Ormai gli Stati membri sono sempre più meri esecutori di provvedimenti presi a livello comunitario che impattano direttamente sull’operatività quotidiana, spesso senza il necessario adattamento operato dalle autorità nazionali. Ecco gli ultimi provvedimenti Ue di impatto sulla filiera agrochimica.

Etoprofos

Sulla Gazzetta Ufficiale UE L62 del 1° marzo è stato pubblicato il regolamento di esecuzione 2019/344 che sancisce il mancato rinnovo dell’approvazione Ue della sostanza attiva Etoprofos. Il geodisinfestante fosforganico non è riuscito a superare la valutazione dell’Efsa per criticità tossicologiche (non è stato possibile escludere la genotossicità e la neurotossicità della sostanza, da qui l’impossibilità di effettuare la valutazione del rischio per consumatori e il resto della popolazione potenzialmente esposta al prodotto) e ambientali (rischio per uccelli e organismi non bersaglio). Gli Stati membri dovranno revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Etoprofos entro il prossimo 21 settembre (ma potranno anche anticipare) e concedere uno smaltimento scorte non oltre il 21 marzo 2020.
 

Metossifenozide: rinnovo sì, ma con sostituzione

Sulla Gazzetta Ue del 1° febbraio scorso troviamo invece il regolamento di rinnovo dell’approvazione Ue della metossifenozide, insetticida regolatore di crescita per i lepidotteri di fruttiferi, orticole e vite. L’approvazione è stata concessa per sette anni in quanto le caratteristiche del prodotto (persistenza ambientale e tossicità nei confronti degli acquatici) lo fanno rientrare tra i candidati alla sostituzione.
Questo ossimoro, introdotto in Europa nel 2011, prevede che per concedere il rinnovo dei formulati che contengono questo tipo di sostanze si effettui una valutazione comparativa alla ricerca di soluzioni più “soft” ma che contemporaneamente garantiscano all’agricoltore mezzi tecnici efficaci ed economicamente sostenibili. Nel caso specifico verrà applicata la linea guida italiana che, in linea con quanto operato dai principali paesi del Sud Europa, vuole evitare che le colture minori non perdano i già poco numerosi mezzi tecnici autorizzati.
 

Clonostachys rosea ceppo J1446: rinnovo con premio

Da una parte i candidati alla sostituzione, dall’altra le sostanze a basso rischio: sulla GU L27 del 30 gennaio troviamo il rinnovo del microrganismo a basso rischio Clonostachys rosea ceppo J1446 (ex Gliocladium catenulatum), un fungicida microbiologico per trattamenti al terreno contro funghi del genere Fusarium, Pythium e Phytophthora. La sostanza è stata rinnovata per 15 anni (scadrà il 31 marzo 2034).
Non saranno tuttavia rose e fiori: gli Stati membri dovranno fare particolarmente attenzione alle criticità tipiche dei microrganismi (metaboliti, potenziale sensibilizzante, caratterizzazione del ceppo) quando dovranno autorizzare il rinnovo dei relativi formulati. In particolare sono i metaboliti che possono rivelarsi potenzialmente insidiosi, specialmente se si dovrà dimostrare la loro innocuità.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione del 28 febbraio 2019 Concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva Etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione del 31 gennaio 2019 Che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metossifenozide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/151 della Commissione del 30 gennaio 2019 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione