A distanza di circa 9 mesi dalla modifica del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005) e di oltre 2 mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo assicurativo per tutti i veicoli non operanti su strade pubbliche, i dubbi sulla nuova normativa restano.

 

Mentre le organizzazioni del settore agromeccanico si sono incontrate per far sentire la loro voce, AgroNotizie® con l'aiuto di alcuni assicuratori ha cercato le risposte ad alcune domande sulla nuova normativa.

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L'angolo delle risposte di AgroNotizie

La nuova legge assicurativa interessa i mezzi agricoli, ma anche tutti i veicoli sul territorio nazionale, dalle auto agli autoarticolati. Per questo si tratta di una norma generale che rende necessaria un'attività di interpretazione per chiarire le modalità di applicazione alla meccanizzazione agricola.

 

Leggi alla mano e con l'aiuto di Gianni Monti, amministratore delegato di Gestioni Assicurazioni Agricole (parte di Confagricoltura), e di Mario Zurlini, managing director di Area Broker & QZ, cerchiamo di fare chiarezza su alcuni punti normativi.

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"C'è da fare un po' di chiarezza soprattutto su cosa cambierebbe con l'applicazione del nuovo regolamento e sulle modifiche introdotte dall'ultimo Decreto Legislativo n. 209" anticipa Monti.

 

Cosa ci siamo chiesti

Il trattore è un veicolo utilizzato con funzione di mezzo di trasporto?

Iniziamo con il dire che tutti i mezzi agricoli sono veicoli. Nel Codice delle assicurazioni private è definito veicolo "qualsiasi mezzo a motore con velocità superiore a 25 chilometri orari o un peso netto maggiore di 25 chili e una velocità superiore a 14 chilometri orari".

 

Il dubbio ora si sposta sulla definizione di mezzo di trasporto. Il trattore lo è? Per loro natura le trattrici - e in generale tutte le macchine semoventi agricole - sono veicoli misti, cioè sono utilizzabili sia come mezzi di trasporto sia come semplici generatrici di forza motrice.

 

Ma - come ricorda la Corte di Giustizia europea - "il fatto che un trattore possa, in determinate circostanze, essere utilizzato come macchina agricola non incide sul fatto che risponda alla definizione di veicolo destinato a servire abitualmente come mezzo di trasporto".

 

Ne consegue che vanno comprese tra i mezzi di trasporto tutte le macchine agricole utilizzabili per la movimentazione di persone o cose, anche se non usate principalmente ed effettivamente in quanto tali, come riporta anche la circolare n. 4054 dell'8 febbraio 2024 del Ministero dell'Interno.

 

I rimorchi agricoli sono veicoli?

Sì lo sono. Il Codice delle assicurazioni private include tra i veicoli "qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1 (qualsiasi mezzo a motore ndr.), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno". Quindi anche un rimorchio che resta fermo in azienda andrebbe assicurato.

 

Una fonte di confusione può derivare dalla doppia definizione normativa di rimorchio presente nel Codice delle assicurazioni private e nel Codice della strada (CdS). Se nel primo si fa riferimento a un generico "rimorchio", nel CdS viene specificato se sono agricoli o meno. Da qui potrebbe nascere il dubbio che i rimorchi agricoli non debbano essere considerati ai fini della norma assicurativa.

 

Tuttavia, il carattere di generalità della normativa lascia intendere che nella definizione "qualsiasi rimorchio" siano inclusi anche quelli agricoli. Se ciò non bastasse, l'articolo 57 del CdS è molto chiaro, "i rimorchi agricoli sono veicoli destinati al carico, trainabili dalle trattrici agricole e possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni".

 

L'assicurazione RC di circolazione è sempre obbligatoria?

Sì lo è. L'assicurazione per le macchine agricole è sempre obbligatoria, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

 

"La nuova norma rende obbligatoria la polizza RC di circolazione (per le auto RCA ndr.) anche per i veicoli che si trovano in aree private" conferma Monti. "In tutti i casi in cui un mezzo agricolo o un trattore provochi un danno durante la circolazione, sia su suolo pubblico sia su area privata, purché ci sia un nesso di causalità tra lo spostamento del veicolo e il verificarsi del danno, il sinistro è coperto dalla polizza RC di circolazione".

