Fenarimol: come un semplice ricorso al Tar può diventare un caso di scuola preso ad esempio dagli esperti di diritto internazionale
Il caso riguarda ancora il Fenarimol, il celebre antioidico immesso sul mercato nei tardi anni '70 da Eli Lilly (poi DowElanco, infine Dow AgroSciences) e acquisito dalla multinazionale dal colosso dei generici Gowan nel 2002, assieme all'acaricida Fenazaquin.
Ricordiamo come il Fenarimol appartenga a quei “magnifici sei” principi attivi che hanno concluso tra le polemiche la prima fase della revisione europea, con soluzioni di compromesso che di fatto hanno scontentato tutti.
Il dossier della celebre pirimidina ne aveva sostanzialmente dimostrato la sostanziale sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche se alcune criticità di natura tossicologica come la sospetta attività di interferente endocrino (Endocrine Distruptor) e altre caratteristiche fossero state considerate di tale gravità da prevederne l'immediata restrizione su poche colture minori (escludendo la vite, l'impiego più importante) e soprattutto limitando la durata dell'iscrizione a 18 mesi in luogo dei consueti dieci anni.
Di fatto la sostanza attiva è attualmente “non iscritta” (l'iscrizione in allegato 1 è scaduta nel giugno del 2008) e secondo la normativa vigente una sua eventuale ripresentazione non potrebbe avvalersi della procedura accelerata di valutazione.
Nel 2007 il nuovo titolare della sostanza attiva presenta ricorso al Tar del Lazio contro i decreti di recepimento della Direttiva 2006/134/CE, rei di aver avallato una direttiva che avrebbe indebitamente penalizzato una sostanza attiva pur supportata da una solida documentazione scientifica.
Il Tar de Lazio presenta domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea sulla legittimità della citata direttiva che nel dicembre del 2010 (con sentenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 63 del 26 febbraio 2011) ne conferma la validità.
Sin qui i fatti.
In apparenza sembra un ricorso rigettato come tanti, invece su alcuni blogs di diritto comparato questa sentenza è diventata “Il caso Gowan” dove il principio di precauzione di stampo europeo è stato privilegiato rispetto alla certezza del diritto e sulla libertà d'impresa di concezione anglosassone. Non a caso il Regno Unito, stato relatore della sostanza, aveva pragmaticamente proposto l'iscrizione in allegato 1 seguita dalla presentazione di studi confermativi successivamente, ma le cose sono andate diversamente.
Ovviamente ci guardiamo bene dall'approfondire l'argomento dal punto di vista giuridico, ma ci limitiamo a segnalare che forse un maggiore utilizzo del principio di precauzione anche in settori diversi dalla solita filiera agrochimica non farebbe male: ci riferiamo non solo al cataclisma nipponico ma anche a notizie come questa (non sappiamo se augurarci che sia una bufala): “...guasti ai computer ancora basati su sistema operativo .[omissis].....del 1996, (sono) una delle possibili cause della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico.”
Per saperne di più
DIRETTIVA 2006/134/CE DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2006 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenarimol come sostanza attiva
REGOLAMENTO (CE) N. 33/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Italia) Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda/Ministero della Salute
F-Secure, rapporto sicurezza relativo al 2010
The Gowan judgment: celebrating the EU risk regulation paradigm for decision-making
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Fonte: Agronotizie