Non è cosa di tutti i giorni trovare un lancio di agenzia che riporta un intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla procedura di mutuo riconoscimento dei fertilizzanti, avvenuto in seguito alla segnalazione di un consulente che lamentava "sia la scarsa trasparenza della procedura di autorizzazione adottata in Italia, soprattutto con riguardo all'esatta individuazione dei soggetti coinvolti nelle attività di valutazione delle merci, sia la presenza, tra tali soggetti, di operatori privati in posizione di conflitto di interesse".
Abituati al settore dei fitosanitari, dove a livello europeo sarà possibile, in nome della trasparenza, accedere a tutta la documentazione presentata – report degli studi compresi – a supporto dell'approvazione o del rinnovo di intere sostanze attive, leggere una segnalazione del genere è proprio sorprendente. Ma sarà veramente così?
Perché il riconoscimento reciproco è importante?
La procedura del riconoscimento reciproco in applicazione del regolamento 2019/515 introduce il concetto di "autorizzazione" di un singolo prodotto piuttosto che una categoria di prodotti, avvicinando l'Italia a paesi come la Francia e la Spagna e a come funzionerà il nuovo regolamento sui fertilizzanti.
L'attuale procedura italiana che porta all'inserimento di un prodotto nell'attuale registro dei fertilizzanti non prevede valutazioni approfondite, basti vedere la documentazione richiesta, per cui non possiamo parlare di vero processo autorizzativo del singolo prodotto, ma quasi di una presa d'atto amministrativa.
Osservando l'elenco dei prodotti per i quali è stato concesso il mutuo riconoscimento (a oggi sono 20), troviamo invece molte situazioni "borderline", tra miscele di estratti naturali, oligo e polisaccaridi e addirittura microrganismi che sono in corso di approvazione anche come fitosanitari (ad esempio il Trichoderma harzianum ceppo T78 figura autorizzato come biostimolante mediante mutuo riconoscimento al numero 7 ma è anche citato sul sito della Ue come principio attivo ad attività fitosanitaria in corso di approvazione con stato relatore Olanda). Questo ovviamente non significa nulla perché con tutta probabilità il microrganismo non va avanti come fitosanitario perché ha caratteristiche di biostimolante, ma indubbiamente non può non essere definito borderline.
Quindi questa procedura sarà sempre più utilizzata per cercare sopperire alle lacune lasciate dalla moria di sostanze attive ad attività fitosanitaria cominciata diversi anni addietro, sostituendole con biostimolanti, tendenza peraltro che si evidenzia anche nel settore farmaceutico (alzi la mano chi non ha mai assunto un "integratore" per gli scopi più disparati).
Le raccomandazioni del Garante
Il garante "non l'ha toccata piano" e ha censurato in primis la composizione dei gruppi di lavoro preposti alla valutazione di questo tipo di istanze, che comprendono anche rappresentanti dei produttori di fertilizzanti e quindi di imprese in diretta concorrenza con quella titolare del prodotto da valutare, e soprattutto sulla possibilità di avvalersi di consulenti – anche privati – che in teoria potrebbero con la mano sinistra aiutare a preparare la documentazione da valutare e con la destra, o con quella di un collega, aiutare la Commissione nella valutazione della documentazione stessa.
Ma non è stato sventato alcun complotto nazionale dove le organizzazioni sono in combutta con le autorità: semplicemente la composizione di questi gruppi di lavoro è stata ideata avendo in testa l'autorizzazione di tipologie di prodotto e non di singoli prodotti: le organizzazioni di produttori nelle Commissioni servono quando si devono definire le regole del gioco, perché forniscono le esperienze pratiche che le autorità quasi mai hanno, e le categorie di prodotti che poi tutti utilizzano possono essere considerate come regole del gioco. Quando invece l'istanza di un singolo prodotto presentata da una singola azienda viene esaminata da rappresentanti di altre imprese concorrenti, abbiamo un problema, anche se i componenti della commissione devono sottoscrivere un impegno di riservatezza.
Quindi non possiamo che auspicare che il Garante venga ascoltato il prima possibile, per evitare che la vicenda oltrepassi i confini nazionali e causi problemi maggiori.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
- Segnalazione del Garante della Concorrenza e del Mercato AS1830 del 12/04/2022
- Microrganismo Trichoderma ceppo T78 autorizzato come biostimolante
- Microrganismo Trichoderma ceppo T78 in corso di approvazione come fitosanitario
Questo articolo è stato modificato nella frase iniziale il 31 maggio
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Fonte: Agronotizie