Lo scorso 13 giugno si è tenuto un seminario di approfondimento inerente "Aggiornamenti alla norma del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata". L'attività, organizzata nell'ambito della scheda 5.1 Ambiente e Paesaggio della Rete Rurale per l'Azione 111 "Attività e supporto alla produzione integrata", è stata incentrata sullo stato dell'arte del sistema e su aspetti tecnici. Di particolare rilevanza è stato l'intervento di Flavia Domenicangeli di Ismea su "Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata cosa è e come cambia il sistema - Aggiornamento della norma Sqnpi".

 

Dalla relazione della Domenicangeli si evince che a livello di impegni per gli operatori non sono state introdotte novità, ma la redazione della norma è stata rivisitata sulla base delle domande poste dagli operatori agricoli che hanno aderito al sistema, in modo da renderla più chiara.

 

La base giuridica del Sqnpi

La Domenicangeli ha ricordato come Sqnpi sia stato istituito con la Legge 4 del 3 febbraio 2011, articolo 2. In particolare il comma 3 istituisce il Sqnpi quale "sistema finalizzato a garantire la qualità del prodotto significativamente superiore alle norme commerciali". Il comma 4 definisce la produzione integrata come "sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi a difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici".

 

Inoltre ha ricordato come il comma 6 specifica i compiti dell'organismo tecnico scientifico: "il regime e la modalità di gestione; la disciplina produttiva: il segno distintivo con cui identificare i prodotti; le adeguate misure di vigilanza e controllo" norme di legge poi attuate dal Decreto Ministeriale 8890 del 2014.

 

L'organismo tecnico scientifico è assistito da tre gruppi di lavoro: difesa integrata, tecniche agronomiche e gestione e controllo qualità.

 

I gruppi di lavoro predispongono le linee guida nazionali di difesa integrata, che vengono poi approvate dall'organismo tecnico scientifico. Sulla base delle linee guida nazionali vengono infine predisposti i disciplinari regionali la cui rispondenza alle norme nazionali va verificata. Il Piano di Controllo Regionale è un piano nazionale con requisiti aggiuntivi.

 

Previste molte adesioni

"Ci attendiamo da quest'anno numerosi operatori aderenti - ha sottolineato la Domenicangeli - a quella che è la misura SRA01 sulla produzione integrata. Le linee guida nazionali e i disciplinari regionali sono tutti pubblicati da Rete Rurale Nazionale. La validità del disciplinare 2024 inizia una volta pubblicato dalla Regione, pertanto fino a nuovo disciplinare vale quello dell'anno precedente".

 

Le norme riviste sono presentate in formato diverso, scritte in corsivo grassetto le annuali, in corsivo grassetto sottolineato quelle intra annuali. Tutte le norme barrate verranno eliminate nel 2025.

 

Infine è scattata la proroga del termine di adesione al Sqnpi per il 2024: dal 15 maggio al 1° luglio 2024, ma poi si vedrà oltre nel dettaglio che la questione è un tantino più complessa, per via della possibilità che le regioni dispongano diversamente.

 

Chi può aderire

Possono aderire al Sqnpi: produttori agricoli, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di commercializzazione del prodotto sfuso). Tutti sono "operatori". La Domenicangeli ha segnalato che nel momento in cui si aderisce "per la campagna 2024, la data di adesione editabile deve essere coerente con l'anno corrente. Questo a prescindere che si tratti di una prima adesione o di un aggiornamento. Ai fini del termine ultimo vale quella del protocollo che si ottiene all'atto del rilascio della domanda stessa".

 

Scopi dell'adesione al Sqnpi

La domanda di adesione al Sqnpi può essere presentata per tre scopi diversi: ottenimento del marchio Sqnpi, mera conformità alle norme agroclimaticoambientali (conformità Aca) oppure per entrambe le ragioni. I controlli dell'organismo di controllo, ai fini della conformità Aca, si limitano alle operazioni di campo, esclusa la raccolta. L'esito viene trasmesso dal sistema direttamente all'organismo pagatore per la corresponsione del premio. Si tratta quindi di una mera conformità ai fini dei pagamenti Psr-Csr o dell'Ocm Ortofrutta e non autorizza a far uso del marchio.

 

Ai fini della conformità per l'uso del marchio Sqnpi per l'agricoltore i controlli proseguono anche nelle fasi di raccolta e post raccolta. Ai fini dell'ottenimento del marchio Sqnpi tutto l'appezzamento deve essere oggetto di domanda di adesione, mentre ai fini del conseguimento della mera conformità Aca basta un giustificativo per le coltivazioni per le quali non si è presentata domanda, in quanto i controlli seguono il disciplinare regionale.

