Oggetto dell'articolo precedente è stata la candidate list, il suo scopo e soprattutto il suo contenuto. Come detto, in questa lista l'Echa inserisce le sostanze estremamente preoccupanti destinate a confluire in un altro elenco, l'Allegato XIV del Reach, che contiene le sostanze soggette ad autorizzazione.

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Il passaggio dalla candidate list all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione vede ancora una volta l'impulso dell'Echa.

 

L'Agenzia europea almeno ogni due anni segnala, tramite una raccomandazione, alla Commissione Europea quali sostanze inserire in via prioritaria nell'elenco di quelle da assoggettare ad autorizzazione. A seguito di dibattito pubblico sarà poi la Commissione Europea a decidere se includere o meno la sostanza nell'Allegato XIV.

 

Con l'inserimento di una sostanza nell'elenco di quelle soggette ad autorizzazione, la Commissione stabilisce anche la data di scadenza, cioè la data a partire dalla quale quella sostanza non può più essere immessa sul mercato senza autorizzazione (sunset date) e la data ultima per presentare la domanda di autorizzazione (application date).

 

Non solo. La Commissione può anche stabilire per quali usi o categorie d'uso non è necessaria l'autorizzazione.

 

Assoggettare una sostanza ad autorizzazione significa da un lato assicurare che i rischi connessi alla sostanza siano adeguatamente controllati durante il loro ciclo di vita, e dall'altro promuoverne la progressiva sostituzione con altre sostanze meno pericolose e dannose o con soluzioni tecnologiche alternative, a patto che la sostituzione sia possibile e sostenibile anche sotto il profilo economico.

 

Una volta che una sostanza è inserita nell'elenco di cui all'Allegato XIV del Reach, il fabbricante, l'importatore o gli utilizzatori a valle, e quindi anche gli utilizzatori professionali come gli imprenditori agricoli, interessati ad usare quella sostanza dovranno presentare una domanda di autorizzazione all'Agenzia, specificando per quale uso intendono impiegare la sostanza. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una Relazione sulla Sicurezza Chimica (Csr) e da un'analisi delle alternative e degli eventuali rischi connessi ad esse.

 

La decisione sull'autorizzazione spetta alla Commissione, sulla base dei pareri resi dall'Agenzia.

 

Attenzione però: non è necessario che l'utilizzatore a valle chieda l'autorizzazione quando il suo fornitore ne ha già ottenuta una per la sostanza. Quindi, se c'è un soggetto che si trova a monte della catena di approvvigionamento dell'utilizzatore professionale e che dispone dell'autorizzazione per l'uso che serve all'utilizzatore, quest'ultimo non sarà tenuto a presentare domanda di autorizzazione.

 

In questo caso però l'utilizzatore ha comunque degli obblighi. L'articolo 66 del Reach stabilisce infatti che l'utilizzatore è tenuto a notificare all'Echa entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza l'utilizzo di una sostanza autorizzata.

 

Sono previste sanzioni?

Anche in questo caso bisogna stare attenti ad eventuali sanzioni. A disciplinarle è sempre il Decreto Legislativo 133/2009 che in materia di violazioni del regime delle autorizzazioni prevede misure sanzionatorie di carattere non amministrativo ma penale.

 

In particolare, l'articolo 14 del D.Lgs. 133/2009 stabilisce che l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'Allegato XIV senza l'autorizzazione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40mila a 150mila euro.

 

La stessa sanzione si applica quando l'utilizzatore a valle non ha presentato la domanda di autorizzazione, ma usa la sostanza autorizzata al suo fornitore in senso non conforme all'autorizzazione.

 

Infine, un'altra sanzione, questa volta di carattere amministrativo pecuniario, è prevista nel caso in cui l'utilizzatore non notifichi all'Agenzia l'uso della sostanza autorizzata. In questo caso si rischia di dover pagare dai 5mila ai 30mila euro.

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Come prepararsi al meglio

Data la rilevanza penale, si consiglia di prestare particolare attenzione alle sostanze usate nell'ambito della propria attività professionale.

 

È fortemente raccomandato censire le sostanze usate, chiedere ai propri fornitori tutte le informazioni connesse a quanto acquistato, monitorare il sito dell'Echa e l'Allegato XIV per capire quali sostanze sono state ricomprese. Attenzione alle scadenze indicate sul sito dell'Echa.

 

Laddove una sostanza sia inclusa nell'Allegato e quindi necessiti di autorizzazione è possibile anche valutare di sostituirla con altre.

 

A cura di Arianna Adinolfi dello Studio legale Landilex

 


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