Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L210 del 25 agosto scorso è stato pubblicato il regolamento delegato 2023/1656 che aggiorna gli elenchi del regolamento 649/2012 che disciplina l'esportazione e l'importazione delle sostanze chimiche pericolose, il cosiddetto "Regolamento PIC".

 

Il Regolamento PIC si applica alle sostanze chimiche industriali e ai principi attivi ad attività fitosanitaria e biocida che siano stati vietati o sottoposti a severe restrizioni, e prevede adempimenti per le imprese che intendono esportare queste sostanze, quali la trasmissione alle autorità dei Paesi importatori delle informazioni necessarie alla corretta gestione di queste sostanze con criticità.

 

Con le sostanze di maggiore impatto per poter attuare l'esportazione non occorre solo effettuare la notifica prima della spedizione della merce, ma occorre anche ricevere il consenso da parte del Paese destinatario, da qui il termine PIC, che significa "Prior informed consent". Questa normativa attua la convenzione di Rotterdam e tende a proteggere i Paesi in via di sviluppo, solitamente i destinatari delle sostanze vietate o sottoposte a restrizioni, facendo in modo che vengano attuate tutte le precauzioni necessarie al corretto utilizzo delle stesse.


Nel migliore dei mondi possibili le sostanze pericolose non esisterebbero, ma in moltissime situazioni ciò che viene proibito in un Paese dove la normativa è particolarmente restrittiva diventa un preziosissimo mezzo tecnico in altri Paesi con situazioni ambientali diverse.

 

Sono anche numerosi i casi in cui prodotti non utilizzabili in Europa per problemi ambientali risultano adatti a Paesi con condizioni diverse. Ad esempio sostanze attive che non hanno evidenziato usi sicuri per via della loro tossicità negli organismi acquatici o per via della contaminazione delle falde sotterranee possono rientrare nei criteri di accettabilità quando impiegati in situazioni diverse, dove ad esempio i corpi idrici sono molto distanti dai campi dove il prodotto viene impiegato o quando le coltivazioni vengono attuate su terreni meno soggetti a percolazione di quelli facenti parte degli scenari utilizzati nella Unione europea per valutare l'autorizzabilità di un prodotto.

 

Se invece la restrizione o la mancata approvazione derivano da proprietà intrinseche della sostanza, come la classificazione CMR o la proprietà di perturbatore endocrino, le cose si complicano, anche se nella stessa Europa si prevedono deroghe per l'utilizzo di queste sostanze. L'aggiornamento di questo regolamento PIC riguarda 27 sostanze un tempo utilizzate nei prodotti fitosanitari e 5 nei biocidi (31 sostanze in tutto perché il fenoxicarb compare in entrambe le liste).

 

Tutte le sostanze sono state aggiunte a entrambi le parti dell'allegato, per cui la loro esportazione sarà soggetta sia a notifica che alla necessità di un consenso da parte del Paese importatore. Fanno eccezione alfa cipermetrina, bromadiolone e metam-sodium (biocida), per le quali è prevista solo la notifica, in quanto in un modo o nell'altro non erano state bandite direttamente dalle autorità, ma la loro mancata approvazione dipende dalla volontà dell'industria, che ha giudicato economicamente non conveniente produrre gli studi richiesti dalle autorità per mantenerne l'approvazione. Questa situazione è giudicata meno critica rispetto agli altri che sono stati "non approvati" dalle autorità, per i quali è stata prevista la necessità del consenso del paese importatore. 

 

Principi attivi ad attività fitosanitaria

Come anticipato sono 27: alfa cipermetrina, azimsulfuron, bromadiolone, carbetamide, carbossina, ciproconazolo, clorfenvinfos, diuron, ethametsulfuron-metile, etridiazolo, famoxadone, fenbuconazolo, fenoxicarb, fluquinconazolo, fosmet, indoxacarb, isopyrazam, lufenuron, metosulam, miclobutanil, pencicuron, procloraz, profoxydim, spirodiclofen , terbufos, triflumizole, triflumuron.

 

Biocidi

Sono 4 più il fenoxicarb, presente anche nell'altro elenco: ciflutrin, clorofene, esbiotrina, fenoxicarb, metam-sodio.

 

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