Finalmente si può dire: il Nuovo Regolamento Europeo dei Fertilizzanti è ad oggi applicabile in Italia. Dopo 3 anni dalla sua stesura, il 16 luglio 2022 il Regolamento è entrato ufficialmente in vigore

 

È tra le più grandi novità del 2022 in campo agricolo perché cambia il funzionamento dell'intera filiera dei fertilizzanti introducendo la necessità della Conformità Ce come condizione per l'immissione in commercio.

 

Il suo obiettivo principale è quello di risolvere i problemi della libera circolazione di tutti i tipi di fertilizzanti all'interno della Unione Europea. Questi, inoltre, si moltiplicano e integrano nuove tipologie di prodotti fertilizzanti quali i concimi organici e i biostimolanti. Novità per un'agricoltura più sostenibile.

 

In che cosa consiste il Nuovo Regolamento?

Il Regolamento (Ue) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Ue. È diviso in 53 articoli e 5 allegati che riguardano:

  • le categorie funzionali del prodotto (Pfc);
  • le categorie di materiali costituenti (Cmc);
  • la prescrizione di etichettatura e tolleranze;
  • la procedura di valutazione della conformità;
  • la dichiarazione Ue di conformità.

Ha 4 obiettivi principali: armonizzare a livello comunitario i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero; fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da materiali riciclati o organici allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego; promuovere lo sviluppo dell'economica circolare e favorire un processo di sostituzione dei fertilizzanti di origine inorganica tradizionali; produrre fertilizzanti da rifiuti biodegradabili riciclati e da altre materie prime secondarie che implica la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la conversione di queste risorse e flussi di rifiuti in prodotti con valore aggiunto.

 

Nella pratica, che cosa cambia?

È chiamato Nuovo Regolamento perché abroga il Regolamento Ce n.2003/2003 che finora ha disciplinato i concimi minerali comunitari. Inoltre, modifica il Regolamento Ce n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivanti non destinati al consumo umano e il Regolamento Ce n.1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

 

Il Nuovo Regolamento ha un approccio diverso rispetto al passato. Non basta spiegare come produrre un fertilizzante: passo passo vanno definite tutte le fasi. Si parte dai materiali costituenti, per passare ai processi di trasformazione che questi possono subire, fino al prodotto finale che deve risultare conforme ai requisiti essenziali di qualità, sicurezza ed etichettatura descritti negli allegati al Regolamento.

 

La valutazione di conformità potrà necessitare o di un'autocertificazione o dovrà essere effettuata da organismi notificati: in questo caso, il produttore deve far valutare da un apposito ente accreditato dalle autorità nazionali preposte se le caratteristiche del prodotto sono conformi ai requisiti della norma mediante la realizzazione di apposite prove secondo determinati standard che fissano le metodiche analitiche da adottare.

 

Cosa succede alla normativa nazionale?

Il Nuovo Regolamento non ha bisogno di nessun decreto nazionale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. È facoltativo e non ostacola la messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno ma è richiesto per i prodotti che recano la marcatura Ce al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

 

Mantenere, quindi, una legge nazionale sui fertilizzanti dipenderà dalla volontà dei singoli stati membri: il paese membro può scegliere se continuare a vendere i fertilizzanti nazionali con le proprie leggi nazionali o meno.

 

Attualmente, in Italia, è attivo il Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75 per i prodotti immessi sul mercato come concimi Ce e i concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltivazione e prodotti ad azione specifica. Dopo l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento si rende necessaria la modifica a livello nazionale di alcuni aspetti e azioni. Per questo siamo ora in attesa di un nuovo decreto legislativo; i lavori sembrano cominciati ma ad oggi non si sa quando termineranno.

 

Qual è la novità più importante? 

Con l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti minerali e con i problemi legati al loro approvvigionamento è un sollievo sentir parlare di concimi organici e biostimolanti. Una promettente alternativa.

 

I biostimolanti, con il Nuovo Regolamento, guadagnano finalmente una definizione appropriata: "Biostimolante delle piante è qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:

  • efficienza dell'uso dei nutrienti;
  • tolleranza allo stress abiotico;
  • caratteristiche qualitative;
  • disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera".

Questi sono divisi in biostimolanti microbici e non microbici. Un biostimolante microbico delle piante è costituito da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi e quelli ad oggi consentiti sono: Azotobacter spp., funghi micorrizici, Rhizobium spp. e Azospirillum spp.. Quelli non microbici si dividono a loro volta in biostimolanti con azione sul suolo che comprendono funghi micorrizici ed estratti umici e biostimolanti con azione sulla pianta cioè gli idrolizzati proteici di erba medica, gli idrolizzati enzimatici di fabacee, l'epitelio idrolizzato animale, l'estratto di erba medica, alghe e melasso e l'estratto acido di alghe appartenenti all'ordine Fucales.

 

Perché un prodotto sia considerato un biostimolanti a tutti gli effetti deve rispettare quattro claim che ne validino l'efficacia attraverso prove sperimentali condotte secondo determinati standard.

 

Anche i concimi organici sono tra le novità di prodotto. Finalmente si cerca di incentivare l'impiego di fertilizzanti alternativi ottenuti da materiale di recupero per promuovere i processi di economica circolare e riequilibrare gli agroecosistemi.

 

Qual è l'impatto immediato per la filiera?

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su come gestire questo periodo di transizione. Nel caso di vendita di fertilizzanti a marchio Ce, il produttore deve fornire la Dichiarazione Ue di conformità presente nell’allegato V del regolamento Ue 2019/1009 che attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.


Se i concimi sono stati acquistati prima del 16 luglio 2022, etichettati secondo il Regolamento 2003/03, si possono continuare a mettere a disposizione e ad usare fino ad esaurimento scorte. In questo caso, si consiglia, però, a produttori e importatori, di specificare nel documento di trasporto o sugli imballaggi che il concime è stato prodotto/importato prima del 16 luglio 2022.

 

Inoltre, i produttori italiani che decidono di non adeguarsi al Nuovo Regolamento Ue saranno costretti ad aspettare la nuova norma nazionale, per poi iscrivere i nuovi prodotti al Sian e, solo dopo almeno altri 90 giorni, poter iniziare ad immettere i prodotti sul mercato.