Spesso l'imprenditore agricolo, per organizzare al meglio l'esercizio dell'attività produttiva, si avvale di lavoratori dipendenti o autonomi, divenendo così datore di lavoro ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di cui al D.Lgs. 81/2008).
Tra i vari obblighi previsti dai Regolamenti Reach e Clp analizzati nei precedenti articoli (Prima parte e Seconda parte) ce n'è uno specifico per i datori di lavoro: questi ultimi devono mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le informazioni relative alle sostanze e miscele chimiche utilizzate durante il lavoro svolto al fine di informarli e prepararli a lavorare in sicurezza e gestire al meglio gli eventuali rischi.
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In particolare, secondo l'articolo 35 del Regolamento Reach i datori di lavoro devono consentire ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni necessarie in relazione alle sostanze e/o miscele chimiche utilizzate durante l'attività produttiva o a cui possono essere esposti nel corso dell'attività professionale.
Le informazioni in questione sono principalmente quelle contenute nella Scheda di Dati di Sicurezza (Sds) per le sostanze pericolose, oppure nella Scheda Informativa di Sicurezza (Sis) per le sostanze non pericolose. Ulteriori informazioni vengono fornite attraverso etichettatura e gli Scenari di Esposizione (Se) a corredo della Sds.
Il Regolamento Reach non stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni tra datore di lavoro e lavoratore.
Vanno quindi considerate applicabili le regole del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione e informazione dei lavoratori. In particolare, gli articoli 36 e 37 prevedono che le informazioni devono essere comunicate con un linguaggio facilmente comprensibile al lavoratore che deve acquisire le relative conoscenze. A tale riguardo le Sds e le etichette di miscele e sostanze chimiche devono essere fornite in italiano, quale lingua ufficiale del Paese dove sono immesse in commercio. È però opportuno, specie in presenza di lavoratori stranieri, che il datore di lavoro si accerti dell'effettiva comprensione da parte di questi delle informazioni ivi contenute.
Le Sds in particolare devono essere accessibili ai lavoratori, che devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di consultazione, sulle sezioni dove possono trovare le informazioni di loro interesse inerenti la gestione dei rischi, l'uso di dispositivi di protezione o comunque le modalità per l'uso sicuro delle stesse.
La norma non specifica se l'accessibilità alla documentazione debba essere garantita in forma fisica (con documenti cartacei) o elettronica, ma indipendentemente da ciò è necessario che l'accesso sia facile, diretto e secondo una procedura ben conosciuta ai lavoratori.
È anche importante ricordare che i lavoratori devono essere formati sulla gestione del rischio chimico, e che quindi la documentazione sulle sostanze e miscele deve essere inserita e valutata all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), nonché regolarmente aggiornata.
Cosa rischia chi non rispetta tale obbligo?
La violazione del presente obbligo espone il datore di lavoro ad un duplice rischio sanzionatorio: per la violazione della disposizione del Reach il D.Lgs. 133/2009 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 15mila a 90mila euro; mentre per la violazione della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso D.Lgs. 81/08 stabilisce reato contravvenzionale, vale a dire arresto, da due a quattro mesi, o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Come prepararsi al meglio
Per prepararsi al meglio gli imprenditori agricoli devono verificare che i documenti delle miscele e sostanze chimiche utilizzate nella propria attività siano accessibili e comprensibili per i lavoratori, che possono consultarli liberamente e che ne conoscano i contenuti.
Gli imprenditori dovranno altresì garantire una idonea formazione ai lavoratori, tramite i loro Rspp, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o docenti abilitati, e valutare i relativi rischi all'interno del Dvr. È importante che tutti i lavoratori siano in grado di conoscere e valutare le modalità di gestione sicura delle sostanze e miscele chimiche presenti nell'ambito della propria attività lavorativa, e questo obiettivo deve essere perseguito dal datore di lavoro.
Occorre prestare molta attenzione a questo obbligo, complesso e articolato, specie perché risulta sanzionabile non solo dalla disciplina Reach ma anche ai sensi del D.Lgs. 81/08, che prevede sanzioni di natura penale.
A cura di Francesca Samartin dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
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