Un nuovo Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ufficializza i modelli - specificandone contenuto e modalità di invio - da presentare per usufruire del Credito d'imposta 4.0 precedentemente bloccato con il Decreto n. 39 del 29 marzo 2024.
Il precedente documento ministeriale ha introdotto l’obbligo di fornire una doppia comunicazione (pre e post) per gli investimenti in beni 4.0 realizzati dopo lo scorso 30 marzo. Sempre da Decreto precedente, anche per gli investimenti avviati dal primo gennaio 2023 al 30 marzo 2024 è stato reso obbligatorio l'invio di una comunicazione post investimento.
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Modelli di comunicazione per il Credito d’imposta 4.0
Il nuovo Decreto include in allegato 2 diversi modelli di comunicazione per i crediti di imposta riguardanti:
- gli investimenti in beni strumentali 4.0 (Allegato 1);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2).
Attenzione: per sbloccare la fruizione del Credito 4.0, il modello da compilare in toto, firmare (solo digitalmente) e inviare tramite pec all'indirizzo transizione4@pec.gse.it è il solo Allegato 1.
Articolo 1 - Comma 2
Il modello di cui all’Allegato 1, relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d’imposta.
I modelli sono disponibili per il download sul sito del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dal 29 aprile 2024.
Articolo 1 - Comma 6
I modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
Sbloccati i codici tributo relativi agli anni 2023 e 2024
Come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate, la sospensione retroattiva era relativa ai soli codici tributo - per i beni 4.0 - 6936 e 6937, se indicato come anno di riferimento il 2023 o il 2024.
Ora, dopo l'invio dell'apposito modulo - con le modalità sopra descritte - è possibile fruire nuovamente dei crediti d’imposta maturati con i precedenti codici tributo.
Articolo 1 - Comma 7
La trasmissione dei modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 [...]