Come avvengono i controlli sui beneficiari degli aiuti a capo e superficie nel quadro normativo e finanziario del Piano Strategico della Pac 2023-2027 e secondo quali norme vengono condotti è un altro dei temi affrontati dal Decreto sugli obblighi di condizionalità che i beneficiari dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale sono tenuti a rispettare per poter percepire i contributi della Politica Agricola Comune (Pac). Il provvedimento firmato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida il 9 marzo 2023, sulla scorta dell'intesa della Conferenza Stato Regioni del 2 marzo 2023, prevede la disciplina dei controlli nell'articolo 6, genericamente descritto con l'epigrafe "Ulteriori disposizioni".
Il legislatore nazionale nel recepire le norme sui controlli sul rispetto della cosiddetta "condizionalità rafforzata" prevista dal Regolamento (Ue) 2021/2116 distingue tre casi diversi:
- Controlli da effettuarsi sul rispetto della condizionalità da parte dei beneficiari che hanno assunto impegni nelle passate programmazioni e da queste finanziati;
- Controlli da effettuarsi sui beneficiari di pagamenti a superficie che contemporaneamente percepiscono aiuti su vecchi e nuovi impegni con fondi delle vecchie programmazioni e della nuova programmazione 2023-2027;
- Controlli da effettuarsi sui beneficiari di pagamenti a capo e superficie o esclusivamente a capo, che percepiscono aiuti su vecchi e nuovi impegni con fondi delle vecchie programmazioni e - limitatamente agli impegni a superficie - della nuova programmazione 2023-2027.
Questa tripartizione, a prima vista semplice, conosce in realtà qualche eccezione, vediamola ora punto per punto, seguendo la lettera dell'articolo 6 ed esplicitandone le norme più oscure.
Beneficiari di aiuti sulle programmazioni 2014-2022 e precedenti
Il Decreto Condizionalità prevede che in conformità all'articolo 104, del Regolamento (Ue) 2021/2116, le disposizioni del Decreto Ministeriale Mipaaf 10 marzo 2020, numero 2588 - contenente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, a due categorie di beneficiari:
- Coloro che percepiscono dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali vecchie programmazioni;
- Coloro che percepiscono dei pagamenti effettuati per la Ocm Vino per quanto previsto del Regolamento (Ue) numero 1308/2013 limitatamente alle misure della "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" e "Vendemmia verde" che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.
Beneficiari di misure a superficie tra vecchia e nuova programmazione
Per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del Piano Strategico della Pac ai sensi del Regolamento (Ue) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, previste dal Decreto Condizionalità e aderenti interamente agli allegati al Decreto.
Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede anche alla verifica
dell'adempimento alle regole contenute nel Decreto Ministeriale Mipaaf 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1306/2013.
Inoltre, il beneficiario che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata.
Beneficiari di misure a capo e superficie o solo a capo tra vecchia e nuova programmazione
Per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali vecchie programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del Psp ai sensi del Regolamento (Ue) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle superfici, relativamente alle norme specificamente previsti dall'articolo 6 del Decreto, secondo le regole di condizionalità della programmazione 2023-2027, mentre i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole del Dm 2588 del 10 marzo 2020, secondo quanto prescritto dall'articolo 104 del Regolamento (Ue) 2021/2116.
In particolare, i controlli sulle superfici per i beneficiari del caso in esame sono eseguiti per le prescrizioni della condizionalità rafforzata che si applicano sulle superfici, cioè gli obblighi relativi alle Buone condizioni agricole e ambientali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i controlli sulle superfici previsti dai Criteri di gestione obbligatoria 2, 3 e 4.
Norma transitoria sull'identificazione del bestiame
Restano per ora in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti relativamente ai Criteri di gestione obbligatoria numero 6,7 e 8 del Decreto Ministeriale 2588 del 10 marzo 2020. Ovviamente faranno eccezione le eventuali specifiche modalità operative regionali o provinciali, adottate in risposta ad esigenze locali ai sensi del regolamento (Ue) 2016/429.
Tanto sarà vero fino a quando non sarà in vigore il Manuale Operativo che contiene le procedure operative per la gestione del sistema di identificazione e registrazione del bestiame previsto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, numero 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali", che attua il Regolamento (Ue) numero 2016/429.