Come abbiamo visto nei precedenti articoli, per essere in regola con i regolamenti europei sulle sostanze chimiche e biocidi, e non farsi quindi sanzionare, occorre innanzitutto ricevere e verificare tutta la documentazione che accompagna il materiale, e rispettarne le previsioni di utilizzo e di sicurezza ivi contenute.

 

Prima di iniziare a trattare tutti gli aspetti rilevanti dei Regolamenti Reach, Clp e Bpr in questa rubrica, è opportuno dare delle indicazioni generali sulla documentazione da raccogliere dai fornitori, in quanto questo è il primo passo verso un percorso di adeguamento dell'azienda alle previsioni europee.

 

Quando si acquistano sostanze o miscele che sono classificate come pericolose (la classe di pericolo deve essere indicata in etichetta) si deve ricevere contestualmente alla vendita una Scheda di Dati di Sicurezza (Sds), con informazioni dettagliate sui pericoli e sulle modalità d'uso di quanto acquistato, in coerenza con l'etichetta, che deve essere conforme al Regolamento Clp. Nel caso, inoltre, di sostanze pericolose registrate presso l'Autorità Europea delle Sostanze Chimiche (Echa) per una fascia di tonnellaggio uguale o superiore a 10 tonnellate/anno, la Sds dovrà essere corredata dagli Scenari di Esposizione (noti come Se), che contengono le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi insiti nell'uso della sostanze, nonché tutte le raccomandazioni del produttore sull'esposizione delle persone e dell'ambiente. Gli Scenari di Esposizione coprono anche gli usi e i processi a cui la sostanza può essere destinata, mentre se si tratta di una miscela pericolosa gli Scenari di Esposizione possono essere inseriti direttamente nel testo della Sds.

 

Copia della Sds, corredata degli eventuali Scenari di Esposizione, deve quindi essere richiesta a chi vende sostanze o miscele pericolose. Sta agli acquirenti controllare che la documentazione sia completa, aggiornata e corrispondente a quanto richiedono i regolamenti, perché in qualità di utilizzatori potrebbero essere sanzionati (insieme a chi ha prodotto e/o venduto tali beni) per aver violato quanto previsto dagli stessi.

 

Una Sds (eventualmente integrata con gli Se) deve infatti essere sempre tempestivamente aggiornata dal produttore (e quindi trasmessa lungo l'intera catena di approvvigionamento, tramite i distributori e i rivenditori, agli utilizzatori a valle) in caso di variazioni della classificazione di rischio della sostanza di riferimento, o per modifiche normative (la più recente, ad esempio, è quella contenuta nel Regolamento Ue 2020/878 che ha modificato l'allegato II al Regolamento Reach contenente le prescrizioni per la compilazione delle Sds e ha previsto che le stesse siano adeguate entro la fine del 2022).

 

È opportuno quindi contattare i fornitori e chiedere una copia di tutta la documentazione e degli aggiornamenti, conservandone poi una copia (cartacea o telematica) per i successivi dieci anni, come richiesto dal Reach.

 

Se i fornitori sono soggetti stabiliti in Italia (e anche in altri Stati europei) hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni sopra richieste e i relativi aggiornamenti. Gli stessi dovranno anche rispettare, e garantire il rispetto, delle prescrizioni previste dal Regolamento Reach in merito alla registrazione delle sostanze immesse sul mercato europeo. Se invece ci si rifornisce di sostanze chimiche da produttori extra europei, è compito degli acquirenti verificare la necessità di registrare le sostanze importate, ove superino determinate tonnellate/anno, accollandosi i relativi oneri, a meno che il produttore non abbia un rappresentante europeo che possa curare tali aspetti (il Regolamento Reach a tale riguardo parla di rappresentante esclusivo o OR). In tal caso è consigliato dotarsi di un consulente tecnico in grado di dare assistenza lungo i processi di adeguamento alla normativa europea dei prodotti importati.

 

Per quanto riguarda invece il Regolamento Bpr, è necessario che i fornitori diano evidenza che i prodotti biocidi che vendono siano autorizzati e contengano principi attivi anch'essi autorizzati dall'Echa. Queste informazioni devono essere contenute in etichetta, ma, in caso di dubbi o incertezze, è opportuno ricevere informazioni specifiche e dettagliate, anche con riferimento ai tipi di utilizzo dei prodotti biocidi, che devono essere conformi a quanto previsto nell'autorizzazione.

 

A quali sanzioni posso andare incontro?

Come vedremo nei prossimi articoli, gli utilizzatori di sostanze chimiche e prodotti biocidi possono ricevere una sanzione, in aggiunta ai produttori e a coloro che hanno immesso tali beni sul mercato, se non dispongono della documentazione adeguata ed aggiornata relativa alle sostanze che detengono. Le sanzioni sono tutte di carattere amministrativo pecuniario, cioè prevedono il pagamento di una somma di denaro, per quanto riguarda le violazioni dei Regolamenti Reach e Clp.

 

Se un utilizzatore non segue quanto indicato nell'etichetta di un prodotto biocida, o utilizza un prodotto biocida non autorizzato, invece, può essere assoggettato alla sanzione penale dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da mille euro a 10mila euro.

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Come prepararsi al meglio

È molto importante che ogni impresa agricola controlli la documentazione in suo possesso e che richieda, possibilmente per iscritto, ai propri fornitori di ricevere tutti i documenti e i loro aggiornamenti. Questo, si badi bene, potrebbe non bastare per escludere la responsabilità da parte dell'utilizzatore in caso di documentazione inesistente, incompleta, ovvero, per i prodotti biocidi, uso non conforme all'autorizzazione. Tuttavia, la prova di essersi attivati in tal senso può essere valutata positivamente dall'autorità che commina la sanzione per ridurre l'importo della sanzione, a dimostrazione della buona fede.

 

È opportuno, ove possibile, ricevere dichiarazioni, garanzie o anche manleve in merito all'acquisto e all'utilizzo di sostanze e miscele chimiche, nonché per i prodotti biocidi. Conoscere bene i propri diritti può aiutare nella scelta e nei rapporti con i fornitori, e può anche aiutare ad evitare sanzioni.

 

A cura dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

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