 

Le scadenze

Per quanto riguarda la scadenza per l'adesione: ai fini del conseguimento del marchio Sqnpi, si può presentare domanda entro il 1° luglio 2024, mentre ai fini del conseguimento della mera conformità Aca del Sqnpi si devono considerare i bandi regionali, che possono rifarsi alla scadenza nazionale del 1° luglio, ma possono anche prevedere date diverse.

 

I trasformatori, distributori e condizionatori, possono presentare domanda di adesione per la prima volta durante tutto l'anno purché prima dell'inizio dell'attività di gestione dei prodotti per i quali si presenta domanda di adesione che può esser presentata esclusivamente per scopo marchio.

 

La domanda di aggiornamento, che non si distingue a livello grafico, deve essere presentata da tutti gli operatori entro il 1° luglio 2024, ma solo per quest'anno. Tale termine vale anche per le rettifiche.

Il termine del 1° luglio è perentorio: chi presenta domande oltre tale termine ai fini della conformità Aca, può vedersi decurtato l'aiuto previsto dal Psr Csr regionale, nell'ipotesi, molto frequente, che la Regione abbia adottato la stessa data di scadenza prevista a livello nazionale per le domande sul marchio Sqnpi.

 

Per quanto riguarda il marchio Sqnpi, le domande presentate oltre il 1° luglio determinano la sospensione della certificazione per l'anno di domanda. Per le conformità Aca, l'organismo di controllo deve comunque procedere ai controlli, onde evitare che vi siano blocchi degli aiuti sulla misura dello sviluppo rurale.

 

Gli impegni

La certificazione a marchio Sqnpi e la conformità Aca possono essere rilasciate per le colture il cui ciclo produttivo è avvenuto interamente nel rispetto degli impegni previsti dai disciplinari regionali di produzione integrata, a prescindere dalla data di adesione a Sqnpi. Per le colture autunno vernine e poliennali, e in ogni caso per tutte le colture il cui ciclo colturale ha inizio l'anno precedente quello per il quale si richiede la certificazione/conformità, devono essere rispettati gli impegni dei disciplinari regionali a partire dall'inizio del ciclo colturale.

 

Nel solo caso della prima adesione delle superfici agli interventi agroclimatico ambientali del Psp, per ottenere la conformità Aca, gli aderenti devono adempiere a tutti gli impegni previsti dalla norma a partire dal 1° gennaio dell'annualità di prima adesione a prescindere dalla data di adesione agli interventi Aca. In relazione alle proprie condizioni, le regioni possono disporre regole più restrittive.

 

Disciplinare da adottare

I produttori singoli o facenti parte di una organizzazione di agricoltori che aderiscono al sistema, devono adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione dove insistono le superfici aziendali. Tale vincolo si applica sempre nel caso di richiesta di conformità Aca per gli interventi di sviluppo rurale o per interventi settoriali ortofrutta e patate previsti dal Psp (Ocm).

 

Vi sono invece due eccezioni per il marchio:

  • i produttori aderenti ad Oa interregionali, su indicazione delle stesse organizzazioni, previo parere positivo delle regioni interessate, possono adottare il disciplinare della Regione limitrofa nella quale è ubicata la sede operativa l'organizzazione di agricoltori.
  • i produttori singoli che hanno aziende ricadenti in due o più regioni confinanti possono adottare integralmente il disciplinare della regione dove insiste la parte prevalente delle aziende dell'impresa stessa.

 

Procedure di controllo diversificate

Per quanto riguarda le procedure di controllo, potranno essere eseguite dalle autorità di vigilanza, dalle organizzazioni di produttori (in autocontrollo) oppure dagli organismi di controllo, sia sulle imprese singole che su quelle associate. Per le imprese singole i controlli riguarderanno una verifica annuale del 100% delle aziende, con analisi multiresiduali su un prodotto di ciascuna azienda, una seconda analisi solo sul 5% delle aziende già oggetto del primo controllo.

 

Per le imprese associate, sarà svolta la verifica di accertamento dell'autocontrollo, la verifica annuale su un certo numero di aziende aderenti all'Organizzazione di agricoltori, pari alla radice quadrata del numero di tutte le aziende aderenti, un'analisi multiresiduale su un prodotto di un certo numero di aziende aderenti all'organizzazione, pari alla radice quadrata del numero delle aziende aderenti.

