Normalmente non ci occupiamo approfonditamente dei biocidi, ma quando contemporaneamente due insetticidi utilizzati in agricoltura vengono iscritti anche nell'allegato 1 della direttiva biocidi, l'evento va sicuramente sottolineato.
 
Il neonicotinoide Clothianidin, autorizzato ufficialmente in Europa come agrofarmaco ancora nel 2006 (Direttiva 2006/41/CE del 7 Luglio 2006), è stato iscritto (con decorrenza 1° Febbraio 2010) anche nell'allegato 1 della direttiva 98/8 sui biocidi nella categoria “preservanti del legno” (direttiva 2008/15/CE del 15 Febbraio 2008). Come ci hanno abituato i provvedimenti riguardanti gli agrofarmaci, anche in questo caso vi sono delle raccomandazioni che gli stati membri dovranno adottare nella regolarizzazione delle autorizzazioni nazionali. Nel caso specifico la criticità evidenziata dalla valutazione della documentazione disponibile è l'impatto del prodotto nei confronti del suolo e delle acque in genere, che prevede di riportare in etichetta e/o sulla scheda di sicurezza indicazioni sulla necessità di evitare che residui del prodotto raggiungano il terreno o le acque ma vadano riutilizzati o smaltiti.
 
Il piretroide Etofenprox, agrofarmaco autorizzato in molti paesi europei (Austria, Francia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera) ma non ancora iscritto in Allegato 1 (sta infatti completando la terza fase della revisione e secondo il criterio Traffic Light da noi adottato è risultato 80% Green), utilizzato come preservante del legno ha, come il Clothianidin, ricevuto l'approvazione comunitaria anche come Biocida (Direttiva 2008/16/CE del 15 Febbraio 2008), sempre con decorrenza 1° Febbraio 2010. In questo caso le criticità riscontrate riguardano la protezione degli operatori che utilizzano il prodotto, che dovranno indossare appositi mezzi di protezione individuale.