 

"Facciamo un esempio - continua Monti. Se una macchina agricola provoca un sinistro durante l'azionamento di un'attrezzatura, ad esempio delle forche, si tratta di un danno da funzionamento ed è coperto dalla polizza RC dell'azienda agricola. Se il trattore si muove da un punto all'altro del cortile dell'azienda e durante lo spostamento provoca un incidente, allora si tratta di un danno da circolazione ed è coperto solo ed esclusivamente dalla polizza RC di circolazione".

 

L'articolo 122 del Codice delle assicurazioni private obbliga tutti i veicoli a essere dotati di un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per tutelare il proprietario (o il conducente) dell'onere di risarcimento in caso di danno prodotto dalla circolazione del veicolo nei confronti di persone o cose.

 

Articolo 122
1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

 

"Su questo punto bisogna fare una precisazione. Esistono due diverse interpretazioni che vengono date alla Legge - spiega Zurlini. La prima, sostenuta dalle associazioni di categoria e dalle case costruttrici, sostiene che sussiste l'obbligo di contrarre una polizza RC solo quando il mezzo è in circolazione come mezzo di trasporto. Diversa è l'interpretazione delle compagnie assicuratrici e della nostra associazione di categoria (Brokers), secondo la quale il mezzo è sempre soggetto all'obbligatorietà".

 

"Se la macchina agricola è utilizzabile anche se ferma, sussiste il rischio che possa essere messa in circolazione e per questo ha comunque l'obbligo di essere assicurata - specifica Monti. Il discorso cambia se non è in condizioni di essere utilizzata, ad esempio, perché priva di motore".

 

Anche se discordanti, le due interpretazioni possono essere sovrapponibili e la chiave è la definizione di circolazione del veicolo che la Corte di Giustizia europea in una sentenza del 2017 mette nero su bianco: "Rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso [...] e la funzione abituale di un veicolo è quella di essere in movimento".

 

Nella pratica tutto ciò si traduce nel fatto che un trattore e, più in generale, un macchinario agricolo deve essere sempre assicurato. Il discrimine tra mezzo "fermo" o in movimento entra in gioco - come sottolinea anche l'articolo 122 (vedi sopra) - "... al momento dell'incidente" dove, a seconda della situazione, l'ente assicurativo risponderà del danno o meno.

 

"Seppur sia prevista l'esclusione dall'obbligo di copertura assicurativa se il veicolo, in un determinato momento, è impiegato in attività diverse dalla circolazione (ad esempio un trattore utilizzato a punto fisso con presa di forza meccanica), nel momento in cui viene posto nuovamente in movimento (circolazione), diventa nuovamente soggetto all'obbligo" aggiunge Zurlini.

 

"Ci sono però casi che richiederebbero un'interpretazione ufficiale della norma per chiarire ogni dubbio. Ad esempio i numerosi trattori lasciati fermi, spesso privi di ruote e appoggiati a cavalletti nei campi e utilizzati per azionare pompe per l'irrigazione 12 mesi l'anno, devono essere anch’essi assicurati con una RC di circolazione?" si chiede Monti.

 

Assicurazione per il rischio statico, è obbligatoria?

Attenzione, a differenza di quanto riportato da altri organi di stampa, non esiste alcun obbligo di assicurazione per il rischio statico dei veicoli (a esclusione dei rimorchi). La scelta di munirsi o meno di una tale copertura assicurativa è demandata alla volontà del proprietario del mezzo.

 

"Diversamente da quanto si sente spesso dire, la novità assicurativa è estendere l'obbligo assicurativo per la circolazione anche a quei mezzi operanti solo su aree private o fermi" conferma Monti. 

 

Riassumendo, sussiste sempre l'obbligo di stipulare una polizza RC di circolazione anche se il trattore o il mezzo agricolo è fermo, locato su suolo privato e/o non circolante su strada pubblica, ma tale assicurazione non risponde di eventuali danni provocati dal funzionamento del macchinario. In altri termini non è compreso il rischio statico.