 

Per quanto riguarda i controlli dell'organismo di controllo, nel caso delle imprese singole che hanno richiesto il marchio Sqnpi, l'organismo di controllo effettua l'analisi multiresiduale su un prodotto di ciascuna azienda. Mentre la seconda analisi riguarderà solo il 5% delle aziende già controllate. Ai fini del conseguimento della conformità Aca, l'organismo di controllo effettua le analisi multiresiduali su almeno il 5% delle aziende richiedenti la conformità e da svolgersi su un campione di prodotto o altra matrice, di una delle colture per le quali è stata richiesta l'adesione al Sqnpi.

 

I controlli mediante analisi multiresiduali sulle aziende associate - sia per il marchio che per la conformità Aca - differiscono a seconda che siano eseguiti in autocontrollo oppure operi l'organismo di controllo.

 

In autocontrollo, l'organizzazione degli agricoltori effettua le analisi multiresiduali sul prodotto per almeno una delle colture per la quale è stata richiesta l'adesione al Sqnpi, sia ai fini dell'utilizzo del marchio che per la conformità Aca, partendo dal presupposto che va garantito almeno un numero di prelievi paria a:

  • 25% - fino a 1.000 aziende aderenti;
  • Radice quadrata del numero totale di aziende aderenti per la quota eccedente le prime 1.000 aziende.

 

L'Organismo di controllo invece effettua le analisi multiresiduali su un campione di prodotto o altra matrice, delle aziende sottoposte a controllo (radice quadrata numero di aziende) su una delle colture per le quali è stata richiesta la adesione al Sqnpi sia ai fini dell'utilizzo del marchio che per la conformità Aca.

 

Pubblicità obbligatoria per l'Osservatorio Sqnpi

Ogni cittadino potrà segnalare eventuali difformità a carico degli operatori che lavorano in regime di qualità. Le segnalazioni saranno inoltrate all'indirizzo osservatoriosqnpi@masaf.gov.it. Le segnalazioni saranno esaminate dal gruppo di lavoro tecnico qualità. Aziende e organizzazioni agricole dovranno pubblicizzare adeguatamente l'esistenza dell'Osservatorio alla cittadinanza mediante sito web, obbligatorio per le organizzazioni, o almeno un cartello presso il centro aziendale, nel caso di aziende singole. Il mancato impegno è sanzionato con non conformità lieve per inadempienza.

 

Ulteriori requisiti per l'operatore in fase di post raccolta

Non cambiano i requisiti a carico dell'operatore in fase di post raccolta. Ma sono stati resi più chiari gli impegni presi. In particolare, la conformità in merito ai requisiti ambientali ed etico-sociali deve essere verificata sulla totalità della produzione, a prescindere dal fatto che solo una parte di questa sia assoggettata a Sqnpi. In deroga a quanto prescritto, i requisiti ambientali non vanno verificati sugli stabilimenti dell'operatore che non trattano prodotto certificato Sqnpi laddove sia possibile e dimostrabile una gestione separata dei requisiti per la tutela ambientale.

 

Gestione delle non conformità

Per le aziende singole e associate, in fase di post raccolta, conservazione e trasformazione valgono le seguenti norme sulle eventuali non conformità del prodotto. Intanto, il mancato rispetto degli adempimenti relativi ai requisiti riportati al punto 10.3.9 e al punto 8.4 della norma comporta la sospensione della certificazione per l'anno di riferimento, qualora:

  • la sommatoria delle non conformità sia superiore agli 8 punti;
  • la sommatoria delle non conformità sia superiore a 4 punti ed il numero dei lotti non conformi maggiore di 10.

Laddove richiesta la certificazione a marchio Sqnpi sia per la fase di coltivazione che per la fase di post raccolta, la sospensione o esclusione dell'azienda calcolata nella fase di coltivazione impedisce di ottenere, per l'anno di riferimento, la certificazione su tutto il processo produttivo.

 

Novità per il Promemoria registrazione trattamenti fitosanitari

Sono state introdotte novità di lettura da quest'anno nel Promemoria registrazione trattamenti fitosanitari: la documentazione e le registrazioni prodotte dovranno essere conservate per almeno tre anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni.

 

Novità in arrivo da Ismea

Ismea, insieme al gruppo di azione difesa integrata sta sviluppando un software pubblico "Banca dati delle norme di produzione integrata" in cui verranno caricate tutte le schede colturali delle Linee Guida Nazionali Difesa Integrata, suddivise per sezione difesa, diserbo e fitoregolatori. Il software sarà reso pubblico anche per il caricamento dei disciplinari regionali.