Sono molte le invenzioni attribuite all'Italia: le banche, il telefono, il microprocessore, il motore a scoppio, la plastica e… il registro dei trattamenti.

 

Il registro dei trattamenti fu istituito dopo le problematiche ambientali causate dall'utilizzo indiscriminato di erbicidi (il famoso trittico "atrazina-molinate-bentazone") che portarono all'inquinamento della falda acquifera di numerose aree dell'Italia settentrionale. L'istituzione del registro dei trattamenti (dai più conosciuto come quaderno di campagna) aveva e ha l'obiettivo di misurare quanti e quali antiparassitari vengono utilizzati in ogni area. Il provvedimento risale al 1991 ma entrò in vigore a pieno regime solo alcuni anni dopo.

 

Ora che in Italia gli adempimenti sono ormai prassi quotidiana, agevolata anche dai mezzi informatici, l'Europa ha deciso che i tempi sono maturi per attuare pienamente l'articolo 67 del regolamento 1107/2009 che prevede appunto la tenuta del registro dei trattamenti da parte degli utilizzatori professionali e del registro di vendite, produzioni, importazioni, immagazzinamento e immissione sul mercato da parte di fabbricanti, fornitori, distributori, importatori ed esportatori di prodotti fitosanitari.

 

Il regolamento attualmente in consultazione pubblica riguarda il formato e il contenuto delle informazioni che gli utilizzatori professionali devono memorizzare sul registro dei trattamenti, da conservare per tre anni.


Cosa registrare

Il provvedimento attualmente in discussione pubblica prevede che il registro venga gestito elettronicamente in conformità alla direttiva 2019/1024 (open data) anche in modo che una volta registrata l'informazione non sia possibile modificarla successivamente (vedremo anche qui la blockchain?) senza che il cambio venga anch'esso registrato.

 

Le informazioni di minima, che possono essere anche incrementate dagli Stati membri sono tipo di uso (es. campi coltivati, ferrovie etc.), prodotto utilizzato, momento di utilizzo (compresa la fase fenologica), dose di applicazione, identificazione del campo trattato, superficie trattata, nome della coltura (preferibilmente usando codici Eppo).

 

Particolare enfasi è l'utilizzo della geolocalizzazione per identificare senza incertezze il campo trattato: l'informazione è decisiva per controllare la corretta applicazione delle restrizioni per quei prodotti che per problemi di persistenza non possono essere utilizzati tutti gli anni sullo stesso appezzamento (ad esempio alcuni erbicidi possono ritornare sullo stesso appezzamento non prima di tre anni).

 

Bbch ed Eppo

I codici Bbch per l'espressione delle fasi fenologiche tramite codice numerico e i codici Eppo per l'identificazione di piante e fitoparassiti mediante codifica alfanumerica escono dal ristretto ambito dei dossier per raggiungere la realtà quotidiana. Quando entrerà in vigore la norma tutti dovranno prendere dimestichezza con queste codifiche, l'unico modo per standardizzare a livello europeo questo tipo di informazioni, spesso ancora correntemente utilizzate con termini dialettali.

 

Scadenze

Le informazioni sul trattamento, qualora non fossero già in formato elettronico, dovranno essere informatizzate entro 30 giorni dall'applicazione, periodo che gli Stati membri possono anche accorciare.


Devo trasmettere qualcosa?

Solo se richiesto dalle autorità. Se la richiesta viene formulata prima della scadenza dei 30 giorni, l'utilizzatore professionale ha 10 giorni per rispondere.

 

Quando entrerà in vigore

Se non verrà prorogato come successo in Italia negli anni '90, cosa improbabile in quanto già correntemente utilizzato a livello nazionale in molti stati membri, il registro dei trattamenti Ue verrà applicato a partire dal 1° gennaio 2025.


Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Sito della consultazione pubblica sul registro dei trattamenti da tenersi a cura degli utilizzatori professionali