Tema dello scorso articolo è stato il possibile inserimento di una sostanza in uno dei seguenti elenchi: candidate list, Allegato XIV del Reach e Allegato XVII del Reach; spiegando anche in quali casi una sostanza può essere ritenuta come estremamente preoccupante per l'uomo e/o per l'ambiente (SVHC).

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In questo articolo, invece, è spiegata la procedura prevista dall'articolo 59 del Reach per l'identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante e cosa questo comporta.

 

Per garantire un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a partecipare al dibattito sull'identificazione della SVHC è dato preavviso della proposta di identificazione sul Registro delle intenzioni.

 

L'Echa predispone quindi un fascicolo che mette a disposizione di eventuali portatori di interessi, i quali poi possono presentare delle osservazioni. In assenza di queste ultime, la sostanza viene identificata come estremamente preoccupante. Nel caso invece di dubbi si apre un confronto nell'ambito del Comitato degli Stati membri ed in caso di disaccordo interviene la Commissione Europea.

 

Tutte le sostanze che vengono identificate come estremamente preoccupanti sono poi inserite all'interno di una lista, la cosiddetta candidate list, che ad oggi conta circa 235 sostanze e che può essere periodicamente aggiornata.

 

Dall'inserimento di una sostanza nella candidate list, non discende un divieto di utilizzo.

 

L'effetto immediato è quello di far sorgere una serie di obblighi in capo a chi produce, importa, distribuisce le sostanze inserite nell'elenco. Questi soggetti sono infatti tenuti a fornire la Scheda di Dati di Sicurezza (Sds); a comunicare le istruzioni sulla sicurezza d'uso; a rispondere alle richieste dei consumatori entro quarantacinque giorni; e ad informare l'Echa se l'articolo che producono contiene una sostanza estremamente preoccupante in una concentrazione superiore ad una determinata soglia e se la quantità di tale sostanza è superiore a una tonnellata per produttore/importatore all'anno.

 

L'effetto invece non immediato e che serve a realizzare gli scopi del Reach è quello di dar inizio alla procedura che potrà eventualmente portare all'autorizzazione della sostanza e/o all'adozione di misure restrittive per il suo utilizzo.

 

Sono previste sanzioni?

Il D.Lgs. n. 133/2009 contiene, come più volte ricordato nei precedenti articoli di questa rubrica, le misure sanzionatorie previste in caso di violazione del Regolamento Reach. Si tratta prevalentemente di sanzioni pecuniarie amministrative, alcune di valore anche elevato.

 

Ad esempio, per la violazione degli obblighi informativi previsti in relazione all'inserimento di una sostanza nell'elenco di quelle estremamente preoccupanti, il Decreto Legislativo prevede sanzioni pecuniarie del valore compreso tra 5mila e 30mila euro.

 

Anche a carico degli utilizzatori professionali sono previste sanzioni pecuniarie: se per esempio non dovessero attenersi all'obbligo di conservare le informazioni ricevute sulle sostanze inserite nella candidate list potrebbero rischiare una sanzione da 3mila e 18mila euro (articolo 10).

 

Altre sanzioni sono poi previste nel caso in cui l'utilizzatore professionale rivesta anche la funzione di datore di lavoro. Infatti, il datore di lavoro che non consente ai propri lavoratori l'accesso alle informazioni relative ai possibili rischi connessi all'uso di sostanze preoccupanti può essere punito con una sanzione pecuniaria che va da 15mila a 90mila euro.

 

Attenzione però, perché tutte queste sanzioni si applicano quando la violazione non può essere considerata come reato. Ad esempio, se la mancanza di informazioni sull'uso di una sostanza ha comportato una malattia nel lavoratore, il datore di lavoro non risponderà con la semplice sanzione pecuniaria ma con la sanzione prevista per il delitto di lesioni personali.

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Come prepararsi al meglio

Per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni brevemente richiamate sopra, gli utilizzatori professionali devono innanzitutto capire se stanno o meno impiegando nell'ambito della propria attività una sostanza inserita nella candidate list e se dispongono di tutte le informazioni richieste per il suo corretto utilizzo.

 

È inoltre fondamentale predisporre un archivio ordinato contenente tutte le informazioni ricevute. Per evitare che questo possa andare perso, è bene tenere copia anche cartacea di quanto ricevuto dai propri fornitori.

 

Inoltre, è fortemente consigliato consultare periodicamente il sito dell'Echa per restare aggiornati.

 

A cura di Arianna Adinolfi dello Studio legale Landilex

 


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