Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dello scorso 29 giugno, il nuovo Regolamento macchine (o Regolamento Ue 2023/1230) stabilisce le regole per la progettazione e costruzione di macchinari sul mercato europeo.

In vigore dal 19 luglio 2023, sarà applicato solo dal 20 gennaio 2027 per dare tempo ai costruttori di adeguarsi alle nuove richieste. Nel frattempo rimane valida l'attuale Direttiva macchine (o Direttiva 2006/42/CE) che - fino a inizio 2027 - stabilisce cosa non può mancare sui macchinari agricoli commercializzati nei paesi dell'Unione, fatta eccezione per i trattori Mother Regulation.

 

In attesa che il nuovo Regolamento, su cui torneremo prossimamente, venga studiato a fondo dai tecnici, andiamo ad indagare - insieme a Davide Gnesini del Servizio Tecnico di FederUnacoma - cosa contiene la Direttiva oggi in vigore e alcune differenze tra nuovo Regolamento e Direttiva.

 

Uno storia di vent'anni

La Direttiva macchine, uscita nel 2006 dopo la Direttiva 98/37/CE, è applicata in Italia dal 6 marzo 2010 in seguito alla pubblicazione del decreto legilsativo n. 17 del 27 gennaio 2010. Ha tra i principali obiettivi la protezione delle persone che entrano in contatto con i macchinari e la tutela della libera circolazione dei mezzi nel mercato europeo.

 

Date di uscita delle varie direttive europee relative alla progettazione e costruzione delle macchine

Date di uscita delle varie direttive europee relative alla progettazione e costruzione delle macchine

(Fonte foto: FederUnacoma)

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"Oggi i costruttori fanno riferimento a un testo consolidato, cioè al testo legale integrato con le modifiche successive. Una delle modifiche più importanti è la Direttiva 2009/127/CE riguardante le macchine irroratrici che è stata recepita nel nostro paese il 18 agosto 2012" afferma Gnesini.

 

Direttiva e Regolamento, le principali differenze

La Direttiva 2006/42/CE stabilisce quali obiettivi devono perseguire i fabbricanti nei vari paesi europei, ma lascia ai singoli stati una certa libertà legata al recepimento. Diversamente, il nuovo Regolamento macchine è un atto legislativo vincolante e quindi dovrà essere applicato in tutti i suoi elementi, senza alcuna modifica, nell'intera Ue.

 

"Inoltre, la Direttiva è allineata al Nuovo approccio adottato in Ue a partire dal 1985, mentre il Regolamento è in linea con il New Legislative Framework costituito nel 2008 - spiega Gnesini. Seguendo il nuovo approccio, la Direttiva fornisce ai costruttori i requisiti essenziali, ma non i dettagli tecnici che troviamo indicati nelle norme armonizzate dell'organizzazione di standardizzazione CEN utilizzabili su base volontaria".

 

Una delle differenze tra Direttiva macchine e Regolamento macchine

Una delle differenze tra Direttiva macchine e Regolamento macchine 

(Fonte foto: FederUnacoma)

 

Il New Legislative Framework, seguito dal Regolamento macchine, amplia i concetti del nuovo approccio e comprende 3 atti legislativi comunitari:

  • uno sulla sorveglianza del mercato;
  • uno che funge da modello per i futuri atti legislativi;
  • uno sui ruoli degli operatori economici.

 

Direttiva: quali macchine coinvolge?

La Direttiva e il Regolamento si differenziano anche per il numero di articoli - rispettivamente 29 e 50 - mentre entrambi presentano 12 allegati. Gli articoli della Direttiva hanno valore legale e definiscono il campo di applicazione, gli obblighi dei fabbricanti, il ruolo delle norme armonizzate CEN, le quasi macchine, gli organismi notificati e molti altri aspetti riguardanti la realizzazione dei macchinari. I prodotti a cui si applica la Direttiva, elencati nell'articolo 1, sono:

  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili, cioè le soluzioni agganciate alle macchine o alle trattrici dall'operatore per modificare la funzione o aggiungerne una nuova;
  • componenti di sicurezza, in altre parole i pezzi con funzione di sicurezza commercializzati singolarmente sul mercato e non indispensabili per la destinazione d'uso delle macchine. Non sono da confondere con i ricambi originali;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e reti;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica (alberi cardanici);
  • quasi macchine, cioè le soluzioni che da sole non garantiscono un'applicazione precisa e vanno incorporate in altre macchine (motori o pompe per macchine irroratrici).

