed quello che ieri ha scatenato la bagarre tra le aule parlamentari e il Governo.
Tutte le sanzioni previste nel provvedimento, secondo quanto disposto dall’articolo 9 dello schema di decreto, si intendono dimezzate se riferite a quantitativi di prodotto inferiore ai “200 chilogrammi/litri di olio” oppure minori “di 1000 chilogrammi di olive”, per le sanzioni riferite agli agricoltori e frantoiani. Mentre vengono raddoppiate oltre i 30mila chilogrammi/litri di olio o se le olive oggetto dell'infrazione siano superiori a 150mila chilogrammi.
Nell’articolo 2 del provvedimento del governo, con riferimento al regolamento di Esecuzione (Ue) n 29/2012 si differenziano le sanzioni per chiunque detenga oli di oliva – dagli extravergini a quelli di sansa – senza rispettare gli obblighi previsti sugli imballaggi.
In particolare, le sanzioni amministrative vanno da 300 a 600 euro per il mancato rispetto della capacità dei recipienti, che per gli oli destinati al consumo in ristoranti e comunità non devono essere superiori a 25 litri.
Più salata la sanzione amministrativa per chi non rispetta le norme sui sistemi di chiusura di imballi e preimballi, fondamentale quella per i ristoranti che devono sempre disporre di bottiglie che non si possano riempire una seconda volta: si va da 800 a 4800 euro.
L’articolo 3 commina sanzioni amministrative da 1600 a 9000 euro per chiunque non osservi la norma di indicazione obbligatoria sulla categoria dell’olio di oliva (le dizioni vergine o extravergine, per esempio) prevista dal regolamento di esecuzione esecuzione (Ue) n.29/2012.
L’articolo 4 del provvedimento - quello sull’indicazione dell’origine dell’olio - è il più contestato: poiché sembra contenere una forma di depenalizzazione strisciante.
Il testo recita “Salvo che il fatto costituisca reato (la frode ndr) chiunque non indica la designazione dell’origine nelle etichette e nei documenti commerciali degli oli di oliva preimballati e sfusi” “o indica la designazione dell’origine difformemente da quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione (Ue) n.29/2012 ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione di origine o che evocano una designazione di origine difforme da quella scritta” è soggetto alla sanzione amministrativa.
La sanzione è così graduata: da 1600 a 9000 euro per gli oli extravergini e vergini di oliva, da 3500 a 18000 euro per gli oli raffinati miscelati con oli vergini e oli di sansa. Tale norma è apparsa sostitutiva dei reati previsti dal Codice penale di frode in commercio (articolo 515), Vendita di sostanze alimentari non genuine (articolo 516) e Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517).
In più – sempre all’articolo 4 del provvedimento - c’è la sanzione per agricoltori, frantoiani e trasportatori che movimentano le olive senza riportare le necessarie indicazioni di provenienza e le eventuali Dop o Igp di olio alle quali sono destinate una volta frante, nei documenti commerciali di accompagnamento. Tali indicazioni sono state rese obbligatorie dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione (Ue) n.29/2012: da 600 a 3500 euro.
All’articolo 5 del provvedimento sono invece previste sanzioni anche per chi non rispetta gli obblighi sulle indicazioni facoltative o le utilizza senza averne titolo “olio novello” per esempio: da 3500 a 18000 euro.
Il provvedimento del governo, sempre nel recepire il regolamento di esecuzione (Ue) n.29/2012 – nella parte modificata dal Regolamento 1335/2013 sull’etichettatura - ha previsto all’articolo 6 anche le sanzioni amministrative per le etichette degli oli di oliva poco chiare e compilate in maniera non conforme ai regolamenti comunitari: si va da 1600 a 9500 euro.
All’articolo 7 sono invece previste nuove sanzioni per chi non si iscrive ai registri obbligatori del Sian per la rintracciabilità dell’olio: da 1000 a 6000 euro. Più lieve la sanzione per chi tiene i registri telematici in maniera irregolare: da 300 a 1200 euro.
Infine c'è la novità contenuta all'articolo 8: sanzioni da 500 a 3000 euro per chi utilizza tanto recipienti di stoccaggio di olio quanto confezioni di oli di oliva non ancora etichettate senza apporre i necessari cartelli provvisori dove siano evidenziati origine, categoria, quantità dell’olio e siano privi di un codice identificativo e di strumenti di misura adeguati.