Gli imprenditori agricoli sono classificati come utilizzatori professionali ai sensi del Regolamento Reach. Tale Regolamento, oltre a prevedere che tali soggetti ricevano la documentazione obbligatoria (Sds/eSds ed etichette), come spiegato nell'articolo precedente, e seguano le indicazioni per l'uso sicuro di miscele e sostanze chimiche, contiene anche obblighi attivi per gli utilizzatori.
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L'articolo 34 del Regolamento, infatti, contiene l'obbligo per gli utilizzatori di tali prodotti di comunicare al proprio fornitore una serie di informazioni, quali ad esempio dati su eventuali proprietà pericolose della sostanza o miscela non indicate nelle Schede di Dati di Sicurezza (Sds) o nell'etichetta emerse durante l'utilizzo della stessa, in caso ne venga fatto un uso non descritto, o anche qualsiasi altro dato utile per porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi per uno o più usi identificati nella Sds.
Qualora, in qualità di utilizzatore professionale, si utilizzi una sostanza (come tale o come componente di una miscela) al di fuori delle condizioni di uso incluse nella Sds/eSds, il Regolamento Reach prevede che l'utilizzatore adatti le condizioni d'uso a quelle descritte nella documentazione disponibile, oppure metta in atto uno Scenario di Esposizione che includa almeno le condizioni descritte negli scenari comunicati.
In ogni caso, l'utilizzatore deve informare il proprio fornitore chiedendo di integrare la Sds e le informazioni ivi contenute con le indicazioni di sicurezza relative al proprio uso (il fornitore, se è anche colui che immette sul mercato il prodotto, dovrà aggiornare la propria Sds, oppure, in caso sia solo un distributore, dovrà riportare la questione al produttore risalendo la catena di approvvigionamento).
In simili casi, l'utilizzatore potrebbe anche predisporre egli stesso una valutazione sulla sicurezza chimica per quell'uso particolare e inserirla nel Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Csr, Chemical Safety Report) (se la quantità totale utilizzata è pari o superiore ad 1 tonnellata all'anno), notificando l'uso e le relative informazioni all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa) come previsto dall'articolo 38.
In alternativa, l'utilizzatore potrà decidere di rivolgersi ad un altro fornitore, ove quest'ultimo copra l'utilizzo specifico nella propria Sds.
Nella Sezione 15 delle Sds deve essere indicato se una sostanza è sottoposta ad autorizzazione o restrizione. Le sostanze considerate altamente preoccupanti per la salute umana e per l'ambiente (note come sostanze Svhc, Substance of Very High Concern) possono essere incluse in un elenco (di cui all'Allegato XVII del Regolamento Reach) di sostanze sottoposte a restrizioni nel loro utilizzo, o sottoposte ad autorizzazione da parte dell'Echa.
L'autorizzazione, generalmente richiesta e rilasciata dal produttore della sostanza, prevede gli usi consentiti della stessa, che sarà peraltro destinata ad una progressiva sostituzione con sostanze alternative, comunque idonee, ma considerate meno pericolose. L'utilizzatore di sostanze autorizzate deve attenersi scrupolosamente alle condizioni d'uso che sono indicate nell'atto autorizzativo e che devono essere rese note lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Stesso discorso vale in caso di sostanze soggette a restrizione, per le quali occorre attenersi alle indicazioni d'uso ricevute e soprattutto non violare quelle che sono le restrizioni a cui sono sottoposte.
Sono previste sanzioni?
Sì, anche in caso di violazione degli obblighi cosiddetti "attivi" degli utilizzatori a valle sono previste delle sanzioni dalla normativa italiana (Decreto Legislativo 133/2009).
In particolare, il rischio sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di informazioni sulla sostanza e/o miscela al proprio fornitore, ovvero a monte della catena di approvvigionamento (articolo 10, comma 7).
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Come prepararsi al meglio
Il Regolamento Reach presuppone un rapporto di stretta collaborazione tra gli attori della catena di approvvigionamento, a partire dal produttore e dagli importatori, fino a tutti i distributori e gli utilizzatori di sostanze e miscele chimiche. Come anticipato negli articoli precedenti, gli utilizzatori sono i destinatari finali di tutte le informazioni sulla sostanza, indicazioni di sicurezza per evitare i rischi per la salute umana e per l'ambiente che sono trasmesse dal produttore a tutti coloro che entrano in contatto con quanto prodotto.
Tuttavia, anche gli utilizzatori devono contribuire a questo flusso di informazioni informando i propri fornitori ad esempio sui rischi non presenti nelle Sds o su ogni altro dato utile di cui vengono a conoscenza utilizzando sul campo la sostanza e la miscela.
Solo attraverso la collaborazione di tutti, infatti, si può garantire una effettiva conoscenza su come usare in sicurezza una miscela o una sostanza chimica.
È importante infine ricordare che gli utilizzatori devono sempre conformarsi alle indicazioni e alle istruzioni contenute nelle Sds/eSds ricevute e devono mettere a disposizione tutte le informazioni e i documenti che accompagnano i prodotti ai propri lavoratori, ivi inclusi i consulenti o comunque il personale che entra in contatto con gli stessi, al fine di garantire la loro sicurezza.
Di questo, come dei contenuti specifici degli Scenari di Esposizione, parleremo nei prossimi articoli.
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A cura di Francesca Samartin dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
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Fonte: Studio legale Landilex