Metalaxil: la madre (o meglio “il padre”) di tutte le cause
Dopo la vittoria in tribunale, il notificante IQV è stato “condannato” a presentare gli studi necessari per completare la valutazione della sostanza entro lo scorso 31 ottobre 2008. La Commissione Europea dovrà pronunciarsi ufficialmente sulle sorti della molecola entro il 30 giugno 2010.
Il caso Trifluralin
Le “differenze di vedute” tra i produttori del celebre erbicida e le autorità comunitarie iniziano nel febbraio del 2002, quando i produttori chiedono la rimozione del trifluralin (e di altre sostanze quali atrazina, clorpyrifos, diuron, endosulfan, isoproturon (IPU) e simazina) dalla lista delle sostanze ritenute prioritarie e pericolose per le acque, elencate dalla decisione 2455/2001/CE. Nel 2003 il primo ricorso è respinto, e il trifluralin rimane nella lista delle sostanze “di attenzione” per le acque. Nel settembre 2007 la Commissione Europea “non iscrive” il trifluralin nell'allegato 1 della direttiva 91/414 per motivi ambientali. Il ricorso, presentato dai notificanti della sostanza, chiede l'annullamento della decisione in quanto: sarebbe viziata da errori di valutazione, non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi scientifici di prova e non sarebbe basata sulla relazione dell'EFSA. Il procedimento, dopo il respingimento della richiesta di annullamento urgente della decisione per evitare la revoca delle registrazioni dei formulati in commercio in Europa, è ancora in attesa di definizione, anche se probabilmente i produttori, avendo ripresentato domanda di “resubmission” per la sostanza lo scorso anno (15 luglio 2008) riceveranno più probabilmente giustizia agendo sul versante scientifico piuttosto che su quello legale.
Endosulfan: le sorti del celebre insetticida alla Corte di Giustizia europea
Come per il trifluralin, anche l'Endosulfan litiga con la Commissione europea sin dal 2002, quando viene inserito nella lista di sostanze prioritarie per le acque, con identici risultati. Nel Dicembre del 2005 l'endosulfan viene “non iscritto” nell'allegato 1 della direttiva 91/414 ma i notificanti avevano già presentato ricorso al Tribunale di Primo Grado nell'aprile dello stesso anno, segnalando vizi nella procedura di valutazione che avrebbero appunto portato alla successiva revoca. Sempre nell'aprile del 2005 la richiesta di provvedimenti urgenti, che avrebbe scongiurato la non iscrizione, viene respinta. I notificanti ricorrono di nuovo nel febbraio del 2006, sostenuti anche da ECPA (Associazione Europea dei produttori di Agrofarmaci) e dal regno di Spagna. Nel settembre del 2008 il ricorso viene respinto dal Tribunale di Primo Grado, sentenza impugnata dai notificanti nello scorso gennaio e tuttora in attesa di giudizio. Poiché la giustizia europea ha due soli gradi di giudizio, questa è l'ultima occasione per ottenere la riammissione dell'endosulfan in agricoltura, visto che i notificanti, non avendo presentato domanda di “resubmission”, non sembrano fare affidamento sul versante scientifico. Ricordiamo anche che l'endosulfan è stato un candidato all'inserimento nella lista delle sostanze soggette a “PIC”, quelle che per la loro pericolosità tossicologica e/o ambientale non possono circolare liberamente, ma devono ricevere l'assenso preventivo delle autorità sanitarie del paese importatore. Nonostante tutte queste difficoltà, l'endosulfan rimane un mezzo tecnico spesso insostituibile: anche quest'anno le autorità italiane hanno concesso l'autorizzazione eccezionale per la lotta al balanino del nocciolo.
Corte di Giustizia Europea decisiva anche per Azinfos metile
La complessa vicenda dell'Azinfos metile merita un riepilogo: la sostanza non è mai stata di fatto revocata, ma la proposta formulata dalla Commissione europea, che prevedeva l'approvazione con limitazioni negli impieghi e nei dosaggi, non ha mai trovato la maggioranza qualificata degli stati membri. La situazione di stallo si è mantenuta sino alla fine del 2006, termine ultimo per poter commercializzare in Europa agrofarmaci della 1° lista di revisione che non siano stati iscritti in “annex 1”. La “non decisione” è quindi equivalsa al bando europeo della sostanza. Il ricorso del notificante, presentato nel dicembre del 2006, era infatti contro l'atteggiamento della Commissione che non ha concesso nessuna proroga per la valutazione della sostanza pur in presenza di anomalie procedurali. Il ricorso è stato giudicato non meritevole di “provvedimenti provvisori” (ripristino della commercializzazione) nel marzo del 2007 e respinto definitivamente lo scorso febbraio. Il notificante ha però prontamente (aprile 2009) impugnato la decisione presso la Corte di Giustizia, che probabilmente si pronuncerà in merito nel 2011.
