L’atto Camera n. 1718 del 17 aprile 2019 è pertanto gemello dell’atto Senato n. 1249 che ieri sera è stato avviato alla firma del presidente della Repubblica per la promulgazione e la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E che vale ben 376 milioni ed 860mila euro di appostamenti finanziari per il settore agricolo e zootecnico, e che si presenta però di laboriosa attuazione, forte come è di ben dieci tra decreti ministeriali ed interministeriali che si renderanno necessari per regolamentare nel dettaglio la corresponsione degli aiuti a sostegno dei vari settori beneficiari.
"La conversione in legge del decreto Emergenze Agricoltura è una vittoria per tutto il comparto agroalimentare italiano. Con misure concrete adesso lavoriamo per ripartire e lasciarci alle spalle le problematiche che hanno coinvolto il settore nell'ultimo anno. Avevo promesso lavoro e impegno per riportare i settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero caseario e ovi-caprino al più presto fuori dalla crisi e competitivi. Adesso ci sono gli strumenti per poterci riuscire. L'agricoltura italiana può e deve diventare protagonista del rilancio dell'economia del nostro paese, anche a livello internazionale". Il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio ha commentato così ieri la conversione in legge con voto finale al Senato del Dl Emergenze Agricoltura.
"Dobbiamo continuare a valorizzare e sostenere il nostro made in Italy – ha sottolineato il ministro - Promuovere sempre di più le nostre eccellenze in tutto il mondo. Questo è un primo passo, la strada è quella giusta. Ringrazio i colleghi deputati e senatori che hanno compreso l'importanza di queste misure. L'agricoltura italiana non è sola, il governo c'è ed è al suo fianco, pronto a dare supporto a tutto il settore", ha concluso il ministro Centinaio.
In tema di soldi pronta cassa spicca un provvedimento valido per tutti gli agricoltori italiani: l’anticipo al 31 luglio della corresponsione dei premi sulla Domanda unica della Pac da parte degli organismi pagatori, pari al 50% del valore richiesto dall’agricoltore (Articolo 10 Ter), fino a quando non saranno cessate le avversità meteo che hanno determinato lo stato di crisi di alcuni settori. Ma anche la disposizione dell’articolo 10 quater che rende obbligatoria la durata di 12 mesi per i contratti scritti di fornitura di materie prime agroalimentari normati dall’articolo 62 del decreto legge 1/2012.
Tra i cambiamenti normativi più apprezzabili apportati alla Camera dei deputati e confermato al Senato vi è quello alle forme di aiuto per pastori, agrumicoltori e olivicoltori, in regime di de minimis sugli interessi pagati nel 2019 per i mutui contratti entro il 2018 (5 milioni per ogni settore), che saranno erogati in ammontare proporzionale alla redditività aziendale stimabile alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. I parametri di redditività saranno: il numero di capi ovini posseduti dai pastori alla data di stipula del mutuo (articolo 2 del decreto convertito) e per olivicoltori e agrumicoltori la media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni (articoli 7 e 9 del decreto convertito).
Infine si aggiunge un nuovo differimento di termini che fa il paio con quello sul rinvio delle multe sulle quote latte. E’ quello contenuto dall’articolo 10 quinquies, che prevede, al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, la sospensione dei procedimenti di recupero degli aiuti a loro danno. Gli aiuti sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, i recuperi delle spese non coperte dagli aiuti del Feasr sono quelli derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015. I procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.
E ora, in ordine di lettura su carta, i provvedimenti più importanti contenuti nel decreto Emergenze.
Capo I, provvedimenti per il settore lattiero caseario
Confermato l’appostamento finanziario sul lattiero caseario ovino e caprino (29 milioni di euro). Sono le norme per la Sardegna, colpita dalla crisi di mercato del Pecorino romano e del latte ovino. I fondi destinati ai contratti di filiera e di distretto nel comparto latte ovino sardo andranno alle imprese ovine con il regime del de minimis (articolo 1). Segno che, almeno su tale forma di aiuto, del valore di 10 milioni di euro, si è preferito non chiedere a Bruxelles la formale autorizzazione agli aiuti di Stato. Cosa che sarà invece fatta per l'incremento di 14 milioni del Fondo indigenti, necessario per poter togliere dal mercato il Pecorino romano e far salire i prezzi del formaggio Dop, cui si lega il prezzo del latte ovino sardo (articolo 5). In questo caso resta da sciogliere il nodo copertura finanziaria, legato all’utilizzo del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. Confermato l’aiuto in regime di de minimis da 5 milioni sul pagamento degli interessi nel 2019 sui mutui contratti entro il 2018 nella nuova formulazione “in proporzione dei capi posseduti alla data della stipula del contratto”.Apparentemente invariato l'articolo 3 - che istituisce un sistema di monitoraggio dell'acquisto del latte ovino e caprino e prodotti trasformati dall'estero, affiancato da un sistema di tracciabilità e rintracciabilità del latte ovicaprino prodotto in Italia. Anche se i termini per le pesanti sanzioni, da 5mila a 20mila euro, a chi non aderisce in tempo sono diventati più ampi: ci sono 20 giorni di franchigia dal momento in cui scatta l’obbligo.
