Abbiamo parlato in diversi momenti e occasioni di revisione dei trattori facendo riferimento ai periodi di prima immatricolazione e senza distinguere tra modelli lenti, omologati per circolare su strada a velocità massime di 40 chilometri orari, e modelli veloci, omologati per superare i 40 chilometri orari su strada.

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Oggi questa distinzione diventa necessaria perché il 26 novembre 2025 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 494 del 25 novembre 2025 che definisce le linee guida operative per l’esecuzione dei controlli periodici ma solo sui trattori veloci. Prima di concentrarci sulle novità contenute nel Decreto, facciamo un passo indietro e capiamo come mai la revisione dei soli trattori veloci balza tra i temi caldi lasciando nel limbo quella relativa ai trattori lenti.

 

La revisione su due binari

In Italia si inizia a parlare di revisione dei trattori lenti prima che di revisione dei trattori veloci. Il punto di partenza è la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 che ha modificato l'articolo 111 del Codice della Strada prevedendo l'entrata in vigore della revisione dei veicoli agricoli immatricolati. In seguito, il Decreto interministeriale del 20 maggio 2015, pubblicato a giugno 2015, fissa le tempistiche per la revisione delle macchine agricole e operatrici semoventi, comprese le trattrici agricole definite nella direttiva n. 2003/37/CE.

Da allora, il decreto attuativo che avrebbe dovuto stabilire le modalità di esecuzione della revisione non mai arrivato e i vari governi hanno continuato a posticipare le scadenze dei controlli periodici tramite i Milleproroghe. L'ultimo slittamento risale allo scorso febbraio, quando la conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha spostato le scadenze a fine 2025 e a fine 2026.

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Parallelamente, ad aprile 2014, l'Unione europea pubblica la Direttiva 2014/45/Ue che prevede controlli tecnici periodici per diversi veicoli commerciali e industriali, tra cui i trattori agricoli a ruote con una velocità massima superiore a 40 chilometri orari, sempre più spesso usati per sostituire i veicoli pesanti nel trasporto su strada. Questi trattori presentano un rischio potenziale paragonabile a quello dei mezzi pesanti sulle strade pubbliche e per questo l'Ue ha imposto a ogni Stato membro di sottoporli a controlli periodici.

 

L'Italia ha recepito la Direttiva 2014/45/Ue con il Decreto Ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017 che - pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 giugno 2017 - individua le modalità con cui effettuare i controlli tecnici dei trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b (omologati secondo Mother Regulation) e T5 (omologati secondo la vecchia direttiva 2003/37/CE, non esistenti all'atto pratico), usati principalmente sulle strade pubbliche. Le cinque categorie di trattori si differenziano per larghezza della carreggiata, massa a vuoto, altezza libera dal suolo e tipo di omologazione.

 

Secondo il Decreto Ministeriale n. 214, i controlli sui trattori veloci devono essere eseguiti in specifici centri entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni. Dunque, dal 2017 in poi, la revisione dei trattori veloci ha iniziato a seguire un iter e tempi diversi rispetto a quella dei trattori lenti, che sono da revisionare ogni cinque anni.

 

Trattori veloci, qualcosa si muove nel 2025

Nonostante le disposizioni contenute nel Decreto n. 214 del 19 maggio 2017 fossero applicabili a partire dal 20 maggio 2018, la revisione dei trattori veloci non è partita. Il recepimento solo teorico della Direttiva 2014/45/Ue ha esposto lo Stato italiano al rischio di ricevere una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea per la mancata applicazione della normativa Ue.

 

Nel 2025, sette anni dopo, il Ministero dei trasporti si è mosso per risolvere la questione: lo scorso luglio i tecnici del Mit hanno redatto la prima bozza del Decreto Dirigenziale n. 494 per la revisione dei trattori veloci che poi è stato pubblicato il 26 novembre 2025.

 

Per la stesura della bozza, sono state coinvolte diverse associazioni di categoria, tra cui Federacma in qualità di rappresentante dei concessionari di macchine agricole, FederUnacoma, in qualità di rappresentante dei costruttori di macchine agricole ed esperta in materia di omologazione dei trattori, e Aica, in qualità di rappresentante dei costruttori di banchi prova per le revisioni.

