I brevetti sono uno strumento che serve per proteggere innovazioni e invenzioni che spaziano dalle biotecnologie alla chimica fino ad arrivare alla meccanica e all'elettronica, comprese le nuove varietà vegetali.

 

Come abbiamo visto in questo articolo il diritto industriale mette a disposizione questi strumenti alle imprese che operano nel settore agroalimentare per tutelare le loro innovazioni:

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Tuttavia se da un lato è possibile proteggere una larghissima parte delle innovazioni, dall'altro non tutto può essere oggetto di protezione tramite brevetti o nuove varietà vegetali.

 

Infatti, come abbiamo già visto, facendo riferimento alle varietà vegetali solo quelle che soddisfano i requisiti di novità, distinzione, omogeneità e stabilità potranno essere oggetto di protezione. Mentre per quanto riguarda i brevetti si potranno proteggere solo le invenzioni nuove, dotate di altezza inventiva, idonee ad essere sfruttate a livello industriale e infine lecite.

 

Qualora manchi uno dei requisiti sopra menzionati il brevetto o la varietà vegetale non potranno essere concessi, ovvero laddove dovessero comunque superare l'esame degli uffici competenti potrebbero essere oggetto di azioni giudiziarie volte ad ottenerne la declaratoria di invalidità.

 

Esistono però altre esclusioni alla brevettazione, di natura diversa dalla semplice carenza dei requisiti di legge, e che si caratterizzano per la loro "assolutezza".

 

Cosa viene escluso dalla brevettazione?

Fra le esclusioni che interessano maggiormente il settore agroalimentare, vanno ricordate senz'altro quelle riportate di seguito.

 

Le varietà vegetali, le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali. Sono comprese le nuove varietà vegetali quando l'invenzione consiste soltanto ed esclusivamente nella modifica genetica, anche mediante procedimenti di ingegneria genetica di altra varietà vegetale (dunque non possono essere brevettati gli Ogm).

 

Le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di Denominazione di Origine Protetta, di Indicazione Geografica Protetta e di Specialità Tradizionali Garantite da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.

L'esclusione delle varietà vegetali: facciamo chiarezza

È lecito chiedersi per quale motivo il costitutore di una varietà vegetale debba rivolgersi allo specifico istituto di registrazione di una nuova varietà ottenuta mediante un procedimento essenzialmente biologico (come ad esempio un incrocio fra varietà esistenti), quando potrebbe invece brevettare la medesima varietà.

 

Del resto, la durata conferita dalla protezione brevettuale è la medesima di quella prevista per le nuove varietà vegetali e, anzi, quest'ultime, se riguardano piante da fusto o viti sono protette per ben trenta anni.

 

Una delle ragioni principali risiede nel fatto che le varietà vegetali protette sono comunque soggette alla cosiddetta breeder exemption, che consente l'uso della varietà vegetale protetta al fine di svilupparne di nuove, ad esempio incrociandole o adoperandole in programmi di miglioramento genetico.

 

Mentre per i brevetti non è prevista nessuna esenzione di tale portata, atteso che i limiti dei diritti del titolare del brevetto riguardino usi sperimentali, ovvero per finalità private e non commerciali.

 

In altre parole, se si consentisse di brevettare una varietà vegetale non sarebbe possibile usarne il materiale di propagazione per lo sviluppo di nuove varietà.

 

La questione della brevettabilità delle varietà vegetali è stata al centro di un acceso dibattito in sede europea in esito al quale, anche in base ad una chiara presa di posizione del Parlamento Europeo, la Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Europeo Brevetti in sessione allargata ha confermato la non brevettabilità delle piante che sono ottenute mediante un procedimento essenzialmente biologico, come ad esempio i programmi di incrocio.

 

Infine, ricordiamo che attualmente non è nemmeno possibile brevettare piante che siano state ottenute mediante procedimenti di ingegneria genetica (su tutte, dunque, gli Ogm).

 

Al riguardo, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fino ad ora escluso l'utilizzabilità di tecniche di editing genomico ai fini dello sviluppo di nuove varietà vegetali, qualificandole come Ogm.

 

Tale tema è tuttavia aperto e, sempre in sede europea, si sta discutendo un nuovo regolamento sulle cosiddette New Genomic Tecniques che potrebbe portare a importanti evoluzioni nel settore.

A cura di Federico Caruso, Siblex


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