La Scheda di Dati di Sicurezza (Sds), come descritto in articoli precedenti, è il principale documento accompagnatorio delle sostanze e/o miscele pericolose (da molti è considerata la carta d'identità delle sostanze pericolose), in quanto contiene tutte le informazioni sull'uso in sicurezza di tali sostanze.
In particolare, il Reach (Regolamento (CE) n. 1907/2006) prescrive l'obbligo di redigere una Sds per le sostanze e le miscele definite pericolose ai sensi dal Regolamento Clp (Regolamento (CE) n. 1272/2008), oppure quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica, oltre che quando la sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate a essere classificate come estremamente preoccupanti (SVHC).
Le Sds sono documenti dal contenuto fondamentale perché devono consentire a tutti gli attori della catena di approvvigionamento di adottare le misure necessarie per tutelare la salute umana, la sicurezza sul luogo di lavoro e l'ambiente.
La Sds deve essere fornita gratuitamente lungo tutta la catena di approvvigionamento (ad esclusione del consumatore), in italiano, in formato cartaceo o digitale, entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.
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È importante che chi riceve le Sds le metta a disposizione dei propri lavoratori. Ciò è previsto anche dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo cui il datore di lavoro, al fine di gestire i rischi presso il luogo di lavoro, deve consegnare la Sds e garantire che le informazioni ivi contenute siano rese disponibili ai lavoratori dipendenti.
La Sds, infatti, contiene le informazioni relative ai pericoli connessi all'uso della sostanza o miscela, oltre che le precauzioni di sicurezza da adottare; tali informazioni consentono al datore di lavoro di elaborare un programma di specifiche misure a protezione del lavoratore e a tutela dell'ambiente. Per tale ragione ciascuna Sds, inclusi gli eventuali aggiornamenti, dovrà essere messa a disposizione di ciascun lavoratore, e la formazione e l'addestramento di questi ultimi dovranno includere le modalità di consultazione, lettura, interpretazione e applicazione delle indicazioni contenute nelle Sds.
Sono previste sanzioni?
La disciplina nazionale sanzionatoria per le violazioni del Regolamento Reach (D.Lgs. 133/2009) prevede all'articolo 10 comma 2 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 60mila euro in caso di violazione dell'obbligo di trasmissione della Sds o del mancato rispetto delle indicazioni previste dal medesimo Regolamento.
Vi sono peraltro ulteriori sanzioni nel caso di trasmissione di una Sds incompleta o inesatta.
Infine si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del D.Lgs. 133/2009, il datore di lavoro che non mette le Sds a disposizione dei propri lavoratori è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 15mila a 90mila euro, "salvo che il fatto costituisca reato".
L'ordinamento nazionale individua espressamente l'ipotesi di illecito penale: il D.Lgs. 81/2008 prevede l'applicazione della sanzione dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 2mila a 4mila euro a carico del datore di lavoro che omette di trasmettere tale documentazione ai propri dipendenti.
A cura di Francesca Avogaro dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
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Fonte: Studio legale Landilex