 

Decreto n. 494: nuove scadenze nel 2026

Il Decreto Dirigenziale n. 494 del 25 novembre 2025, composto da un articolo unico e un allegato A, integra quanto previsto nel Decreto n. 214 del 19 maggio 2017 in modo da dare concreta attuazione alla revisione. L'allegato A contiene specifiche linee guida operative che definiscono le modalità di esecuzione delle revisioni sui trattori a ruote T1b, T2b, T3b, T4b e T5 e individuano le attrezzature utili a tali controlli.

 

L'articolo unico indica che le disposizioni del Decreto sono applicabili dal primo febbraio 2026 e stabilisce due scadenze per sottoporre a controlli tecnici i trattori veloci che avrebbero già dovuto essere revisionati e quindi attualmente non in linea con la legge. Le scadenze sono:

  • il 30 giugno 2026 per i trattori veloci immatricolati dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;
  • il 31 dicembre 2026 per i trattori veloci immatricolati dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

In teoria, il Ministero avrebbe dovuto includere i mezzi immatricolati dal primo gennaio 2016 - primo anno di applicazione della Direttiva 2014/45/Ue - ma probabilmente ha indicato il 2017 riconoscendolo come anno di recepimento della Direttiva in Italia.

 

Nell'articolo unico, si legge che dal primo gennaio 2027 il calendario delle revisioni sarà definito sulla base di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lett. c), del Decreto n. 214 del 19 maggio 2017. In sostanza, il Decreto appena pubblicato permette all'Italia di portarsi in pari con le revisioni che avrebbero già dovuto essere fatte, mentre il Decreto n. 214 del 19 maggio 2017 resta il punto di riferimento per le revisioni ancora da svolgere.

  

Di quali e quanti trattori parliamo?

Non è possibile sapere di preciso quanti mezzi sono da revisionare nel 2026. I dati sui trattori immatricolati ogni anno - forniti dal Ministero dei trasporti - non permettono di distinguere tra modelli veloci e lenti. Considerando una media di 16mila trattori immatricolati ogni anno e ipotizzando che un 5% circa presenti velocità massima di progetto superiore a 40 chilometri orari, possiamo stimare 800-1000 modelli veloci immatricolati ogni anno e quindi, stando abbondanti, un totale di 7mila unità da revisionare.

 

"Stimiamo che entro il 31 dicembre 2026 dovranno essere revisionati circa 7-8mila trattori veloci. Di questi, presumibilmente il 30% sarà sottoposto a controlli nel primo semestre e il restante 70% nel secondo semestre. Si tratta di stime, in quanto non siamo riusciti a ottenere dati più dettagliati" afferma Andrea Borio, presidente di Federacma.

 

Per ulteriore chiarezza, specifichiamo che rientrano tra i mezzi veloci alcuni modelli di trattori da campo aperto con potenze dai 100 cavalli in su, trattori con pianale di carico con potenze dai 50 cavalli in su, veicoli RTV (Rough Terrain Vehicle) e quad con potenze sotto i 50 cavalli. Al contrario, non superano i 40 chilometri orari i trattori specializzati usati in vigneto e frutteto.

 

Allegato A, regole specifiche per freni, fari e motori

L'allegato A del Decreto Dirigenziale n. 494 è diviso in due parti, una riguardante le componenti da revisionare e una riguardante le attrezzature necessarie per i controlli.

Partiamo dalla prima. Vengono confermati i contenuti e i metodi di controllo, nonché la valutazione delle carenze dei veicoli, riportati nell'Allegato 1 del Decreto n. 214 e vengono definite specifiche istruzioni per il controllo dell'impianto di frenatura, di parti del circuito elettrico e delle emissioni nocive dei motori sui trattori veloci.

 

Controllo dei freni

In fase di revisione, i centri devono controllare le prestazioni dei freni di servizio, di soccorso e di stazionamento tramite l'uso del banco prova a rulli o del banco prova a piastre. Qualora i banchi prova non fossero utilizzabili per motivi tecnici, la prova va eseguita su strada con decelerometro.

 

La prova ha esito positivo quando l’efficienza del freno di servizio supera la soglia minima del 50% e quella del freno di soccorso - inglobato nel freno di servizio o indipendente - supera la soglia minima del 25%. Per quanto riguarda il freno di stazionamento, l'esito è positivo se l'efficienza frenante è pari almeno al 16% rispetto alla massa massima o al 12% rispetto alla massa massima della combinazione, come previsto dal Decreto n. 214. Se il freno di soccorso è inglobato nel freno di stazionamento, l’efficienza di entrambi deve risultare pari almeno al 25%.

