La normativa sulla classificazione e l’etichettatura dei coadiuvanti, quei prodotti utilizzati in miscela con gli antiparassitari per incrementarne l’efficacia o la sicurezza di applicazione, originariamente regolamentati dallo storico DPR 1255 del 1968 (ora sostituito dal DPR 290 del 2001), dopo 33 anni di assoluta calma sta per subire un cambiamento radicale in seguito al recepimento di una direttiva europea.
La direttiva 1999/45 del Consiglio, riguardante l’etichettatura dei preparati pericolosi, prevede infatti che dal 30 luglio 2002 tutti i prodotti chimici ad esclusione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi (per queste due tipologie di prodotti entrerà in vigore nel 2004), e quindi anche i coadiuvanti, originariamente esclusi quando erano assimilati agli antiparassitari sotto la denominazione generica di presidi sanitari, debbano sottostare alla normativa sui preparati pericolosi.
La precedente regolamentazione prevedeva che la classificazione e l’etichettatura dei coadiuvanti venisse effettuata solamente sulla base delle caratteristiche di tossicità acuta delle sostanze attive contenute.
La nuova normativa prevede invece che gli ingredienti dei preparati vengano catalogati non solo per gli aspetti citati, ma in generale per le loro proprietà chimico-fisiche, per i loro effetti a breve e a lungo termine sulla salute umana e per le loro caratteristiche ambientali.
Le sostanze pericolose e le loro caratteristiche di classificazione sono riportate nell’allegato 1 della direttiva 67/548, elenco che viene aggiornato con l’emissione con cadenza pressochè annuale di apposite direttive di "adeguamento al progresso tecnico".
Gli aggiornamenti finora pubblicati sono 28 e l’ultimo risale al 6 agosto 2001 (direttiva 2001/59). L'ultimo adeguamento recepito in Italia è stato il 27° (Decreto 11 aprile 2001).
Gli studi sperimentali disponibili hanno permesso di mettere a punto dei sistemi di calcolo per prevedere la classificazione di un preparato semplicemente conoscendone la composizione qualitativa e quantitativa.
Ad esempio se il preparato Alpha è costituito dal 5% di una sostanza classificata come nociva e per il rimanente da acqua, sostanza non pericolosa, anch’esso risulterà non pericoloso, in quanto la sostanza nociva viene "diluita" nella sostanza non pericolosa. Naturalmente le combinazioni possibili oltre che a essere moltissime sono raramente così semplici come descritto nell’esempio.
Novità nella novità sarà anche l’introduzione della pericolosità per l’ambiente nei criteri di classificazione ed etichettatura.
Infatti le informazioni finora disponibili non avevano permesso l’individuazione di modelli di calcolo per prevedere la pericolosità ambientale di un preparato semplicemente conoscendone la composizione quali-quantitativa, ma ne consentivano semplicemente una catalogazione qualitativa.
Invece a partire dal luglio 2002 un preparato che conterrà più del 25% di una sostanza per la quale è stata riscontrata tossicità per gli organismi acquatici e sia risultata molto persistente, per citare un esempio molto frequente, sarà anche esso classificato come la sostanza (nel dettaglio: frase R50-53: Tossico per gli organismi acquatici e può causare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico).
Sarà molto interessante vedere se i coadiuvanti ai quali nell’immaginario collettivo non era mai stata data la patente di pericolosità, riserveranno qualche sorpresa. Naturalmente ve ne daremo conto.