Semaforo rosso per i geodisinfestanti carbofuran e carbosulfan, giallo per benfuracarb
Il ricorso contro la revoca di carbofuran e carbosulfan, presentato nel novembre del 2006 contro l'opinione stilata dall'EFSA sulle due sostanze, è stato definitivamente respinto nel giugno del 2008, confermando il mancato accoglimento della richiesta di procedura d'urgenza, avvenuto nel marzo del 2007. Ai notificanti rimane l'opzione del ricorso alla Corte Europea di Giustizia, sinora non attuata, e la via scientifica della “resubmission”, che hanno iniziato rispettivamente nel maggio e nel luglio del 2008. Il dossier integrativo presentato è attualmente in corso di valutazione e le prime impressioni dovrebbero essere disponibili entro l'anno. Per l'altro geodisinfestante benfuracarb si prospetta una sorte analoga: la richiesta di procedura d'urgenza è stata respinta nel marzo del 2007, mentre la sentenza della causa principale non è ancora disponibile anche se, essendo state unificate le cause di carbofuran, carbosulfan e benfuracarb, non abbiamo dubbi riguardo al suo esito finale. Come per carbofuran e carbosulfan, anche i notificanti del benfuracarb hanno presentato domanda di resubmission già nel febbraio 2008, che è in stato avanzato di valutazione, essendo già disponibile la relativa opinione dell'EFSA.
Procimidone e flusilazolo: nulla di nuovo
Procimidone. Il ricorso presentato nel dicembre del 2005 dai notificanti del procimidone contro le limitazioni della direttiva di iscrizione (il prodotto si sarebbe potuto usare solo su susino da industria e “cetrioli in serra con sistemi idroponici chiusi”) è in attesa di giudizio, in quanto la richiesta di procedura d'urgenza è stata respinta sia dal Tribunale di Primo Grado (marzo 2006) che dalla Corte di Giustizia Europea (gennaio 2008). L'iscrizione in allegato 1 del celebre antibotritico è scaduta nel giugno del 2008 e attualmente non risulta rinnovata.
Flusilazolo. L'iscrizione in allegato 1 del fungicida triazolico sarebbe scaduta nel giugno del 2008, tuttavia il ricorso presentato nel febbraio del 2007 dal notificante e dalle sue consociate è stato giudicato fondato dal Tribunale di Primo Grado, che nel luglio del 2007 non solo ha sospeso le limitazioni previste dalla direttiva di iscrizione in allegato 1 della sostanza, ma ne ha anche congelato la scadenza, sino a quando non sarà stata pronunciata la sentenza della causa principale.
Methomyl e 1,3 dicloropropene: prevale la via scientifica rispetto a quella legale
I ricorsi presentati dai notificanti nel 2007 contro la Commissione Europea sono ancora in corso. Per tutte e due le sostanze è stata presentata domanda di “resubmission” la quale è in fase avanzata di valutazione.
Haloxifop-R: il ricorso contro l'opinione dell'EFSA è stato respinto, quello contro la Commissione è ancora in attesa di sentenza
Il notificante dell'Haloxifop-R nel 2007 aveva presentato sia ricorso contro l'opinione dell'EFSA sulla sostanza, che contro la Commissione Europea per la decisione 2007/437/CE del 19 giugno 2007 che ha revocato il principio attivo. A nessuno dei due ricorsi sono stati concessi i “provvedimenti provvisori” (come ad esempio la sospensione della revoca) e quello contro l'EFSA è stato giudicato infondato dal Tribunale di Primo Grado nel giugno del 2008. La sentenza di primo grado del procedimento contro la Commissione Europea è atteso entro il 2009. Anche per questo erbicida i notificanti hanno presentato domanda di “resubmission” ancora nel febbraio del 2007.
Nuovi ricorsi contro la Commissione europea
Napropamide. Ricorso presentato nello scorso febbraio contro la decisione 2008/902/CE del 7 novembre 2008, riguardante la “non iscrizione” dell'erbicida in allegato 1 della direttiva 91/414. Anche in questo caso il notificante ha presentato domanda di “resubmission” nel dicembre dello stesso anno.
Cause di casa nostra
Fosetil alluminio
Nell'ottobre del 2008 un'ordinanza del TAR del Lazio aveva sospeso la revoca di 30 formulati contenenti fosetil alluminio (vedi articolo), creando una vera tempesta nel mercato del celebre fungicida. Il ricorso, presentato dai titolari di un dossier alternativo e dai loro distributori, lamentava vizi procedurali che non avrebbero consentito di accedere ai due studi sugli animali vertebrati necessari per completare il pacchetto e assicurare il mantenimento in commercio delle registrazioni che sono state invece revocate. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con l'intervento “ad Adiuvandum” del principale notificante del fosetil alluminio, presenta ricorso al Consiglio di Stato, la cui successiva ordinanza 9026/2008 del 12 dicembre 2008 ripristina la revoca dei trenta formulati “contesi”.
Autorizzazioni di formulati contenenti sostanze attive revocate in Europa
Il meccanismo della cosiddetta “revoca volontaria”, oltre a non essere di facile comprensione per i non addetti ai lavori, sta causando anche alcuni problemi e imbarazzi alle stesse autorità nazionali che devono applicarlo. E' il caso, diventato ormai “di scuola”, del formulato contenente acrinatrina che, approvato nella riunione plenaria della Commissione Consultiva del 12 novembre 2008, è diventato improvvisamente “fuori regola” in quanto nel tempo tecnico trascorso tra l'approvazione e il rilascio del relativo decreto, avvenuto il 7 gennaio 2009, è stata pubblicata, sulla GU dell'Unione Europea L333 dell'11 dicembre 2009, la decisione 2008/934/CE della commissione, riguardante la “non iscrizione” delle sostanze attive “voluntary withdrawn”, tra le quali anche l'acrinatrina. La particolarità è stata prontamente colta dal notificante della sostanza attiva in questione, che ha presentato ricorso al TAR, ottenendo in data 6 maggio 2009 (ordinanza 2799/2009) la sospensione del decreto di autorizzazione. Ironia della sorte, il decreto “incriminato” è stato ugualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 109 del 13 maggio 2009.