Sempre più spesso si legge di interventi da parte di autorità come ufficiali giudiziari o forze dell'ordine aventi ad oggetto l'esecuzione di provvedimenti di tribunali che dispongono la rimozione di impianti (spesso vigneti o frutteti) a causa del fatto che le piante in essi coltivate violano i diritti di privativa su una nuova varietà vegetale.
In questo precedente articolo abbiamo visto quali sono i requisiti previsti dalle norme italiane ed europee che una varietà deve soddisfare per poter accedere alla tutela come varietà vegetale protetta da tale privativa sui generis.
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I diritti del costitutore
Come già anticipato, la concessione della privativa per una nuova varietà vegetale e la registrazione della stessa nelle banche dati degli uffici competenti, come ad esempio l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (Cpvo) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm), consente al titolare, denominato costitutore, di poter godere di diritti di esclusiva sulla nuova varietà vegetale. In particolare il costitutore potrà vietare l'uso della varietà vegetale, o meglio del materiale di moltiplicazione necessario per riprodurre le piante appartenenti alla varietà protetta, a tutti i terzi che non siano stati espressamente autorizzati.
Volendo semplificare tramite un esempio il costitutore di una varietà vegetale potrà impedire a un vivaista non autorizzato di utilizzare materiali di propagazione (gemme, talee e quant'altro) per produrre piante appartenenti alla varietà protetta.
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Non solo, il costitutore che non sia riuscito ad azionare i propri diritti sul materiale di propagazione e riproduzione della varietà protetta potrà esercitare tali diritti anche in relazione al "prodotto della raccolta" e alle piante della varietà vegetale coperta da privativa.
Riprendendo l'esempio precedente, il costitutore che non sia riuscito a individuare i vivaisti e/o i propagatori non autorizzati che hanno utilizzato il materiale di propagazione della varietà senza il suo consenso potrà agire nei confronti dei produttori, cioè nei confronti di chi coltiva a fini produttivi e commerciali le piante appartenenti alla varietà protetta illecitamente propagata. Al fine di poter attivare questa tutela "secondaria" è dunque necessario che i prodotti della raccolta provengano da piante illecitamente riprodotte e che il titolare dei diritti sulla privativa non sia stato in grado di agire nei confronti di chi ha propagato illecitamente la varietà.
In particolare il titolare dei diritti sulla varietà vegetale potrà ricorrere all'intervento del giudice, domandando l'emanazione di appositi provvedimenti volti a far cessare l'uso della varietà vegetale illecitamente propagata, e non solo. Infatti il costitutore potrà anche ottenere altri provvedimenti, come l'espianto e la distruzione delle piante "non autorizzate" e potrà anche accedere, se richiesto al giudice e se il relativo provvedimento è concesso, anche alla documentazione aziendale e contabile dell'azienda che ha usato il materiale di propagazione, ovvero le piante e il materiale di raccolta.
Queste informazioni servono per individuare sia la portata della violazione (numero di piante propagate, quantità prodotte, numero di piante vendute) sia per comprendere se vi siano altri soggetti coinvolti. Inoltre, l'acquisizione di tali informazioni è utile al fine di quantificare eventuali poste risarcitorie derivanti dall'uso non autorizzato della varietà vegetale intesa sia come materiale di propagazione sia come piante e/o prodotto della raccolta (ad esempio frutti).
Perché proteggersi
Si tratta di iniziative che sono intraprese sempre con maggiore frequenza da parte dei costitutori che intendono azionare i propri diritti sulla varietà vegetale nei confronti di quei soggetti che, senza autorizzazione e spesso senza corrispondere alcun importo al titolare, sfruttano abusivamente la varietà vegetale. Come noto lo sviluppo di una nuova varietà vegetale richiede investimenti sia in termini di risorse economiche sia in termini organizzativi e di tempo, si pensi solamente alle prove in campo che possono durare diversi anni e che richiedono risorse umane e logistiche considerevoli.
Se i risultati di tali investimenti non fossero protetti mediante una privativa, e soprattutto se tale privativa non potesse essere azionata anche mediante l'intervento di un giudice, sarebbero pressoché vanificati.
A cura di Federico Caruso, Siblex
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Fonte: Studio legale Siblex