Il regolamento 459/2010 del 27 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 129 dello scorso 28 maggio, aggiorna i limiti massimi di residui sulle derrate alimentari per Azossistrobina, Cipermetrina, Etefon, Fenitrotion, Indoxacarb, Lambda-cialotrina, Metomil e tiodicarb, Profenofos, Piraclostrobin, Tiacloprid, Triadimefon, triadimenol e Triflossistrobina. Il provvedimento ufficializza anche l'inserimento dello zolfo tra le sostanze che per la loro scarsa tossicità non richiedono la fissazione di limiti massimi di residui nelle derrate alimentari. Proprio a quest'ultimo evento dedichiamo l'articolo e daremo conto successivamente delle variazioni delle altre sostanze attive citate.

All'inizio fu il regolamento

Il “regolamento 396/2005 sui limiti massimi di residui di antiparassitari sui prodotti alimentari e mangimi di origine animale e vegetale” prevede una lista positiva di sostanze per le quali, causa la loro comprovata innocuità, non è necessario fissare un limite massimo di residui sulle derrate. L'allegato IV, così si chiama questa lista, è stato aggiornato per la prima volta nel 2008 (regolamento 149/2008) con 8 prodotti e attualmente ne conta 53 (includendo ovviamente lo zolfo) ed è riportato in tabella 1. I principi attivi sono principalmente sostanze utilizzate in campo alimentare (ad esempio acidi grassi, acido acetico, pepe, oli vegetali), farmaceutico (ad esempio acido folico), microrganismi e altre “commodities” (ad esempio carbonato di calcio).

Tutti d'accordo

La proposta di eliminare lo zolfo dalla lista degli Mrl è stata formalizzata nella consueta conclusione dell'EFSA che ha sintetizzato l'esame della documentazione a sostegno della revisione europea della sostanza attiva, conclusasi nel 2009. In particolare gli esperti europei non hanno ritenuto necessario fissare una dose giornaliera accettabile (ADI) sia perchè lo zolfo è un elemento essenziale per gli organismi sia perchè i quantitativi normalmente presenti nelle derrate alimentari sono considerevoli (l'Accademia statunitense di medicina stima in circa 26 mg/kg peso corporeo la quantità di zolfo assunta attraverso la dieta, pari a 1,6 grammi giornalieri pro capite) e quindi risulterebbe impossibile distinguere i residui di zolfo derivati dai trattamenti antiparassitari da quello già presente naturalmente. In ogni caso l'ampia documentazione disponibile ha convinto tutti gli esperti che non era necessario fissare nessuna ulteriore soglia per la salute umana: nè dose acuta di riferimento (Acute Reference Dose), nè tanto meno esposizione giornaliera accettabile (AOEL, per operatori e lavoratori). un toccasana, insomma.

Aziende medio/piccole, colture minori: in poche parole l'Italia

Oltre all'aspetto tossicologico, queste positive caratteristiche dello zolfo e delle altre 52 sostanze elencate nell'Allegato IV del regolamento 396/2005 avranno anche positivi riscontri nell'intera filiera fitoiatrica: il risparmio conseguito nella preparazione dei dossier consentirà forse anche ad aziende non multinazionali di rimanere sul mercato con proprie registrazioni, spesso anche con un'etichetta molto ampia, l'ideale nella realtà italiana fatta appunto di aziende medio/piccole e colture minori. La crisi si combatte anche con queste cose!

Quale sarà il prossimo?

Quale sarà la prossima sostanza attiva ad entrare nel club esclusivo dell'allegato IV del regolamento 396/2005? Secondo noi gli oli minerali che ora dovranno avere le stesse caratteristiche di purezza del prodotto farmaceutico (chiamato anche olio di vaselina) sono degli ottimi candidati. A dire la verità non sono elencati nemmeno adesso, anche se ciò significa che il loro residuo massimo ammesso sulle derrate deve essere inferiore a 0,1 mg/kg, valore di “default” per sostanze attive che non compaiono in nessun allegato del regolamento.

Per saperne di più

Regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

REGOLAMENTO (CE) N. 149/2008 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell’allegato I del suddetto regolamento

Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti

Scientific Document: Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur, EFSA Scientific Report (2008) 221, 1-70


Tabella 1. Elenco delle sostanze attive per le quali la commissione europea non ritiene necessaria la fissazione di limiti massimi di residui sulle derrate alimentari.

1-Decanolo

Farina fossile (o terra diatomacea)

1,4-Diamminobutano (o putrescina)

Fosfato ferrico (fosfato di ferro (III))

Acetato d’ammonio

Gibberellina

Acidi grassi / acido laurico

Gliocladium catenulatum ceppo J1446

Acidi grassi C7-C20

Ioduro di potassio

Acidi grassi: acido decanoico

Laminarina

Acidi grassi: acido eptanoico

Maltodestrina

Acidi grassi: acido oleico, etiloleato compreso

Metil nonil chetone

Acidi grassi: acido ottanoico

Oli vegetali / citronellolo

Acidi grassi: acido pelargonico

Oli vegetali / olio di chiodi di garofano - eugenolo

Acidi grassi: metilestere di acidi grassi

Oli vegetali / olio di colza

Acido acetico

Oli vegetali / olio di menta verde

Acido benzoico

Paecilomyces fumosoroseus ceppo Apopka 97

Acido folico

Pepe

Alcoli grassi / alcoli alifatici

Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342

Ampelomyces quisqualis, ceppo: AQ 10

Repellenti: farine di sangue

Anidride carbonica

Repellenti: grasso di pecora

Bacillus subtilis ceppo QST 713

Repellenti: olio di pesce

Calcare

Repellenti: Tallolio

Carbonato acido di potassio

Sabbia quarzosa

Carbonato di calcio

Silicato di sodio e alluminio

Cloridrato di trimetilammina

Silicato d’alluminio (o caolino)

Coniotirium minitans, ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660)

Solfato ferrico (solfato di ferro (III))

Estratti di alghe

Solfato ferroso (solfato di ferro (II))

Estratto di aglio

Tiocianato di potassio

Estratto di Melaleuca alternifolia

Zolfo

Etilene