"Sono esclusi dalla Direttiva i trattori agricoli e forestali, a meno che non si tratti di modelli non omologati o omologati secondo la norma nazionale, non conformi alla Mother Regulation - chiarisce Gnesini. Non rientrano nemmeno i motori elettrici coperti dalla Direttiva 2014/35/CE, i trasformatori e i dispositivi di collegamento ad alta tensione".

 

La Direttiva macchine si applica a numerose soluzioni, dalle macchine ai componenti

La Direttiva macchine si applica a numerose soluzioni, dalle macchine ai componenti

(Fonte foto: FederUnacoma)

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In generale, la Direttiva riguarda ogni macchina dotata di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale e composta da vari componenti collegati tra loro, di cui almeno uno mobile. Interessa anche le macchine prive di elementi di allacciamento alle fonti di energia e quelle funzionanti solo dopo il montaggio su mezzi di trasporto o l'installazione in uno specifico edificio.

 

Costruttori, buone prassi e principali obblighi

Per i fabbricanti di macchine aventi sede fuori dall'Ue, è possibile affidare per iscritto a un soggetto specifico - definito mandatario - l'esecuzione delle formalità connesse con la Direttiva, mentre è obbligatorio in tutti i casi indicare la persona che mette a disposizione il fascicolo tecnico di una macchina. Per l'immissione sul mercato i costruttori di macchine Ue hanno anche altri obblighi, elencati nell'articolo 5:

  • il rispetto dei requisiti pertinenti o rilevanti di un macchinario (trattati nell'allegato I);
  • la creazione del fascicolo tecnico, da conservare per 10 o 15 anni a seconda del tipo di macchina;
  • la messa a disposizione del manuale d'istruzioni per gli utenti finali;
  • la valutazione di conformità;
  • l'apposizione della marcatura CE.

"L'allegato II indica i contenuti fondamentali della dichiarazione di conformità, mentre gli allegati VIII, IX e X descrivono le varie procedure per la valutazione di conformità - precisa Gnesini. L'allegato III si concentra, invece, sulla marcatura CE. Quest'ultima deve presentare la data di produzione precisa, le indicazioni indispensabili per un uso sicuro e la massa corretta del modello".

 

La Direttiva macchine comprende 29 articoli e 12 allegati

La Direttiva macchine comprende 29 articoli e 12 allegati

(Fonte foto: FederUnacoma)

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Gli importatori di macchine extra Ue sono invece chiamati a controllare la conformità delle soluzioni, verificare la disponibilità della documentazione tecnica, indicare i propri riferimenti sui prodotti e conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni. Tali obblighi sono indicati nella Blue Guide, documento che completa la Direttiva 2006/42/CE.

 

Focus su requisiti e rischi

I costruttori trovano i requisiti da applicare sempre, a tutte le macchine o solo ad alcune tipologie, e i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (EHSR) nell'allegato I della Direttiva. "Se non è possibile raggiungere completamente gli obiettivi fissati dagli EHSR, occorre comunque tendere a essi in fase di progettazione e costruzione di un macchinario" afferma Gnesini.

 

L'allegato I contiene anche le basi per analizzare i rischi connessi all'uso di un mezzo. "Per definire i rischi, bisogna stabilire i limiti di una macchina, individuare i pericoli derivanti, quantificare la gravità e la probabilità dei danni - aggiunge Gnesini. Per la loro riduzione si procede rigorosamente in quest'ordine: si eliminano i rischi in sede di progettazione, si protegge da essi con ripari, dispositivi di protezione o soluzioni analoghe oppure si informano gli utenti dei rischi residui tramite le istruzioni per l’uso".

