Ne abbiamo iniziato a parlare nel 2015 e solo adesso la disciplina europea su antidoti agronomici e sinergizzanti è diventata legge.

 

Per la precisione è diventata un regolamento, il 2024/1487, pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea lo scorso 30 maggio.

 

Cosa sono

Gli antidoti agronomici sono sostanze che aumentano la selettività degli erbicidi (prevalentemente, ma in teoria potrebbero teoricamente essere associati anche ad altre categorie di principi attivi) nei confronti delle colture sulle quali vengono utilizzati.

 

I più conosciuti sono benoxacor, cloquintocet mexyl, fenchlorazole-ethyl, fenclorim, flurazole, mefenpyr, AD-67, N,N-Diallyl-2,2-dichloroacetamide e senza di loro erbicidi come clodinafop-propargyl o pyroxsulam non potrebbero essere utilizzati con tranquillità.


I sinergizzanti sono invece composti che aumentano l'efficacia delle sostanze attive cui vengono associati, spesso diminuendo la capacità degli organismi bersaglio di metabolizzare e detossificarsi dal prodotto cui vengono esposti.

 

L'esempio che viene sempre fatto è il piperonil butossido che è indispensabile per l'efficacia delle piretrine naturali.


Come sono regolamentati

Prima della pubblicazione del regolamento queste sostanze erano disciplinate a livello nazionale e le prescrizioni in materia di dati variavano molto a seconda del Paese.

 

Adesso il regolamento appena pubblicato prevede l'inizio di un programma di revisione delle sostanze in commercio nella Unione Europea (cioè presenti nelle composizioni di prodotti fitosanitari) al 19 giugno 2024 (data di entrata in vigore del regolamento) e delinea le prescrizioni in materia di dati da presentare per l'approvazione a livello Ue. Un po' come è successo all'inizio degli anni '90 con la direttiva 91/414 nel caso delle sostanze attive.

 

Programma di revisione

Il cronoprogramma del regolamento (chissà se sarà rispettato, visti i precedenti) prevede numerosi passaggi. Vediamo quali.

 

19 luglio 2024. Lista degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato

La Commissione Ue dovrà pubblicare entro questa data la lista degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti venduti da soli o presenti nella composizione di almeno un prodotto fitosanitario autorizzato in almeno uno dei 27 Paesi membri della Ue.

 

 
19 dicembre 2024. Notifica

Le imprese che volessero aggiungere prodotti che non fossero già presenti nella lista pubblicata a luglio hanno tempo sino al 19 dicembre 2024 inviando una notifica contenente le informazioni che dimostrino che il prodotto o i prodotti da includere nella lista sia commercializzato (da solo o nella composizione di prodotti fitosanitari) nella Ue e che la sua funzione sia proprio quella di antidoto agronomico o sinergizzante.

La Commissione prenderà nota delle notifiche ricevute e informerà l'Efsa e gli Stati membri.

 

La comunicazione va effettuata per email all'indirizzo sante-secteur-ppp@ec.europa.eu.

 

 
19 marzo 2025. Lista ufficiale dei prodotti inseriti nel programma di revisione

Alla luce delle notifiche ricevute e delle verifiche effettuate la Commissione Ue pubblicherà la lista ufficiale entro il 19 marzo 2025 (nel testo italiano del provvedimento c'è un'inversione di date, probabilmente a breve pubblicheranno la rettifica).

 

19 giugno 2025. Manifestazione di interesse

I notificanti che volessero partecipare al programma di revisione per una loro sostanza devono manifestare la loro intenzione inviando una richiesta ufficiale alla Commissione, all'indirizzo email sante-secteur-ppp@ec.europa.eu entro il 19 giugno 2025 del regolamento citato. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta la Commissione aggiorna la lista ufficiale con le richieste ricevute per ciascun prodotto e fa in modo che i notificanti dello stesso prodotto si mettano in contatto tra loro si accordino per la presentazione di un dossier congiunto.

 

Prodotti non supportati

I prodotti che non riceveranno nessuna manifestazione di interesse verranno inseriti in una decisione della Commissione che probabilmente concederà un congruo periodo per la loro rimozione dal mercato europea. Non sappiamo se per quei prodotti che contengono antidoti agronomici o sinergizzanti non supportati sarà possibile sostituirli o se andranno incontro a revoca.

Seguendo la logica utilizzata nei rinnovi delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari con tutta probabilità non sarà possibile attuare questo tipo di modifiche.

 

19 luglio 2025. Elenco ufficiale dei notificanti

La lista ufficiale dei notificanti diventerà definitiva il 19 luglio 2025, i ritardatari non saranno ammessi e dovranno rivolgersi ai notificanti ufficiali per partecipare.

 

19 dicembre 2025. Inizia la revisione

Entro quella data la Commissione Ue, dopo essersi consultata con i 27 Stati membri, darà inizio al processo di revisione, elencando le sostanze supportate e i relativi stati relatori e correlatori.

 

Notifica degli studi

I notificanti, una volta aggiornato l'allegato I del regolamento dovranno notificare senza indugio la lista degli studi che intendono effettuare e i relativi laboratori, così come la stima del loro completamento. I notificanti possono anche chiedere di discutere preventivamente alcuni aspetti della documentazione da presentare.

 

19 giugno 2028. Termine per la presentazione della domanda e del dossier

Entro il 19 giugno 2028 i notificanti dovranno presentare la domanda corredata dell'apposito dossier in formato IUCLID sperando che nel frattempo i problemi incontrato nell'utilizzo coi prodotti fitosanitari si siano nel frattempo risolti.

 

Check di completezza e ammissibilità della domanda

Lo Stato membro relatore designato avrà 45 giorni di tempo per decidere se la domanda è ammissibile, verificando se il dossier è stato caricato correttamente (auguri!), se gli studi notificati sono presenti e soprattutto se la relativa tariffa, stabilita a livello nazionale, è stata pagata.

 

Nel caso dell'Italia il costo è 137.000 euro se è Stato relatore e 12.000 se è correlatore. Nel caso di microrganismi (non crediamo sia il caso) o sostanze a basso rischio le tariffe sono ridotte rispettivamente a 87.000 e 10.500 euro. In realtà queste cifre si riferiscono a nuove domande, ma crediamo sia la fattispecie giusta.

 

Contenuto del dossier

Gli studi da effettuare sono gli stessi previsti per l'approvazione delle sostanze attive (ai sensi del regolamento 283/2013 per la sostanza attiva e 284/2013 per il formulato rappresentativo) con l'aggiunta di alcune informazioni specifiche per quel tipo di prodotti, principalmente per verificare l'efficacia relativa delle due sostanze.

 

Antidoti agronomici
  • Analisi degli effetti del trattamento col prodotto fitosanitario e l'antidoto su un impiego rappresentativo in relazione al controllo della coltura bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati;
  • Analisi degli effetti del trattamento col prodotto fitosanitario senza antidoto su un impiego rappresentativo in relazione al controllo della coltura bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, per dimostrare che l'antidoto agronomico elimina o riduce gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario;
  • Analisi degli effetti del prodotto fitosanitario contenente l'antidoto e non la sostanza attiva su un impiego rappresentativo, per dimostrare che l'antidoto agronomico non è efficace da solo.

 

 

Sinergizzanti

  • Analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con un prodotto fitosanitario contenente il sinergizzante in questione in relazione al controllo dell'organismo bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati
  • Analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario non contenente il sinergizzante in questione in relazione al controllo dell'organismo bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, al fine di dimostrare che il sinergizzante aumenta l'efficacia del prodotto contro gli organismi nocivi trattati;
  • Analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario contenente il sinergizzante in questione ma nessuna sostanza attiva, al fine di dimostrare che il sinergizzante non è efficace da solo.

 

 
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.