 

Controllo dei fari

Relativamente alle parti dell'impianto elettrico, l'Allegato A prescrive il controllo dei fari e dell'allineamento dei fari a mezzo di provafari utile a verificare l'orientamento dei proiettori anabbaglianti fino a un’altezza massima di 1,4 metri e, in casi eccezionali, fino a 1,5 metri. Se l'altezza del centro ottico dei proiettori è superiore all’altezza massima del provafari, va effettuata valutazione visiva dell'illuminazione posizionando il trattore a distanza di 15 metri da uno schermo opportunamente dimensionato.

 

La prova ha esito positivo se l'accensione è possibile per almeno due dei quattro fari e se sullo schermo si genera una linea di demarcazione luce-ombra ad un’altezza pari alla metà dell'altezza del centro ottico da terra.

 

Controllo delle emissioni dei motori

L'Allegato A prevede il controllo delle emissioni dei motori ad accensione spontanea (diesel) o ad accensione comandata (benzina). Sui mezzi diesel è prevista la misurazione dell'opacità dei gas di scarico con un opacimetro. Su quelli a benzina - come gli RTV e i quad - si misura i monossido di carbonio CO (in %) tramite un analizzatore dei gas di scarico.

 

Considerato che le carte di circolazione dei mezzi diesel e a benzina non presentano parametri di riferimento per valutare l'esito delle prove, i tecnici devono semplicemente registrare nel certificato di revisione il dato rilevato.

 

Controlli 2026: urge prepararsi

La seconda parte dell'allegato A indica che i centri di revisione pubblici e privati devono essere in possesso di tutte le attrezzature di controllo riportate nell'Allegato 3 del Decreto n. 214 e, in particolare, del banco prova a piastre per il controllo degli impianti frenanti.

 

I centri di controllo pubblici - cioè gli Uffici della Motorizzazione Civile (sedi UMC) - che sono in attesa dell'arrivo del banco prova a piastre, possono usare - come già detto - il decelerometro.

Al contrario, i centri privati (in regime di legge n. 870 del 1/12/1986) - cioè i centri di revisione dei mezzi pesanti già convenzionati con la Motorizzazione Civile - devono necessariamente disporre di un banco prova a piastre e solo se la prova non può essere completata per anomalia tecnica del banco, possono utilizzare un decelerometro.

 

L'allegato A definisce che nel primo periodo di attuazione delle revisioni e in attesa del completamento dell’iter di omologazione dei banchi prova a piastre, è accettata un'autocertificazione del costruttore del banco che attesta l’avvenuto aggiornamento del software e la presentazione della domanda al Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del Mit del riconoscimento dell’estensione di omologazione.

 

È una corsa contro il tempo...

Dalla lettura dell'ultima parte del Decreto emerge chiaramente che i centri di controllo pubblici e privati sprovvisti delle attrezzature sopra citate e di ispettori adeguatamente formati hanno poco tempo - meno di due mesi, considerando le festività - per prepararsi ad eseguire i controlli dei trattori veloci.

 

"Riteniamo che i termini indicati nel 2026 non siano realisticamente rispettabili. Mancano ancora informazioni operative fondamentali e le officine in regime di legge n. 870, ma anche i nostri associati interessati a svolgere le revisioni, non risultano oggi pienamente preparati - afferma Borio. In più, i produttori di attrezzature come piastre e decelerometri rischiano di non riuscire a soddisfare le richieste che arriveranno con l’avvio delle revisioni".

 

C'è poi un problema di fondo: le sedi UMC e le officine in regime di legge n. 870 si sono sempre dedicate alla revisione di automobili e autocarri, decisamente differenti dai mezzi agricoli. Dunque, non conoscono le specificità dei trattori, soprattutto di quelli più recenti conformi alla Mother Regulation. "Chi dispone già di banchi a piastre dovrà attendere l’aggiornamento delle omologazioni, mentre chi ha i decelerometri dovrà risolvere problemi di tarature specifiche" aggiunge Borio.

 

...Ma ai concessionari di mezzi agricoli serve tempo

In teoria i soggetti privati abilitati per la revisione dei trattori veloci sono le officine in regime di legge n. 870, ma è possibile che vengano coinvolte anche le concessionarie di mezzi agricoli, più competenti in materia. 

"I nostri associati mostrano interesse per la revisione. Non tanto per questi primi 7-8mila trattori veloci, ma piuttosto per i 2 milioni di trattori lenti che attendono la revisione dal 2015. La possibilità di organizzarsi in tempi brevi è però molto limitata" spiega Borio.

