A introdurle è stato il decreto di modifica del 9 aprile 2020 del Mipaaf che va a modificare i precendenti decreti di attuazione dei regolamenti comunitari sull'agricoltura e la zootecnia biologica, in particolare il decreto ministeriale 6793 del 18 luglio 2018.
Vediamo cosa cambia e come.
Rotazioni
Per le rotazioni vengono specificate nuove modalità e possibilità.I seminativi e le colture orticole specializzate e non specializzate potranno essere coltivati sullo stesso appezzamento solo dopo due altre colture principali, e di queste due colture principali almeno una deve essere una leguminosa.
Possono essere considerate colture principali anche il maggese, se ha una durata di almeno sei mesi, e le colture leguminose da sovescio (in purezza o in miscuglio), se vengono lasciate arrivare almeno alla fase di inizio fioritura e se passano almeno novanta giorni dalla semina del sovescio alla semina della nuova coltura.
Fanno eccezione alla regola generale delle rotazioni i cereali autunno vernini, come ad esempio grano, orzo, segale, farro, triticale, e il pomodoro in serra. I cereali autunno vernini e il pomodoro in ambiente protetto infatti possono essere coltivati sullo stesso appezzamento anche per due cicli consecutivi, ma poi devono essere seguiti da due coltivazioni principali diverse, come descritto sopra.
Zootecnia
Riguardo la zootecnia biologica le novità riguardano le deroghe per l'approvvigionamento degli animali non certificati e le indicazioni dell'età minima di macellazione.Possono essere acquistate da allevatori biologici femmine nullipare (cioè che non hanno ancora mai partorito) non certificate bio se non è possibile reperire sul mercato femmine certificate.
Per gli animali di razze a rischio di abbandono è possibile acquistare anche femmine non nullipare.
Per dimostrare l'impossibilità di reperire femmine certificate sul mercato sono necessarie due richieste di acquisto (anche via e-mail) ad almeno due fornitori, con le relative risposte in cui si specifica la mancanza di disponibilità.
Per provare l'impossibilità di trovare le femmine certificate sul mercato, va bene anche la non risposta dei fornitori nel giro di cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Oltre alle richieste che provano l'indisponibilità sul mercato di femmine certificate, l'allevatore per acquistare in deroga le femmine deve fare richiesta di nulla osta all'autorità competente fornendo una relazione che comprenda:
- la consistenza animale alla data della richiesta, considerando solo i capi adulti presenti in azienda e allegando una copia Bdn aggiornata alla data della richiesta;
- il riferimento al punto della norma da derogare (es.: reg. 889/08, art. 9 lett. ….);
- il numero di femmine nullipare (o non nullipare in caso di razze in abbandono) da acquistare;
- eventuali misure da adottare per garantire, se necessario, la segregazione delle produzioni ottenute nel periodo di conversione (gli animali introdotti in deroga infatti devono fare il periodo di conversione stabilito, a partire dalla data della loro introduzione in allevamento).
Il parere favorevole o non favorevole al nulla osta dovrà arrivare entro trenta giorni dalla richiesta, in caso contrario vale il principio del silenzio assenso.
Riguardo invece l'età minima di macellazione degli animali da carne, e in particolare delle razze a lento accrescimento, il ministero aggiornerà l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento dopo essersi confrontato con il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica.
Mangimi
Per i mangimi è prevista la possibilità (prevista anche dal regolamento europeo) di utilizzare vitamine A, D ed E di sintesi per i ruminanti, purché le vitamine siano analoghe a quelle contenute nei prodotti agricoli usati per l'alimentazione.La necessità dell'uso di queste vitamine deve essere dichiarata nel piano di gestione dell'allevamento biologico e deve essere comprovata da una richiesta del veterinario aziendale.
Corroboranti
Il decreto prevede la possibilità di utilizzazione di quei prodotti usati come corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante che non siano classificati come fitofarmaci, e che siano commercializzati con etichette che riportino la composizione, le modalità di uso, il responsabile legale dell'immissione in commercio e lo stabilimento di produzione.Nello specifico i corroboranti ammessi, riportati nell'allegato 2 del decreto, comprendono tredici tipologie di prodotti:
- propoli
- polvere di pietra o di roccia
- bicarbonato di sodio
- gel di silice
- preparati biodinamici
- oli vegetali alimentari
- lecitina
- aceto
- sapone molle o sapone di Marsiglia
- calce viva
- estratto integrale di castagno a base di tannino
- soluzione acquosa di acido ascorbico
- olio vegetale trattato con ozono
- estratto glicolico a base di flavonoidi
Etichettatura
Sull'etichettatura il decreto ribadisce la necessità di riportare il codice operatore e il codice dell'organismo di controllo dell'ultimo operatore che ha fatto la produzione o la lavorazione più recente.E' diventato invece facoltativo scrivere il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore che ha fatto l'ultima produzione o l'ultima lavorazione.
Se ad esempio una azienda acquista olio biologico imbottigliato per etichettarlo e venderlo a suo nome, l'azienda è l'ultimo operatore che fa l'ultima lavorazione (l'etichettatura) e in etichetta, nella parte relativa alla certificazione biologica, può mettere solo il suo codice operatore e il codice del suo organismo di controllo.
Documenti
Per maggiori dettagli si rimanda ai testi completi scaricabili sotto.Decreto di modifica
Allegato 2 (corroboranti)