 

Polizze assicurative quali scegliere?

Quali tipologie di assicurazioni per la responsabilità civile sono in grado di coprire i mezzi agricoli dai danni prodotti a persone o cose? E, in particolare, esistono polizze utili ad assicurare veicoli utilizzati solo su aree private e privi di targa per la circolazione stradale?

 

"Purtroppo, a quanto ci risulta, sono ben poche le compagnie assicuratrici che offrono soluzioni senza vincolare il perimetro di copertura alle loro regole interne. In altri termini, ogni compagnia decide se e come assicurare i mezzi agricoli e le polizze di questo tipo disponibili sono ancora poche" ci racconta Zurlini.

 

"I costi assicurativi per ogni macchina agricola conto proprio sono abbastanza contenuti e variano da 70 a 150 euro circa a seconda della regione. Non credo che le compagnie offriranno la possibilità di diversificare le polizze tra circolazione privata e pubblica e neppure degli sconti significativi per mezzi utilizzati solo in azienda" commenta Monti.

 

Finora le aziende con macchine agricole operanti in aree private potevano dotarsi di polizze volontarie RCT/O (responsabilità civile aziendale o verso lavoratori e operai), ma per soddisfare l'obbligo assicurativo di un veicolo non sono sufficienti le polizze di questo tipo. È necessaria una RC di circolazione, la medesima obbligatoria per un trattore circolante su strada pubblica.

 

"Molti credono che tutto ciò che avviene all'interno dell'azienda sia coperto dalla polizza dell'azienda agricola e tutto ciò che avviene fuori no, ma non è così" spiega Monti. "Le polizze aziendali coprono i danni causati dal funzionamento del mezzo agricolo, ma escludono quelli da circolazione".

 

"Non solo, le Compagnie che prestano la copertura sulle polizze di Responsabilità Civile Verso Terzi escludono a priori dalla polizza RCT l'utilizzo di mezzi soggetti alla polizza RC di circolazione obbligatoria" aggiunge Zurlini.

 

Sospensione dell'assicurazione: ci sono problemi?

Secondo il nuovo orientamento, sono esclusi dagli obblighi assicurativi i mezzi agricoli per cui l'assicurato presenta formale richiesta di sospensione"In caso di polizza sospesa per le macchine agricole (ad eccezione dei rimorchi), non vi è alcun obbligo di assicurare il rischio statico" precisa Zurlini.

 

Articolo 122-bis
2. [...] Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità.

 

Tre sono gli aspetti critici della sospensione:

  1. i 10 giorni di preavviso sono incompatibili con il mondo agricolo dove gli agricoltori non sanno prevedere con così largo anticipo se utilizzeranno o meno le loro macchine. "È capitato spesso che  per le mietitrebbie venisse chiesta la riattivazione della polizza in brevissimo tempo (24-48 ore) in funzione dell’andamento climatico stagionale" racconta Monti.
  2. i 10 mesi massimi di prolungamento della sospensione sono rispetto all'annualità, ma non viene specificato se questa sia solare o assicurativa, creando confusione. "L'interpretazione delle assicurazioni - sottolinea Monti - prende come riferimento l'annualità assicurativa ovvero i 12 mesi del premio annuale pagato dal cliente. Ciò comporta che l'agricoltore paga e attiva un polizza, dopodiché la sospende fino a raggiungere i 10 mesi massimi ma deve terminare obbligatoriamente l'annualità, ovvero i mesi di premio residui. In termini pratici, una polizza annuale può ora durare 1 anno e 10 mesi".
  3. la norma non contiene precise indicazioni su come gestire i veicoli con RC sospesa per non incorrere in sanzioni. Non è chiaro se debbano o meno essere parcheggiati o rimessati in modo da evitarne il movimento o la messa in moto non volontaria, ad esempio mediante blocchi meccanici, calzatoie alle ruote o scollegamento delle batterie.

 

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