Ennesimo episodio, questa volta a lieto fine, dell'interminabile vicenda della revisione comunitaria degli agrofarmaci che, seppure sia stata dichiarata ufficialmente conclusa nel 2009 (vedi comunicato stampa e il nostro commento), sta ancora dando del filo da torcere a tutto il settore.

Il fatto

Immediatamente dopo Ferragosto, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L217 del 18 Agosto, è stato pubblicato il regolamento 741/2010 della Commissione il quale, applicando a tempo di record una proposta votata all'unanimità durante la riunione dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (sezione Plant Protection Products: legislation) dell'8-9 luglio scorso (vedi articolo), ha prorogato di dodici mesi (dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale gli stati membri dovranno revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive “revocate volontariamente” per le quali è stata presentata domanda di reiscrizione nell'allegato 1 della direttiva 91/414.

Un po' di ripasso

La vicenda, anche se ogni tanto se ne parla, merita un veloce riepilogo: tutto nasce dal ritardo con cui la revisione europea è arrivata a conclusione: inizialmente doveva terminare nel 2003 poi, di proroga in proroga, nel 2007 ci si è resi conto che senza qualche “trucco contabile” il termine improrogabile del 2008, fatto digerire faticosamente al parlamento europeo dopo innumerevoli “penultimatum”, non sarebbe mai stato rispettato.

La soluzione trovata, il famoso sistema “Traffic Light”, per far quadrare i conti ed evidenziare che per tutte le sostanze in revisione è stata presa una decisione di “iscrizione” o di “non iscrizione” nell'allegato 1 della direttiva 91/414 entro il 2008, si è avvalsa di particolari “approvazioni” (quelle delle sostanze “green”) e di “revoche” (quelle volontarie) ancora più particolari. Nel primo caso sono state approvate ben 66 sostanze attive quasi solo sulla base dell'esame dello stato relatore, contando di effettuare la valutazione paritaria entro il 2010, termine che probabilmente non verrà rispettato, in quanto a giugno erano solo 6 i principi attivi che avevano “consolidato” la propria approvazione europea (vedi approfondimento). Nel secondo caso sono state invece “non iscritte” 60 sostanze attive senza apprezzabili effetti sui formulati in commercio: infatti l'eventuale revoca degli agrofarmaci che le contengono sarebbe avvenuta due anni dopo anziché i tradizionali sei mesi. Chi avesse aderito alla proposta della commissione (regolamento 33/2008) avrebbe usufruito anche e soprattutto di una procedura accelerata di valutazione della documentazione aggiuntiva nel frattempo presentata, in modo che i principi attivi venissero iscritti in allegato 1 prima della revoca dei relativi formulati, senza interruzione nella commercializzazione.

Da segnalare anche che dopo le decisioni di revoca volontaria, pubblicate l'11 e il 13 dicembre 2008, in tutta Europa (tranne alcune eccezioni che ricorderemo più avanti) non sono state più rilasciate autorizzazioni di agrofarmaci contenenti le sostanze attive oggetto dell'accordo, effetto collaterale che deve aver contribuito non poco alla massiccia adesione a questa iniziativa. Da una parte 126 sostanze attive (66 sostanze “green” iscritte e 60 revoche volontarie) “sistemate” nel giro di un mattino che hanno consentito alla Commissione l'annuncio trionfale della fine della revisione europea e dall'altra due anni di blocco delle nuove autorizzazioni: parafrasando un celebre detto del Senatore a vita Giulio Andreotti (il potere logora chi non ce l'ha), in questo caso la revoca delle sostanze attive ha logorato quelli che non avevano la registrazione.

E veniamo alle eccezioni: a onor del vero c'è stato almeno un paese (l'Italia) che ha rilasciato alcune autorizzazioni di agrofarmaci anche dopo la pubblicazione della decisione di “non iscrizione” delle sostanze attive in essi contenute. La cosa interessante è che il titolare di una sostanza “revocata volontariamente” è ricorso al TAR per ottenere l'annullamento di una di queste autorizzazioni rilasciate “fuori tempo massimo”, ma il titolare di quest'ultima ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e le autorizzazioni (nel frattempo erano stati sospesi anche gli altri prodotti nella medesima situazione) sono state ripristinate e sono tuttora attive (vedi articolo).

Per saperne di più

Regolamento (UE) n. 741/2010 della Commissione, del 17 agosto 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 (1)

Regolamento (UE) n. 741/2010 della Commissione, del 17 agosto 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 (1)
Decisione della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze [notificata con il numero C(2008) 7803] (1)

Ordinanza Consiglio di Stato n° 3486/2009 dell'8/7/2009