I nuovi criteri di sicurezza per l’uomo e l’ambiente che vengono attualmente applicati per la revisione dei prodotti fitosanitari in Europa continuano a mietere vittime, specialmente tra gli insetticidi. Questa volta è toccato ad Amitraz (Decisione 2004/141 CE del 12 Febbraio 2004) e a Fenthion (Decisione 2004/140/CE dell’11 Febbraio 2004).
La “non iscrizione” dell’Amitraz nell’allegato 1 della direttiva 91/414 è dovuta al fatto che non è stato possibile, sulla base della corposa documentazione presentata dai notificanti, dimostrare che i residui del principio attivo sulle derrate trattate (principalmente le pere) non causano rischi significativi per il consumatore, e in particolare per le fasce più deboli della popolazione.
La criticità della sostanza attiva in questione non è infatti nella sua tollerabilità a lungo termine, ma nei problemi che possono insorgere in seguito all’ingestione di quantità di frutta molto superiori alla media giornaliera (in presenza, cioè, di “scorpacciate”).
Nonostante la quantità di dati disponibili, elaborati con tecniche innovative di valutazione probabilistica del rischio, è prevalso il principio di precauzione e la sostanza è stata revocata.
Ad alcuni stati è stata riconosciuta la possibilità di mantenere alcuni usi essenziali, ma tutti con modalità d’uso tali da non lasciare residui nelle derrate alimentari: cotone per la Grecia, pero post raccolta per Portogallo, Regno Unito e Paesi Bassi, che mantengono anche vivai e fragole per moltiplicazione.
Gli Stati membri dovranno revocare le autorizzazioni di prodotti contenenti Amitraz entro il 12 agosto 2004, mentre nei Paesi dove sono stati concessi gli usi essenziali la revoca è spostata al 30 giugno 2007.
Nel primo caso lo smaltimento delle scorte dei prodotti revocati non potrà andare oltre il 12 agosto 2005, nel secondo caso (usi essenziali) il termine è fissato per il 31 dicembre 2007.
Per il Fenthion la revoca è stata causata da problemi tossicologici e ambientali.
In particolare, nonostante la messa a punto di scenari innovativi di utilizzo, che prevedevano l’associazione del principio attivo con un attrattivo e la successiva distribuzione solo su di un numero limitato di piante negli appezzamenti, non è stato possibile dimostrare la sicurezza del prodotto nei confronti dell’avifauna.
Anche in questo caso ad alcuni Stati membri sono stati concessi usi essenziali che prevedono l’applicazione del prodotto sotto forma di esca: pesco per la Spagna, olivo per Grecia, Italia e Portogallo, agrumi per Spagna e Portogallo. Gli stati membri dovranno revocare le autorizzazioni di entro l’11 agosto 2004, con smaltimento scorte entro l’11 giugno 2005.
Anche in questo caso per gli usi essenziali la revoca è prevista per il 30 giugno 2007 e lo smaltimento delle scorte entro il 31 dicembre 2007.