Dopo il voto trionfale della Plenaria del Parlamento Europeo del 12 marzo 2024, anche il Consiglio dell'Unione Europea lo scorso 22 luglio ha approvato all'unanimità il provvedimento di modifica del regolamento 2019/1009 per adottare l'etichettatura digitale su base volontaria per i fertilizzanti.

 

Nella sessione Affari Esteri del Consiglio, tenutasi appunto il 22 luglio 2024, si è votato un provvedimento sulla pesca, uno riguardante i rapporti con la Serbia e, appunto, il regolamento sull'introduzione dell'etichetta digitale per i fertilizzanti.

 

È l'ultimo passaggio di un iter iniziato ufficialmente il 27 febbraio 2023 con la proposta della Commissione. Dopo l'approvazione del Parlamento prima e del Consiglio poi, non resta che la pubblicazione del provvedimento sotto forma di Regolamento sulla Gazzetta UE, attesa tra qualche settimana.

 

Il testo finale, che potrete scaricare inquadrando il QR code che accompagna questo contributo (ma anche da questo link), non è sostanzialmente cambiato rispetto a quanto votato dal Parlamento a marzo e a quanto oggetto dell'accordo raggiunto a gennaio 2024, sempre tra Parlamento e Consiglio.


La versione definitiva del provvedimento di modifica del regolamento 2019/1009 sui fertilizzanti prevede quindi:

  • L'introduzione dell'etichetta digitale per i fertilizzanti, su base volontaria. Per le transazioni tra operatori economici (es. tra imprese, tra imprese e distributori) essa potrà essere anche solo digitale, e anche per prodotti venduti sfusi, a patto che le informazioni siano esposte anche in formato fisico in un luogo visibile presso il punto vendita
  • Che la Commissione possa successivamente aggiornare, mediante atti delegati, le prescrizioni generale in materia di etichettatura digitale
  • Che l'etichetta digitale rimanga a disposizione gratuitamente del pubblico per un periodo di 10 anni a partire dalla prima immissione in commercio nella Ue, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata.

L'etichetta digitale dovrà anche:

  • riportare i dati del fabbricante o dell'importatore (informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento 2019/1009);
  • riportare la marcatura CE e, se opportuno, il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha valutato l'idoneità della documentazione del fertilizzante;
  • contenere tutti gli elementi di etichettatura richiesti a norma dell'allegato III del regolamento citato (prescrizioni in materia di etichettatura), a eccezione della data di produzione e della quantità se tali elementi sono stati indicati sull'etichetta fisica.
  • essere accessibile gratuitamente e facilmente e direttamente accessibile a tutti i potenziali utilizzatori nell'Unione attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password;
  • avere un formato tale da consentire di effettuare ricerche al suo interno (quindi non un semplice formato immagine);
  • rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili (es. i non nativi digitali) e supportare, ove opportuno, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso di tali gruppi, in particolare per le persone con disabilità (quindi avere caratteri di dimensione adeguata, ad esempio).

 

Gli operatori economici coinvolti dovranno anche sottostare ai seguenti obblighi:

  • Privacy: non dovranno tracciare, analizzare o utilizzare nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni in formato digitale.
  • Etichetta fisica: mettere a disposizione dietro semplice richiesta indipendentemente dall'acquisto l'etichetta fisica o con altri mezzi a titolo gratuito. Qualora il server che ospita le informazioni dell'etichetta digitale fosse inaccessibile, la fornitura di informazioni dovrà essere effettuata obbligatoriamente (senza richiesta).
  • Assenza di etichetta fisica: l'operatore economico che fornisce i fertilizzanti agli utilizzatori finali rende disponibili le informazioni di etichettatura di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1 (e quindi le informazioni sul fabbricante o l'importatore, la marcatura CE e l'organismo notificato e tutti gli elementi di etichettatura eccetto la data di produzione e i titoli se presenti sull'etichetta fisica), in un posto visibile presso il punto vendita.

Quando entrerà in vigore

Il provvedimento approvato prevede che l'etichetta digitale su base volontaria entri in vigore 30 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

 

 
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

Testo finale approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il 22 luglio 2024

Testo approvato dalla plenaria del Parlamento UE il 12 marzo 2024

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003