 

Inoltre, prepararsi ad effettuare la revisione comporta un impegno economico e organizzativo molto rilevante. "Nessuno dei nostri associati ha un banco prova-freni a piastre e quelli in possesso di decelerometri sono insufficienti per affrontare le revisioni previste. Inoltre, pochissimi tecnici delle officine sono già in grado di revisionare i trattori veloci. I soggetti interessati dovrebbero affrontare investimenti consistenti in attrezzature e formazione, senza sapere bene se 'il gioco vale la candela' e dovrebbero attrezzarsi anche per le revisioni dei mezzi pesanti, in quanto la normativa non prevede distinzioni" sottolinea Borio, che auspica l'arrivo di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dei Trasporti a inizio 2026.

 

Revisione, ma quanto mi costi?

Viene da chiedersi anche quali costi dovranno sostenere gli utenti finali per revisionare i loro trattori veloci. "Una bozza di decreto attuativo, mai pubblicata, indicava un costo ipotetico per la revisione pari a 70-80 euro. Non sappiamo se tale cifra verrà confermata anche per i trattori veloci - fa sapere Borio. Possiamo solo fare riferimento alle tariffe attualmente in vigore per i veicoli stradali: circa 45 euro presso la Motorizzazione Civile e 79,02 euro (comprensivi di diritti ministeriali e IVA) presso i centri privati. Le tariffe sono soggette a controllo ministeriale e possono variare leggermente tra i centri".

 

Revisione sul nuovo... ma non sul vecchio

In conclusione, il Decreto Dirigenziale n. 494 del 25 novembre 2025 sblocca la revisione dei trattori veloci, evitando l'avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, ma nella realtà dei fatti non tutti i centri di controllo sono pronti a partire. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà.

 

In ogni caso, se per i trattori veloci è stato fatto un primo passo, per i trattori lenti la revisione è ancora ferma al palo. Non si sa nulla del Decreto attuativo da più di due anni, da quando un incontro organizzato alla Camera ad aprile 2023 aveva acceso le speranze. L'interrogazione parlamentare relativa all'adozione del Decreto, presentata alla Camera dei deputati lo scorso 25 febbraio, è ancora in attesa di una risposta da parte del Ministero dei trasporti e del Ministero dell'agricoltura.

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Se a febbraio 2026 partirà la revisione dei trattori veloci, il settore agromeccanico italiano si troverà in una situazione paradossale. Gli operatori dovranno prevedere controlli per i trattori immatricolati dal 2017 al 2022 - quindi relativamente nuovi e dotati di dispositivi di sicurezza adeguati - ma non avranno nessun obbligo per i trattori più vecchi e magari sprovvisti di dispositivi di protezione. Sarebbe stato più logico partire con le revisioni dei modelli più obsoleti che espongono gli operatori a maggiori rischi per la sicurezza ma, come già accennato, operando in questo modo, l'Italia si mette al riparo da sanzioni da parte della Commissione europea. 

 

Messa in sicurezza delle macchine, la novità di fine anno

Nel tentativo di limitare almeno in parte i rischi per la sicurezza derivanti dal continuo rinvio della revisione dei trattori lenti, il 16 dicembre 2025 il Masaf ha presentato un accordo di cooperazione con Inail, Ismea e Crea per l’avvio di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza dei mezzi esistenti.

 

Si prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro che, trasferiti dal bilancio di previsione Inail 2025 a Ismea, permetteranno l'adeguamento dei trattori più datati ancora in uso ai più recenti standard di sicurezza.

 

Tramite un bando, Ismea erogherà finanziamenti a fondo perduto coprendo fino all’80% dei costi complessivi sostenuti per l’applicazione di dispositivi di protezione aggiuntivi su mezzi già in esercizio nelle micro, piccole e medie imprese agricole e agromeccaniche. I dispositivi finanziabili sono:

  • Sistemi di protezione Rops;
  • Avvisatori acustici/luminosi;
  • Telecamere con sistemi di avviso;
  • Indicatori di pendenza.

L’importo massimo concedibile sarà pari a 2mila euro per beneficiario e sarà valido anche per più interventi sullo stesso mezzo. Dividendo l’importo complessivo per il massimo importo concedibile, i beneficiari dovrebbero essere 5mila aziende. L’intervento rappresenta dunque una goccia nel mare di trattori da revisionare che, secondo le stime, sarebbero oltre un milione.

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