Le norme contenute nella nuova Politica Agricola Comune (Pac) perseguono quattro obiettivi generali: reddito e competitività degli agricoltori, tutela dell'ambiente e del clima, sviluppo socioeconomico rurale e diffusione della conoscenza e dell'innovazione. Nell'ambito dell'Obiettivo generale 2 - Ambiente e clima sono previsti numerosi interventi a favore di una maggiore sostenibilità del settore agricolo.

 

Tra questi c'è anche l'obbligo, per le aziende seminative, di destinare il 4% della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) aziendale a terreni incolti. Semplificando possiamo dunque dire che una azienda agricola di 100 ettari, ogni anno, deve lasciarne 4 non produttivi. Nel caso non ottemperi a questo obbligo, parte della condizionalità rafforzata, non gli verrebbe riconosciuto il pagamento di base.

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I pagamenti diretti e la condizionalità rafforzata

Con la Pac 2023-2027 cambia lo schema dei pagamenti diretti (il cosiddetto Primo Pilastro). Tutti gli agricoltori avranno infatti accesso, sulla base dei Titoli, al Sostegno al reddito di base, che assorbe il 48% delle risorse.

 

Per ottenere tali fondi l'agricoltore si deve impegnare a rispettare gli impegni della condizionalità rafforzata, all'interno della quale c'è, tra le altre cose, anche il vincolo del 4% di incolto.

 

Tra i pagamenti diretti ci sono poi gli Ecoschemi (25% delle risorse), più correttamente regimi per il clima e l'ambiente, che in qualche modo raccolgono il testimone del vecchio greening e hanno quindi una finalità di tipo ambientale.

 

Con il 15% delle risorse seguono poi i pagamenti accoppiati, che hanno l'obiettivo di sostenere certe produzioni. Mentre con il 10% c'è il Sostegno ridistributivo al reddito, che premia le piccole aziende agricole. E alla fine, con il 2% dei fondi, c'è il Sostegno ai giovani agricoltori.

 

Ripartizione del plafond di pagamenti diretti

Ripartizione del plafond di pagamenti diretti

Fonte foto: Angelo Frascarelli, presidente di Ismea)

 

Nuova Pac e obbligo del 4% di incolto

Il pagamento di base rappresenta dunque la fetta più corposa dei pagamenti diretti, avendo un budget di 1,678 miliardi di euro l'anno (pari a 167 euro ad ettaro, come media). Tuttavia per ottenere tali fondi l'agricoltore deve rispettare le norme della condizionalità rafforzata. Si tratta di sette Bcaa, Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, e tredici Cgo, Criteri di Gestione Obbligatori, la maggior parte dei quali sono già oggi conosciuti e assolti dagli imprenditori agricoli.

 

Con la nuova Pac però vengono introdotte importanti novità. In particolare la Bcaa 7, che prevede l'obbligo di rotazioni biennali, e la Bcaa 8, che impone agli agricoltori l'obbligo di destinare ogni anno il 4% della Sau aziendale all'incolto. Si tratta di un obbligo, è bene sottolinearlo, che riguarda solo le aziende seminative e solo chi vuole accedere al pagamento di base.

 

La norma specifica poi che il 4% può essere raggiunto anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Valgono quindi stagni, boschetti, fasce alberate, siepi, muretti a secco, fossati, canali artificiali, margini dei campi e simili. Ma anche i terreni a riposo, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua (previste dalla Bcaa 4) e le fasce inerbite su terreni in pendenza (Bcaa 5).

 

Bcaa 8 - esempi di aree ed elementi non produttivi

Bcaa 8 - esempi di aree ed elementi non produttivi

(Fonte foto: Angelo Frascarelli, presidente di Ismea)

 

Deroga Ucraina ed esenzioni permanenti

Come per tutte le norme anche la Bcaa 8 prevede deroghe ed eccezioni. La prima riguarda l'entrata in vigore di questa norma: non si inizia infatti nel 2023, ma nel 2024 in quanto la guerra tra Russia e Ucraina ha creato una fase di tensione sui prezzi dei cereali che ha spinto Bruxelles, dietro pressione degli Stati membri, ad evitare che il 4% della Sau venga reso improduttivo.

 

Attenzione però, perché nelle aree che sarebbero state vincolate non è possibile coltivare mais, soia o bosco ceduo a rotazione rapida. Questo perché si vogliono privilegiare le colture food (quelle cioè destinate al consumo umano), essendo che la deroga Ucraina è stata concessa a causa di una scarsità di cibo sul mercato.

 

Altra deroga nella deroga è il fatto che sono tenuti a rispettare già dal 2023 la norma del 4% di incolto quegli agricoltori che nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (oggi chiamati Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale, Csr) vogliono accedere ad alcune misure agroambientali che hanno come prerequisito l'osservanza della Bcaa 8. Lo stesso vale per l'Ecoschema 4, che prevede un avvicendamento biennale delle colture.

 

Sono poi escluse le aziende:

  • I cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.
  • La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse (come il riso) per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.
  • Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

 

Nuova Politica Agricola Comune, come funziona il 4% di aree incolte

 

Il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Come detto prima, rientrano nel calcolo del 4% anche gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, come ad esempio stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, margini dei campi e alberi monumentali.

 

L'agricoltore, di norma, non può dunque intervenire su tali elementi.

 

Esistono però delle deroghe previste dal legislatore: 

  • Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
  • Elementi che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
  • Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree o arbustive.
  • Eliminazione di soggetti appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi.
  • In relazione alle sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

 

Ma c'è di più, perché all'agricoltore è fatto divieto di potare gli alberi e le siepi durante il periodo della nidificazione, con l'obiettivo di non disturbare gli uccelli in un momento così delicato. In Italia, salvo diverse disposizione regionali, tale periodo va dal 15 marzo al 15 agosto. E anche in questo caso sono previste delle deroghe per motivi di ordine fitosanitario riconosciuti dalle autorità competenti.