Ci sono novità per il diritto all'indennizzo di disoccupazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato.
La Corte Costituzionale infatti ha deciso che anche i lavoratori a tempo indeterminato che vengano licenziati il 31 dicembre dell'anno, o comunque in prossimità della fine dell'anno, abbiano diritto alla disoccupazione per l'anno seguente.
La decisione è stata formalizzata con la sentenza n.30/2019 che prendeva in esame il caso aperto tra Mohammed Mounji e da Azedine Mounji e l'Inps. I due, operai agricoli a tempo indeterminato dal 1992 al 2008 e licenziati al 31 dicembre del 2008, avevano fatto ricorso contro l'Inps che aveva rifiutato loro la disoccupazione per il 2009.
Fino ad ora infatti - come si legge nella sentenza - la "legge n.264 del 1949 definiva che ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato spetta un'indennità di disoccupazione per una durata pari alla differenza tra il numero di 270 giornate e il numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno (con il limite di 180 giornate annue). Da ciò conseguirebbe che a chi ha lavorato per un periodo di tempo superiore a 270 giornate non spetta nessuna indennità di disoccupazione agricola".
Una situazione che la Corte ha ritenuto non costituzionale riconoscendo che "al lavoratore agricolo a tempo determinato, che superi 270 giornate di lavoro prestate nell'anno e perda il lavoro in prossimità della fine dello stesso, spetta l'indennità di disoccupazione per un numero di giornate pari a quelle in cui ha lavorato, entro il limite di 365 giornate".
La sentenza cambia quindi i diritti dei lavoratori agricoli e le loro tutele sociali, aumentandoli. D'ora in poi infatti anche gli operai a tempo indeterminato che abbiano lavorato più di 270 giornate e vengano licenziati, potranno richiedere entro il 30 marzo dell'anno successivo l'indennizzo di disoccupazione.
Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi ai centri di assistenza delle associazioni agricole o studi professionali specializzati.
11 luglio 2019 Economia e politica