Con questo articolo si ritorna a parlare del Reach (Regolamento CE 1907/2006), il Regolamento adottato dall'Unione Europea per disciplinare le sostanze chimiche e gli obblighi (ne abbiamo parlato anche in questo e in questo articolo) a cui sono tenuti i diversi soggetti che si trovano a gestirle.

 

Un Regolamento che nasce per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dall'uso delle sostanze chimiche.

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L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa) riveste un ruolo fondamentale in tal senso in quanto individua quali sono le sostanze estremamente preoccupanti (note con la sigla SVHC, in inglese Substances of Very High Concern), ossia quelle sostanze che potrebbero avere effetti gravi ed irreversibili sulla salute dell'uomo e/o dell'ambiente.

 

Sono considerate come estremamente preoccupanti le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Possono poi essere identificate come estremamente preoccupanti anche quelle sostanze che, sulla base di una valutazione caso per caso, destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze di cui sopra.

 

Nei prossimi articoli verrà trattata la procedura di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti e le conseguenze che questa identificazione comporta. In particolare, verrà innanzitutto spiegato cosa vuol dire che una sostanza è stata inserita nella cosiddetta candidate list e come una volta finita in questa lista, la sostanza potrà passare nell'Allegato XIV del Reach, che riguarda le sostanze soggette ad autorizzazione.

 

Infine, il quadro delle liste introdotte dal Reach verrà completato parlando delle restrizioni, ossia di quelle misure che possono essere adottate quando gli impatti di una sostanza sull'ambiente e sull'uomo sono considerati inaccettabili: nella pratica, cosa vuol dire quindi che una sostanza è stata inserita nell'Allegato XVII del Reach.

 

Sono previste sanzioni?

Dall'inserimento di una sostanza in una delle liste richiamate sopra (candidate list, Allegato XIV e Allegato XVII) derivano importanti obblighi a carico di diversi soggetti, tra cui anche il cosiddetto utilizzatore a valle, ossia la persona fisica o giuridica che utilizza le sostanze chimiche, in quanto tali o in miscela, nell'esercizio della propria attività industriale o professionale.

 

Alcune delle sanzioni previste dal D.Lgs. 133/2009 hanno carattere penale: non si tratta, cioè, di sanzioni pecuniarie amministrative, ma di sanzioni che possono comportare anche l'arresto del soggetto responsabile.

 

Come prepararsi al meglio

Il consiglio, quando si ha a che fare con sostanze chimiche, è sempre quello di controllare a quale regime sono sottoposte e se figurano in una delle liste indicate sopra.

 

Conoscere l'identikit delle sostanze acquistate, controllare le etichette, le Schede di Dati di Sicurezza (Sds) e gli Scenari di Esposizione (Se) e attenersi all'uso previsto, rappresenta senza dubbio un buon modo per prevenire eventuali sanzioni.

 

Ma questo non basta. Un buon utilizzatore di sostanze chimiche deve sforzarsi di mantenersi costantemente aggiornato sullo stato delle procedure adottate dall'Echa che potrebbero coinvolgere le sostanze che usa.

 

Sapere come l'Echa valuterà una sostanza e quali possibili regimi applicherà ad essa consente all'utilizzatore professionale di fiutare in anticipo il momento di sostituire una sostanza con una meno gravosa da impiegare e di non essere quindi colto di sorpresa quando questa sarà vietata oppure soggetta ad autorizzazione.

 

A cura di Arianna Adinolfi dello Studio legale Landilex

 


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