 

Differenza tra ripari e dispositivi di protezione per la riduzione dei rischi connessi all'uso delle macchine

Differenza tra ripari e dispositivi di protezione per la riduzione dei rischi connessi all'uso delle macchine

(Fonte foto: FederUnacoma)

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Nella Direttiva si sostiene che la prevenzione dei danni passa dall'attenta considerazione dell'utilizzo previsto del macchinario - conforme alle informazioni del manuale d'istruzioni - e dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, poiché spesso gli operatori impiegano i mezzi in modo non previsto o espressamente vietato. Dopo aver fatto tutto il possibile in fase di fabbricazione, i costruttori devono comunque indicare agli utenti se servono una formazione o un dispositivo di protezione individuale particolari.

 

Conformità, come si valuta?

I fabbricanti di macchine "standard" controllano internamente le linee produttive e rilasciano un'autodichiarazione che garantisce la conformità delle soluzioni, senza necessità di ulteriori controlli. Una dichiarazione di conformità corretta contiene:

  • informazioni sul fabbricante;
  • informazioni sulla persona di riferimento per il fascicolo tecnico;
  • denominazione generica e commerciale della macchina;
  • modello, tipo e numero di serie della macchina;
  • esplicità affermazione di conformità alla Direttiva;
  • riferimenti a norme armonizzate CEN o enti notificati se utilizzati;
  • dichiarazione di incorporazione se ci sono quasi macchine;
  • firma del responsabile della dichiarazione.

Il discorso cambia per i costruttori di alcuni tipi di macchine, inserite nell'allegato IV: per il settore della meccanizzazione agricola si tratta di seghe circolari, motoseghe, alberi cardanici e loro ripari, strutture Rops e Fops. In questo caso, i produttori possono preparare un'autocertificazione dopo un controllo interno della fabbricazione (se esiste una norma armonizzata che copre tutti gli EHSR applicabili), sottoporre solo il prodotto all'esame di enti terzi certificati (esame CE del tipo) o far controllare il prodotto e il processo a enti terzi certificati (esame di qualità totale).

 

Direttiva-macchine-esempio-autodichiarazione.jpeg

Esempio di dichiarazione di conformità secondo la Direttiva macchine

(Fonte foto: FederUnacoma)

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"La dichiarazione di conformità va conservata per 10 anni in caso di macchine standard, per 15 anni in caso delle soluzioni inserite nell'allegato IV - specifica Gnesini. Si inizia il calcolo degli anni partendo dalla data di immissione sul mercato dell'ultimo esemplare di una Serie".

 

Non solo la Direttiva macchine

Oltre alla Direttiva 2006/42/CE, vale la pena mettere in risalto altri 3 documenti di riferimento per i fabbricanti di macchine agricole: la Linea guida ufficiale alla Direttiva, la Blue Guide e la norma EN ISO 12100:2010. La Linea guida ufficiale della Direttiva (solo in inglese) include, ad esempio, concetti chiave per identificare gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili da considerare per progettare al meglio le proprie soluzioni.

 

"La Blue Guide 2022 chiede ai costruttori di valutare la possibilità di uso delle macchine da parte di operatori non professionisti, ma prevede anche dei limiti di utilizzo per macchinari professionali che, se non rispettati, sollevano il fabbricante da qualsiasi responsabilità - dichiara Gnesini. Infine, la norma EN ISO 12100 contiene le indicazioni operative per applicare la Direttiva, definendo ad esempio come stimare l'entità del rischio connesso all'uso di una macchina".

 

Se è necessario ridurre il rischio, secondo la EN ISO 12100 occorre introdurre sistemi di protezione, rivalutare il rischio e accertarsi che le misure protettive non vengano aggirate. Per evitare l'elusione, i sistemi di protezione devono permettere un impiego semplice e senza rallentamenti della macchina, essere user-friendly e accettabili per l'operatore e non coinvolgere terze persone.

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