Sostanzialmente invariato l'articolo 4, che prevede la sospensione delle procedure di recupero coattivo dei debiti pregressi sulle "multe per le quote latte", quelle delle campagne dal 1995 al 2009, incluse nella sentenza della Corte di giustizia europea del 24 gennaio 2018, che impone all'erario italiano il completo recupero delle somme: le procedure in essere resteranno sospese, con interruzione del decorso dei termini di prescrizione, fino al prossimo 19 luglio, quando le competenze per l'azione di riscossione passeranno in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In tema di epizoozie (articolo 4bis) è stata introdotta l’area omogenea nazionale non soggetta a restrizioni per la sindrome della lingua blu, o febbre catarrale dei bovini, tale da consentire la libera movimentazione dei bovini sul territorio nazionale. La decisione è stata assunta in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, e tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono chiedere la disapplicazione di questa norma sul proprio territorio.
Capo II, misure di sostegno al settore olivicolo oleario
Al settore olivicolo oleario vanno complessivamente 315 milioni, incluso il piano per la rigenerazione olivicola del Salento e al netto degli attingimenti non stimabili sul Fondo di solidarietà nazionale per le gelate in Puglia.L’articolo 6 del decreto convertito in legge concede così a regione Puglia di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità delle gelate di febbraio-marzo 2018 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, questo per riparare al ritardo sul termine ordinario di 60 giorni, che la Puglia non aveva potuto rispettare per un migliore accertamento dei danni. Inoltre l’articolo 6 concede la risarcibilità da parte del Fondo di solidarietà dei danni a colture in deroga al sistema assicurativo nazionale.
Si aggiungono poi 8 milioni riservati ai frantoi oleari (articolo 6 bis) che in Puglia - a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 - hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel Sian. Il contributo è concesso per l'anno 2019 in conto capitale per favorirne la ripresa produttiva.
Per il Salento colpito dalla Xylella fastidiosa – la zona infetta non soggetta alle restrizioni dell’area di contenimento – arrivano i soldi per i reimpianti di cultivar resilienti alla batteriosi. In particolare 150 milioni per il 2020 e 150 milioni sul 2021 per il “Piano straordinario di rigenerazione dell’olivicoltura in Puglia” previsto dall’articolo 8 Quater, fondi a valere sul risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Nodo da sciogliere: questi 300 milioni pesano per oltre il 7,6% sul residuo ancora da assegnare dell’Fsc, che attualmente è stato ricalcolato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in 3940,20 milioni di euro. Pochi soldi, visto che si è a fine programmazione. Non a caso, per mobilitare questi soldi occorrerà un decreto interministeriale tra ministeri delle Politiche agricole e Sviluppo economico. A questo punto però la delibera Cipe - comunque necessaria a ripartire e sbloccare la cifra per la Xylella - sarà di mera presa d’atto e comunque necessaria per l’invio degli atti della Corte dei Conti, dove ottenere il definitivo via libera.
Infine, confermato l’aiuto agli olivicoltori in regime di de minimis da 5 milioni (articolo 7) sul pagamento degli interessi nel 2019 sui mutui contratti entro il 2018 nella nuova formulazione “in proporzione della media produttiva degli ultimi tre anni”. L’articolo 7 inoltre stanzia ulteriori 2 milioni per gli olivicoltori di tre comuni della provincia di Pisa colpiti dagli incendi del settembre 2018 e non coperti da assicurazione.
Gli articoli 8, 8 bis e 8 ter di questo capo, a vario titolo dedicati a norme volte a favorire la gestione dell’emergenza fitosanitaria determinata dalla Xylella fastidiosa, pure approvate con modifiche e affinamenti tecnici, sono approfonditi in questo articolo.
Capo III, misure di sostegno al settore agrumicolo
Al settore agrumicolo (articolo 9) vanno in tutto 5 milioni. E' l’aiuto in regime di de minimis sul pagamento degli interessi nel 2019 sui mutui contratti entro il 2018 nella nuova formulazione “in proporzione della media produttiva degli ultimi tre anni”.Capo IV, ulteriori misure di sostegno e promozione dei settori in crisi
E’ confermato l’incremento del Fondo di solidarietà nazionale da 20 milioni di euro (articolo 10) che con quanto resta – circa 18 milioni – verrebbe così portato a 38 milioni di euro. Sono questi i soldi che dovrebbero andare soprattutto agli olivicoltori pugliesi colpiti dalle gelate del febbraio-marzo 2018.Aggiunto un benefit previdenziale da 860mila euro per i lavoratori agricoli stagionali che nel 2018 avevano compiuto più di 5 giornate lavorative in aziende coinvolte nella tempesta di Ognissanti, mentre altri 5 milioni vanno alle imprese in crisi del settore suinicolo: un milione per il 2019 e 4 sul 2020, mediante l’istituzione di un apposito Fondo nazionale per la suinicoltura, volto alla promozione del settore.
Infine, trovano conferma i 2 milioni stanziati per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani – dei settori lattiero caseario ovicaprino, olivicolo oleario e agrumicolo - sui mercati non solo nazionali, ma anche internazionali mediante l’ausilio dell’Istituto per il commercio estero.