I Regolamenti europei Reach e Clp sono direttamente applicabili in ogni Stato europeo, ma le attività di controllo, ispezione ed eventualmente sanzione per la violazione delle loro disposizioni sono stabilite da leggi definite da ciascuno Stato membro. In Italia, il D.Lgs. 133/2009 contiene le sanzioni in caso di violazioni relative alle previsioni del Regolamento Reach e il D.Lgs. 186/2011 contiene invece quelle relative al Regolamento Clp.
Ugualmente, ogni Stato membro decide in autonomia quali sono le autorità competenti per i controlli e per le sanzioni. I controlli possono essere effettuati sia presso le sedi delle aziende (legali od operative), sia presso le sedi di altri attori della catena di approvvigionamento (per esempio distributori, rivenditori, eccetera).
In Italia le attività di controllo sono coordinate dal Ministero della Salute (che si avvale del supporto tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità, presso cui è insediato il Centro Nazionale per le Sostanze Chimiche) che avvia controlli in autonomia, secondo il Piano Nazionale dei Controlli, o anche in esecuzione dei Reach En Force (Ref), programmi di ispezione e controllo promossi dall'Echa per armonizzare queste attività a livello europeo.
I Piani Nazionali di Controllo contengono indicazioni utili sulle tipologie di controllo che saranno effettuate nell'anno in corso, le tipologie di aziende e i prodotti che verranno controllati e altre utili informazioni.
In Italia, però, grazie ad un accordo tra lo Stato e le regioni le ispezioni sono svolte prevalentemente dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio (Asl, Ats, Usl, eccetera), talvolta con il supporto delle Arpa.
Nel 2007 è stato costituito un Comitato Tecnico di Coordinamento Reach che riunisce rappresentanti delle autorità nazionali e regionali/locali per coordinare le attività di verifica e di ispezione su tutto il territorio italiano. Ogni autorità sanitaria può comunque stabilire, in maniera autonoma ed indipendente, priorità e tempistiche per i controlli.
Vi sono però anche altre autorità deputate ai controlli in materia di Regolamenti Reach e Clp, pur se non espressamente competenti in materia di salute pubblica. Ad esempio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che, grazie ad un accordo con il Ministero della Salute nel 2021, è riconosciuta quale autorità competente per i controlli sulle merci in ingresso in Unione Europea; gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf); il Nucleo Operativo Ecologico (Noe) e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas), entrambi dell'Arma dei Carabinieri. Tali enti possono svolgere attività di controllo e ispezione sulla base di specifiche richieste del Ministero della Salute.
In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Reach e Clp le sanzioni saranno comminate dalle autorità competenti (prevalentemente regionali) se si tratta di sanzioni amministrative, come nella maggior parte delle previsioni di cui ai decreti nazionali sopra richiamati. Vi sono però alcuni casi in cui le sanzioni sono penali: i risultati delle indagini saranno trasferiti alle autorità giudiziarie competenti, seguendo un procedimento diverso (ossia quello previsto dal Codice di Procedura Penale).
Le ispezioni in materia di Reach e Clp sono inoltre assoggettate ad una tassa da versare da parte del soggetto controllato agli ispettori, similmente ai controlli ambientali.
Leggi anche Regolamenti Reach e Clp, se arriva un ispettore in azienda?
Come farsi trovare preparati
I controlli e le ispezioni possono avvenire con o senza preavviso. I prodotti possono anche essere controllati in luoghi senza la presenza della persona interessata (nel caso ad esempio di una rivendita, i prodotti potrebbero essere controllati presso i clienti, oppure se si importano dei prodotti, presso gli uffici doganali).
Nel caso si presenti un ispettore presso la propria sede o se si è contatti telefonicamente, bisogna sempre chiedere la qualifica del proprio interlocutore, le ragioni e l'ambito dell'attività che sta svolgendo.
È quindi molto importante farsi trovare con la documentazione pronta e aggiornata a disposizione degli ispettori. È anche importante avere sempre rapporti aperti e di collaborazione lungo la catena di approvvigionamento in caso di controlli presso clienti e fornitori, per poter fornire tutto il supporto e le informazioni necessarie.
Leggi anche Come si può tutelare un utilizzatore di sostanze chimiche?
A cura di Giovanna Landi dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Studio legale Landilex