In prossimità del periodo di dichiarazione dei redditi, svolgeremo alcuni approfondimenti in merito alle modalità pratiche di compilazione del modello Unico 2014 nell’ipotesi di attività agricola avente ad oggetto l’allevamento di animali.

Allevamento con terreni sufficiente a coprire i capi allevati
Se l’attività di allevamento viene esercitata con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni, i relativi redditi sono integralmente compresi nel reddito agrario (art. 32, comma 2, lett. b) del Tuir) e devono essere dichiarati soltanto nel Quadro RA. Si precisa che in questa ipotesi non ha alcuna rilevanza quanto del mangime utilizzato per l’allevamento viene effettivamente prodotto dall’azienda agricola o acquistato da terzi, poichè l’unico elemento da considerare è la potenziale capacità dei terreni di produrre almeno un quarto dei mangimi necessari.

Allevamento con terreni insufficiente a coprire i capi allevati
Se il numero dei capi allevati supera i limiti della potenzialità dei terreni, il reddito eccedente è considerato di impresa (art. 56 comma 5 del Tuir), ma può essere calcolato in misura forfettaria in base ai parametri stabiliti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, alimentati e forestali (D.M. 10 maggio 2010). In questa ipotesi occorrerà compilare il quadro RA con l’inserimento del reddito agrario ed il quadro RD con l’inserimento del reddito determinato forfetariamente.

Documenti indispensabili
Ai fini contabili si ricorda, nuovamente, che l’articolo 18-bis del Dpr n. 600/73 prevede l’obbligo della tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati. L’obbligo di tenuta del registro è previsto soltanto nel caso in cui risultino capi eccedenti, ma, come abbiamo più volte evidenziato nelle nostre circolari, è sempre consigliabile tenere tale registro, poiché, nel caso di superamento del limite, la sua ricostruzione “a posteriore” non è agevole. Inoltre, la sua corretta tenuta rappresenta un elemento a proprio favore in caso di accertamento.

La compilazione della sezione del modello unico
Per la compilazione della Sezione I occorre utilizzare anche due schemi presenti nelle istruzioni ministeriali:
– nel primo schema, necessario per la determinazione del reddito agrario normalizzato, deve essere riportato il reddito agrario dei terreni utilizzati dall’impresa, suddiviso per fasce di qualità; attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione, riportati nell’apposita colonna, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia. Il reddito agrario da indicare deve essere rivalutato del 70%; il risultato, poi, deve essere ulteriormente rivalutato del 15% ovvero del 5% per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- Nel secondo schema, necessario per la determinazione del numero dei capi normalizzati, deve essere riportato il numero dei capi allevati, suddiviso per ciascuna specie; attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione si ottiene il numero dei capi normalizzati, ridotto all’unità di misura assunta come base, rappresentata dai piccioni, quaglie e altri volatili.
I valori, come sopra determinati, costituiscono la base di calcolo per la successiva compilazione della Sezione I. La determinazione del reddito eccedente viene effettuata attribuendo, a ciascun capo allevato in eccedenza, il valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell’incidenza dei costi relativi alle diverse specie allevate. Tale coefficiente, attualmente pari a due, non deve essere applicato nel caso in cui l’allevatore si avvalga esclusivamente dell’opera dei suoi familiari, infatti, in tal caso, deve essere barrata la casella «Impiego propri familiari».

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