I Regolamenti Reach e Clp sono direttamente applicabili, ma i controlli per una loro corretta applicazione e le relative sanzioni sono gestiti da ogni Stato membro.

 

In Italia l'autorità competente per il rispetto dei citati Regolamenti è il Ministero della Salute, il quale, assieme al Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, annualmente pubblica il Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione del Regolamenti Reach e Clp. Piano in cui sono indicate le imprese soggette allo stesso e i criteri da adottare durante i controlli.

 

Gli ispettori autorizzati a svolgere i controlli sono: le Aziende Sanitarie Locali (Asl), le Agenzie di Tutela della Salute (Ats), il Ministero della Salute assieme ai Nas del Comando dei Carabinieri e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).

 

Il 5 agosto 2021 il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoscritto la Convenzione "Reach e Clp 2021-2023, sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione fa diverse autorità di controllo", al fine di rafforzare le attività di ispezione e di controllo delle autorità coinvolte. Tale Convenzione è tuttora valida ed efficace.

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Cosa fare in caso di ispezione

Con il termine ispezione si intende un controllo di routine, che prevede la raccolta di informazioni per verificare la conformità alle disposizioni dei regolamenti. Tali informazioni possono essere ottenute esaminando i documenti in possesso dell'interessato dal controllo, intervistando persone, effettuando monitoraggi e osservando le condizioni del sito, le pratiche e le procedure messe in atto.

 

In particolare, l'attività di vigilanza può riguardare la verifica dell'avvenuta presentazione di una registrazione o di una proposta di autorizzazione; del rispetto delle restrizioni previste dal Regolamento Reach; o della completezza delle informazioni contenute nelle Schede di Dati di Sicurezza (Sds) o nelle etichette.

 

Le ispezioni possono durare anche diversi giorni e gli ispettori possono chiedere documenti e dati da verificare prima di redigere il verbale conclusivo dell'ispezione. Questo ultimo deve essere notificato all'interessato entro massimo novanta giorni dal termine dell'ispezione e può essere di carattere positivo, nel caso in cui non ci sia stata nessuna violazione, o negativo in caso contrario.

È opportuno collaborare alla stesura del verbale poiché esso deve riportare tutta l'attività compiuta e le informazioni scambiate tra le parti durante la visita.

 

Se il verbale di ispezione contesta l'esistenza di una violazione, l'interessato ha trenta giorni per presentare degli scritti difensivi e nel caso richiedere anche un'audizione.

 

In linea generale, è importante collaborare sempre con l'ispettore, fornendo la documentazione richiesta ed anche il nominativo del proprio responsabile Reach. Inoltre, è necessario avere tutti i documenti che accompagnano le sostanze chimiche, quindi Sds ed etichette, ed assicurarsi che contengano tutti i requisiti richiesti e siano aggiornate e coordinate.

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Da ricordare anche che il Regolamento Reach richiede che tutte le informazioni necessarie debbano essere conservate per un periodo di dieci anni dall'ultima data di produzione, importazione, fornitura o utilizzo della sostanza. L'eventuale inadempienza a tale obbligo è sanzionata sulla base del D.Lgs. 133/2009, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 18mila euro.

 

Si rischiano sanzioni?

Ogni violazione delle disposizioni dei Regolamenti Reach e Clp è sanzionata dai rispetti decreti legislativi: D.Lgs. 133/2009 per quanto riguarda il Reach, e D.Lgs. 186/2011 per il Clp. Di conseguenza, si raccomanda di essere molto attenti per quanto riguarda la completezza dei propri documenti e si consiglia di rimanere sempre aggiornati sulle base delle modifiche normative.

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A cura di Matilde Testori dello Studio legale Landilex

 


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