Nel precedente articolo è stato spiegato come leggere (e cosa) le informazioni contenute nella Scheda di Dati di Sicurezza (Sds) ricevuta dal proprio fornitore, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per garantire un adeguato livello di protezione dei lavoratori e di sicurezza dell'ambiente.

 

In proposito, è importante ricordare che nella sezione numero 2 - circa l'identificazione dei pericoli - della Sds il fornitore è tenuto a riportare il numero di autorizzazione a cui la sostanza è soggetta; mentre nella sottosezione numero 15 devono essere fornite ulteriori informazioni utili circa eventuali autorizzazioni concesse o negate. Secondo l'articolo 31 del Regolamento Reach, la Sds deve altresì essere aggiornata quando viene rilasciata o rifiutata un'autorizzazione. Inoltre, nella stessa sezione vengono riportate anche le sostanze soggette a restrizione.

 

In etichetta deve essere riportato anche il numero di autorizzazione con il seguente formato: «REACH/x/x/x».

 

L'indicazione del numero di autorizzazione in Sds deve indurre l'utilizzatore a valle a prestare particolare attenzione.

 

In primo luogo, perché il Reach prescrive l'autorizzazione per le sostanze estremamente preoccupanti, ovvero quelle cancerogene, mutagene o reprotossiche per la riproduzione, nonché per tutte le sostanze soggette ad autorizzazione elencate nell'allegato XIV del Regolamento Reach. Scopo del Regolamento Reach è quello di assicurare da un lato che i rischi derivanti dalle sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati, e dall'altro promuovere la progressiva sostituzione con sostanze meno pericolose e dannose con soluzioni tecniche alternative, a patto che queste siano economicamente e tecnicamente valide.

 

In secondo luogo, perché le autorizzazioni rilasciate a norma del Reach stabiliscono le condizioni per l'uso della sostanza autorizzata (gestione del rischio, condizioni operative, disposizioni di monitoraggio o condizioni supplementari) che dovranno essere rispettate anche dall'utilizzatore a valle. Si nota inoltre che spesso l'autorizzazione viene rilasciata per specifici usi.

 

Il titolare dell'autorizzazione a monte, ossia un fabbricante, un importatore o un rappresentante esclusivo, deve aggiornare la Scheda di Dati di Sicurezza in caso di revisione dell'autorizzazione. È bene quindi rivedere periodicamente i contenuti di una Sds nella loro totalità. È presumibile che la frequenza di tali revisioni sia commisurata ai pericoli che la sostanza o miscela comporta e che tale revisione sia condotta da una persona competente.

 

Al contrario, se nessun numero di autorizzazione è indicato in Sds e/o in etichetta, ovvero l'utilizzatore non riesce a trovarlo, ma è evidente che la sostanza è soggetta ad autorizzazione (perché presente nell'allegato XIV del Reach), è consigliabile contattare al più presto il proprio fornitore per ottenere tale informazione.

 

L'utilizzatore a valle, tra cui è generalmente ricompreso l'agricoltore professionale, utilizza la sostanza autorizzata purché l'uso sia conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per il fornitore o altro operatore economico nella propria catena di approvvigionamento. Oltre a ciò, l'utilizzatore a valle deve notificare all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa) il proprio uso della sostanza entro tre mesi dalla prima fornitura della stessa.

 

Focus sulle sanzioni

L'utilizzatore a valle, che utilizza un prodotto che contiene una sostanza o miscela soggetta ad autorizzazione, deve innanzitutto verificare che la sostanza in questione sia stata correttamente autorizzata ed in secondo luogo deve conoscere per quale uso è stata rilasciata l'autorizzazione.

 

Questo perché l'uso della sostanza in senso non conforme rispetto a quello autorizzato integra una violazione punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40mila a 150mila euro, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 133/2009.

 

La disciplina sanzionatoria prevede la stessa sanzione per l'utilizzatore a valle che usa la sostanza autorizzata dal suo fornitore in senso non conforme all'autorizzazione.

Leggi anche Occhio alle sanzioni!

A cura di Francesca Samartin dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
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