Nel momento in cui un fornitore (fabbricante o importatore) decide di immettere sul mercato una sostanza o una miscela deve tenere in considerazione le norme in materia di etichettatura previste dal Regolamento CE n. 1272/2008, conosciuto anche come Regolamento Clp.

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Se una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa, deve essere provvista di un'etichetta in cui devono comparire specifici elementi indicati dal Clp, tra cui il nome, l'indirizzo, il numero di telefono del fornitore o dei fornitori, la quantità nominale della sostanza, gli identificatori del prodotto.

 

Inoltre, nel caso di sostanze pericolose, sono essenziali i pittogrammi di pericolo, le indicazioni di pericolo, le avvertenze, opportuni consigli di prudenza e una sezione per le informazioni supplementari.

 

Oltre a questi elementi obbligatori, dovrà essere inserito anche un Identificatore Unico di Formula (Ufi), ovvero un codice di sedici caratteri che permette di identificare la composizione di una miscela, obbligatorio per tutti i prodotti contenenti una miscela pericolosa.

 

L'etichetta dovrà essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato o gli Stati in questione non dispongano diversamente. I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

 

Relativamente all'apposizione delle etichette, il Regolamento Clp prevede che siano apposte saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela, in modo tale da essere leggibili orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.

 

Cosa succede dopo?

Ma una volta redatta l'etichetta gli obblighi del fornitore non sono terminati. Quest'ultimo dovrà infatti aggiornare l'etichetta, senza ritardo, ogni volta che intervenga una modifica della classificazione e dell'etichettatura della sostanza o della miscela, e nel caso in cui queste ultime rientrino in una classe di pericolo più grave o se siano necessari nuovi elementi di etichettatura supplementari.

 

Se una sostanza o una miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di pericolo, sull'etichetta dovranno comparire tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione.

 

Nel caso in cui la nuova classificazione è meno severa o, ad esempio, nel caso in cui sono cambiate le informazioni sui contatti del fornitore, quest'ultimo avrà l'obbligo di aggiornare l'etichetta entro diciotto mesi.

 

L'obbligo di aggiornamento dell'etichetta sussiste anche quando viene adottato un Adeguamento al Progresso Tecnico (Atp) del Clp che comporti una modifica alla classificazione armonizzata di tale sostanza. In tal caso, la proroga di diciotto mesi per eseguire la modifica dell'etichetta avrà inizio dal giorno in cui il relativo Atp entra in vigore.

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Si rischiano sanzioni?

La conformità dell'etichetta al Regolamento Clp è molto importante, in quanto l'etichetta è lo strumento di informazione attraverso cui viene comunicata la pericolosità di una determinata sostanza o miscela, garantendo agli utilizzatori finali di proteggersi e di saper gestire eventuali emergenze o pericoli.

 

Pertanto, il fornitore dovrà prestare particolare attenzione alla correttezza delle sue etichette: le violazioni del Clp sono infatti punite severamente. Per chi non adempie alle prescrizioni in materia di etichettatura è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa molto alta, che va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro.

 

Come prepararsi al meglio

Dal momento in cui una sostanza è immessa sul mercato, è necessario che i soggetti a cui è destinata (utilizzatori professionali e non) siano compiutamente informati sulla composizione e sui pericoli della sostanza chimica che andranno ad usare, e che quindi siano preparati al meglio in caso di incidente.

 

Di conseguenza, una volta ricevuto il prodotto dal suo fornitore, l'utilizzatore a valle dovrà verificare che l'etichetta contenga tutti gli elementi obbligatori previsti dal Regolamento Clp, e soprattutto che le informazioni ivi indicate corrispondano a quelle della Scheda di Dati di Sicurezza (Sds) che accompagna il prodotto.

 

A cura di Matilde Testori dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
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