Le norme approvate richiedono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di agrofarmaci, privilegiando i metodi non chimici (difesa integrata e agricoltura biologica). Un allegato illustra nel dettaglio come dovrebbero essere perseguite o favorite la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi: rotazione colturale, utilizzo di tecniche colturali (quali la falsa semina), l'utilizzo di "cultivar" resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati, l'utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio e la protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili.
Il provvedimento impone poi agli Stati membri di assicurare che l'uso di agrofarmaci sia ridotto al minimo o vietato in parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette. Dovranno inoltre essere adottate adeguate misure di gestione del rischio, prendendo in considerazione, in primo luogo, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, nonché misure di controllo biologico.
Gli Stati dovranno assicurare che l’irrorazione aerea sia vietata, consentita "solo in casi speciali" e purché non vi siano alternative praticabili. In questo caso, i prodotti utilizzati devono essere approvati dagli Stati membri per questo impiego a seguito di un'analisi dei rischi, l’operatore che effettua l’operazione deve essere in possesso del certificato di formazione e l'impresa responsabile sia certificata da un'autorità competente. Inoltre, se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione dovranno essere incluse specifiche misure di gestione dei rischi. La zona da irrorare non dovrà essere "in stretta prossimità di zone residenziali".
Per quanto riguarda la tutela delle acque, la direttiva impone misure per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto degli agrofarmaci. Ad esempio, la creazione di "zone cuscinetto" e la riduzione o l'eliminazione dell’applicazione lungo le strade, le linee ferroviarie in prossimità di acque superficiali o sotterranee.
Un punto riguarda poi la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, che deve essere certificata tramite organi designati dalle autorità competenti.
Autorizzazione e commercializzazione
Approvando a larghissima maggioranza il maxi-emendamento di compromesso concordato col Consiglio dalla relatrice Hiltrud Breyer, il Parlamento ha adottato un testo che attualizza la direttiva europea del 1991 relativa all’autorizzazione, all’immissione sul mercato, all’impiego e al controllo dei prodotti fitosanitari. Le procedure applicate ai nuovi prodotti, secondo quanto indicato da una nota del Parlamento europeo, sono riviste al fine di rafforzare la protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, stimolando allo stesso tempo la concorrenza tra i produttori. E' precisato che agli Stati membri non si impedisce di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze sui rischi. Gli agrofarmaci più pericolosi saranno eliminati in dieci anni.
Sarà stilato un elenco positivo delle sostanze attive autorizzate a livello comunitario, sulla base dei criteri e della procedura stabiliti dal provvedimento, che assegna un ruolo fondamentale all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Un nuovo prodotto fitosanitario, invece, potrà essere immesso sul mercato o impiegato solo se autorizzato nello Stato membro interessato in conformità alle disposizioni del regolamento e a condizione che le sostanze in esso contenuti siano state approvate. Tuttavia, a determinate condizioni, e per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, gli Stati membri potranno autorizzare prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata. L’autorizzazione dovrà stabilire su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (ad es. ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario e precisare i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario.
Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato dovranno per principio essere accettate dagli altri paesi con condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) comparabili (principio del riconoscimento reciproco). L'Ue è stata divisa in tre zone - Nord, Centro e Sud - che presentano situazioni paragonabili: la zona Sud comprende l'Italia, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, Cipro e il Portogallo, il Nord include gli Stati membri scandinavi e baltici, e il Centro comprende gli Stati membri restanti.
La prima autorizzazione comunitaria per la maggior parte delle sostanze attive non potrà avere una durata superiore a dieci anni, ma quelle che presentano deboli rischi saranno autorizzate per quindici anni. Nei due casi, l'autorizzazione potrà essere rinnovata per quindici anni.
Alcune sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, non potranno essere autorizzate a meno che i loro effetti sugli esseri umani siano considerati trascurabili. Lo stesso vale per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT), nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB). Inoltre, qualora si ritenesse che una sostanza possa avere effetti critici neurotossici o immunotossici potrebbero essere stabilite misure più rigorose. Anche le sostanze pericolose per api potranno essere vietate. Tuttavia, se una sostanza attiva è necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, tale sostanza attiva potrà essere approvata per un periodo limitato, non superiore a cinque anni, anche se non soddisfa i criteri stabiliti.
Inoltre, il regolamento prevede l'identificazione a livello comunitario di sostanze attive da considerare come "candidate alla sostituzione". Per essere considerata tale, una sostanza dovrà suscitare preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, determinano situazioni d’uso che potrebbero restare preoccupanti, per esempio un rischio potenziale elevato per le acque sotterranee. Oppure se è tossica, cancerogena o interferisce col sistema endocrino. In questi casi, l'autorizzazione varrebbe per sette anni.
Gli agrofarmaci commercializzati in base alle regole attuali potranno continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della validità della loro autorizzazione corrente (10 anni). Così, una sostanza autorizzata nel 2006 potrà continuare ad essere venduta fino al 2016. A quella data, però, dovrà essere sottoposta a una nuova procedura di autorizzazione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento in esame.
Il regolamento stabilisce anche norme in merito all'accesso del pubblico alle informazioni, all'imballaggio, etichettatura e pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, alle misure di controllo, alle situazioni di emergenza, al commercio parallelo dei prodotti fitosanitari.
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Fonte: Parlamento europeo