Dopo un inizio di 2012 quasi esclusivamente dedicato agli Organismi geneticamente modificati e alle loro vicende giudiziarie e politiche, torniamo alle notizie sugli agrofarmaci, anche se in una veste un po' insolita.

 

Approvati i rameici anche come biocidi

Dopo una rocambolesca approvazione comunitaria come agrofarmaci che - ricordiamo - è stata concessa per un periodo limitato rispetto al consueto (sette anni contro dieci), alcuni principi attivi ben noti nella filiera agrochimica sono stati autorizzati come biocidi (tipologia di prodotto n° 8: preservanti del legno). In particolare la direttiva 2012/2/UE del 9 febbraio scorso ha sancito l'iscrizione in allegato 1 della direttiva 98/8/CE (la direttiva biocidi) dell'ossido di rame (bivalente), dell'idrossido di rame e del carbonato basico di rame.
Da segnalare una prima importante distinzione rispetto all'analogo provvedimento relativo agli agrofarmaci: qui l'iscrizione è stata concessa alle singole sostanze e non genericamente allo ione rame e lo stato relatore Francia (lo stesso dei rameici come agrofarmaci) ha preparato un Car - Competent authority report, l'analogo del Dar - Draft Assessment Report – per gli agrofarmaci) diverso per ciascuna sostanza e soprattutto perchè altri rameici con azione biocida sono stati revocati (decisione della commissione del 9 febbraio scorso).

 

La rivincita del Bendiocarb

Vi ricordate il Bendiocarb? Il geodisinfestante revocato con il regolamento 2076/2002, un provvedimento che oltre al gigantesco impatto sul mercato (decine di sostanze attive revocate) fece sorridere gli addetti del settore per l'improbabilità di certe traduzioni dei nomi dei prodotti? Ebbene il Bendiocarb tornerà a fare il suo mestiere di insetticida nell'ambito dei prodotti biocidi.

 

Nessuna speranza per il flufenoxuron

Dopo la recente revoca come agrofarmaco, il flufenoxuron perde la sua battaglia anche come biocida (tipologia di prodotto 18: prodotti per il controllo degli artropodi dannosi). La decisione del 9 febbraio 2012 conferma infatti la 'non iscrizione' della sostanza attiva nell'allegato 1 della direttiva biocidi come tipologia di prodotto 18.
Lo stato relatore Francia non ha potuto che prendere atto dei motivi che hanno condottl alla revoca della sostanza: le sue caratteristiche ambientali e in particolare la sua persistenza, bioaccumulabilità e tossicità. Ricordiamo che anche il nuovo regolamento 1109/2009 degli agrofarmaci sarà implacabile con questo tipo di sostanze.


 

Notizie dall'Efsa

Concludiamo  intervento con alcune notizie sull'attività dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma.

Sul suo portale è stata recentemente pubblicata la sua opinione sui limiti massimi di residui della sostanza attiva Saflufenacil in molte derrate alimentari. Non che sia di fondamentale importanza per il mercato italiano (la sostanza attiva è autorizzata provvisoriamente negli stati uniti per il diserbo di molte colture ortive e industriali ma non ci risulta che siano previste autorizzazioni in Europa), ma per confermare come la globalizzazione impatti anche su aspetti critici come la sicurezza alimentare.

Sono bastati pochi anni per passare dalla fissazione dei limiti massimi di residuo a livello nazionale al 2008 quando invece questi limiti sono stati tutti armonizzati a livello europeo.
Il prossimo passo sarà quindi l'armonizzazione a livello mondiale: passeremo da una valutazione del rischio a 26 diete a 180? Nel caso specifico l'opinione dell'Efsa è stata stilata in risposta a una domanda di “import tolerance” per consentire l'importazione in europa di derrate trattate con il prodotto.

La raccomandazione dell'Efsa è stata di innalzare il limite analitico dal valore standard di 0,01 mg/Kg a quello che le metodiche analitiche attuali consentono (0,03 mg/Kg) e i limiti massimi di residui su fagioli da granella a 0,5 mg/kg, su piselli da granella e semi di soia a 0,1 mg/kg, su semi di cotone a 0,3 mg/kg e su semi di girasole a 1 mg/kg.


 

Per saperne di più

Direttiva 2012/2/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ossido di rame (II), l’idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell’allegato I della direttiva (1)

Direttiva 2012/3/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva (1)

Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

EFSA - Reasoned Opinion: Setting of new MRLs for saflufenacil in a wide range of food commodities», S.d. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2596.htm.