La protezione delle varietà vegetali rappresenta un elemento fondamentale per l'innovazione agricola, permettendo ai costitutori di nuove varietà di ottenere diritti esclusivi sulle stesse, come spiegato in questo precedente articolo.
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Le procedure di protezione sono disciplinate a livello internazionale dalla convenzione dell'Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà di Piante (Upov), che stabilisce standard comuni tra i paesi membri. In questo articolo vedremo come sono regolate le procedure di protezione in Italia, Unione Europea e Stati Uniti.
Cosa si intende per varietà vegetale
Per "varietà" si intende un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:
- definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi (omogeneità);
- distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche (distintività);
- considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato (stabilità).
Diritti conferiti dalla privativa per novità vegetale
I diritti conferiti da una privativa per novità vegetale comprendono: la produzione o riproduzione del materiale di propagazione (moltiplicazione), il condizionamento ai fini della moltiplicazione, la messa in vendita, la vendita o altra commercializzazione, l'esportazione dal territorio di protezione, l'importazione nel territorio di protezione ed il magazzinaggio per uno degli scopi elencati in questo paragrafo.
Privativa per novità vegetale e commercializzazione
Di particolare importanza, per poter ottenere una privativa di varietà vegetale è la data in cui avviene la prima commercializzazione di materiale di propagazione o materiale di raccolta della varietà per cui si vuole ottenere tale protezione.
Con il termine "commercializzazione" si intende il primo atto di vendita o di offerta di materiale di propagazione o di raccolta a terzi, avvenuto con il consenso del costitutore, per lo scopo di sfruttamento commerciale della varietà stessa. Questa data è cruciale perché determina il periodo entro il quale una varietà può essere considerata nuova ai fini della protezione, la novità essendo un requisito necessario per ottenere il rilascio della privativa.
Italia
In Italia, la protezione delle varietà vegetali è regolata dal Decreto Legislativo numero 30 del 10 febbraio 2005, noto come "Codice della Proprietà Industriale" (Cpi), nello specifico negli articoli da 100 a 116 del Cpi.
La procedura inizia con la presentazione di una apposita domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) contenente una descrizione dettagliata della varietà, le fotografie e le informazioni necessarie per il riconoscimento di novità, distinzione, omogeneità e stabilità della varietà, e cioè i requisiti richiesti per l'ottenimento del certificato di protezione.
Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata dagli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico, e la protezione dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione mentre per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.
Come già detto nel paragrafo precedente è fondamentale tener conto della data di prima commercializzazione: questa non deve essere avvenuta più di un anno prima della domanda in Italia o da oltre quattro anni, oppure nel caso di alberi e viti da oltre sei anni in qualsiasi altro Stato.
Unione Europea
A livello europeo, la protezione delle varietà vegetali è gestita dall'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (Cpvo). Le domande si presentano direttamente al Cpvo e devono includere descrizioni dettagliate della varietà con informazioni sulle caratteristiche botaniche, agronomiche, distintive della varietà e fotografie a colori della varietà che ne mostrino le caratteristiche principali.
Un passaggio fondamentale della procedura è costituito dai test Dus (Distinctness, Uniformity, Stability) previa fornitura di campioni delle piante da registrare da parte del costitutore entro e non oltre i termini stabiliti dal Cpvo. Questi test verificano la sussistenza dei requisiti di novità, distinzione, omogeneità e stabilità e sono condotti in centri di prova ufficialmente riconosciuti dal Cpvo, nei quali le piante sono esaminate per un periodo di tempo definito in base alla specie. Deve essere inoltre dichiarata, ove avvenuta, la data della prima commercializzazione.
Si ricorda una condizione necessaria (non sufficiente) a soddisfare il requisito di novità: è necessario depositare la domanda presso il Cpvo entro un anno dalla prima commercializzazione nel caso essa sia avvenuta in un qualsiasi paese dell'Unione Europea o entro quattro anni (sei per viti e alberi) nel caso essa sia avvenuta in un paese non appartenente all'Unione Europea.
Se la pianta risulta nuova, uniforme, distinguibile e stabile in seguito ai Dus test, e se è soddisfatto il requisito relativo alla commercializzazione di cui sopra, il Cpvo rilascia una certificazione valida in tutti i paesi membri dell'Unione Europea che ha una durata di venticinque anni dalla data di concessione, estensibile a trenta anni per alcune specie arboree.
Stati Uniti
Negli Stati Uniti (Usa), la protezione delle varietà vegetali può essere ottenuta mediante un brevetto regolamentato dalla Legge Brevetti degli Stati Uniti, oppure mediante una privativa di protezione vegetale secondo l'Upov.
Nel caso di privativa secondo l'Upov si applicano sostanzialmente i criteri indicati sopra, cioè il termine di un anno dalla data di prima commercializzazione applicandosi ad una prima commercializzazione negli Usa, ed è necessario il deposito di materiale vegetale presso enti ufficialmente riconosciuti da parte del costitutore.
La procedura più semplice, limitata alle piante con propagazione asessuata, è quella di ottenere un brevetto vero e proprio, rilasciato dall'Ufficio per i Brevetti e i Marchi degli Stati Uniti (Uspto). Nel caso si segua la procedura brevettuale si può godere del diritto di priorità e depositare la domanda di brevetto entro un anno dalla data di prima commercializzazione o di deposito di una domanda per privativa secondo l'Upov (nel caso vi siano entrambe va considerata quella che scade prima).
Per ottenere un brevetto vegetale negli Stati Uniti la varietà in questione deve essere distinta da qualsiasi altra varietà già conosciuta sul territorio statunitense al momento della presentazione della domanda di brevetto, deve presentare caratteristiche distintive e rilevabili rispetto ad altre varietà simili che la rendano chiaramente individuabile, e deve poter essere propagata attraverso mezzi asessuati come talee, innesti o colture di tessuti. Questo aspetto esclude la tutela di varietà ottenute tramite impollinazione incrociata.
Le caratteristiche distintive della varietà devono rimanere invariate nel tempo, anche attraverso successive generazioni di riproduzione asessuata, garantendo l'uniformità e la prevedibilità delle caratteristiche della varietà protetta.
La procedura per ottenere un brevetto per varietà vegetale negli Usa include: la presentazione della domanda all'Ufficio per i Brevetti e i Marchi degli Stati Uniti completa di descrizione dettagliata e fotografie, l'esame della domanda da parte dell'Ufficio e, in caso di esito positivo, il rilascio del brevetto per varietà vegetale.
La durata del brevetto vegetale negli Stati Uniti è di venti anni dalla data di presentazione della domanda.
In conclusione, la protezione delle varietà vegetali è essenziale per incentivare la ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo. Sebbene le procedure varino leggermente tra Italia, Unione Europea e Stati Uniti tutte mirano a garantire diritti esclusivi ai creatori di nuove varietà, promuovendo l'innovazione e la sostenibilità agricola. La priorità e la prima commercializzazione sono aspetti cruciali per mantenere tali diritti, assicurando che le nuove varietà possano essere utilizzate e commercializzate in modo protetto e regolamentato.
A cura di Valentina Predazzi e Riccardo Montemurro, Società Italiana Brevetti
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Fonte: Studio legale Siblex