La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Gianni Fava, una delibera con cui si stabilisce un indennizzo per gli agricoltori, a compensazione dei danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per combattere il Tarlo asiatico, il Cancro batterico del kiwi e il Colpo batterico delle pomacee. Le risorse previste per l'attuazione del piano di eradicazione, trovano copertura su un apposito fondo del bilancio regionale e ammontano a 930.643 euro per l'anno 2014.

"Il contributo - precisa l'assessore Fava -  è concesso a parziale copertura della perdita subita a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie ed è commisurato al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito, dedotti i costi non sostenuti, a causa della fitopatie, che diversamente sarebbero stati affrontati".

L'entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo il 100% del valore commerciale delle partite/materiale vegetale oggetto di misura ufficiale oppure il 100% del costo sostenuto dall'impresa per l'esecuzione dei trattamenti imposti.
Il valore minimo dell'aiuto erogabile a compensazione del danno è pari a 3.000 euro, in caso di interventi di distruzione di materiale vegetale, e di 1.500 euro in caso di imposizione di trattamenti adeguati.

Possono beneficiare degli indennizzi le piccole medie imprese agricole titolari di partita Iva, iscritte presso le Camere di Commercio, che hanno subito perdite economiche derivanti dall'imposizione all'azienda di misure di controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale relative a Tarlo asiatico, Cancro batterico del Kiwi e Colpo batterico delle pomacee; non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri enti pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati; si impegnano ad eseguire, sulle particelle aziendali interessate dall'estirpazione, entro il termine di 12 mesi, il reimpianto delle stesse varietà e numero di piante oggetto del provvedimento fitosanitario; il contributo è ridotto al 70 % nel caso in cui, per disposizioni fitosanitarie, non sia possibile effettuare il reimpianto delle specie originarie.