Gli ultimi articoli dell'anno di questa rubrica contengono un breve vademecum a supporto di coloro che desiderano sviluppare nuove attività agricole sul territorio nazionale. Il settore agricolo è altamente normato a livello europeo tramite la Politica Agricola Comune (Pac), ed è anche agevolato dallo Stato che offre sussidi sia ad attività esistenti che a nuovi imprenditori agricoli.

 

Per chi avvia una simile attività, oggi è fondamentale avere una conoscenza della disciplina regolatoria sulle sostanze chimiche utilizzabili in tale ambito: in questa prima parte dell'articolo vengono illustrate alcune delle principali regole previste in caso di avviamento.

 

Chi è l'imprenditore agricolo?

L'impresa agricola è infatti disciplinata a partire dall'articolo 2135 e s.s. del Codice Civile, secondo cui l'imprenditore agricolo "esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

 

Per coltivazione diretta del fondo, selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (articolo 2135, comma 2).

 

Si precisa che nella nozione di coltivazione del fondo rientrano anche "l'orticoltura, la coltivazione in serra o in vivai, e la floricoltura", nonché le coltivazioni fuori terra, come ad esempio "la coltivazione di funghi". Nella nozione di allevamento di animali si deve altresì comprendere l'allevamento, la selezione e l'addestramento delle razze canine.

 

Suddette attività sono le attività agricole essenziali. Le attività connesse, invece, sono quelle volte alla "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione" dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco e dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

 

Tali attività sono oggettivamente commerciali, dunque per rientrare nella categoria delle attività agricole è necessario che vi sia una:

  • connessione soggettiva, quando l'imprenditore è già qualificato come imprenditore agricolo poiché svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole sopra indicate, a cui aggiunge un'attività coerente con quella già esercitata, come ad esempio il viticoltore che produce vino;
  • connessione oggettiva, per la quale l'attività di trasformazione e alienazione dei prodotti deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale.

 

Ad ogni modo, l'imprenditore agricolo persegue scopi di lucro mediante l'esercizio delle attività descritte.

 

Da ricordare anche che l'impresa agricola non deve essere confusa con l'azienda agricola. Quando si parla di impresa agricola si fa riferimento all'attività imprenditoriale svolta, mentre per azienda si intende l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa.

 

Le imprese agricole si suddividono in:

  • coltivatore diretto del fondo, che svolge "le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di un ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque […]", come fonte di reddito primaria per sé e la sua famiglia. In sostanza, si tratta di un lavoratore autonomo che si occupa di coltivare terreni agricoli o allevare bestiame, impegnandosi in prima persona nell'attività lavorativa;
  • Imprenditore Agricolo Professionale (Iap), che spende almeno il 50% del suo tempo e ricava almeno il 50% del suo reddito dall'attività agricola. A differenza del coltivatore diretto, l'Imprenditore Agricolo Professionale può svolgere anche un'altra attività redditizia.

 

Come si avvia una nuova attività agricola?

Per avviare un'attività, come coltivatore diretto o imprenditore agricolo, è necessario:

  • aprire una partita Iva agricola presso l'Agenzia delle Entrate della provincia di residenza. L'apertura della partita Iva determinerà la forma giuridica dell'agricoltore in ditta individuale o società. La ditta individuale si realizza quando l'imprenditore svolge attività agricola in modo personale e diretto, senza avere dei soci; mentre si tratta di una società quando l'attività viene svolta insieme ad altri soci;
  • registrarsi presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio provinciale di riferimento, salvo che non si preveda un fatturato annuo inferiore a 7mila euro. Inoltre, occorre costituire un fascicolo aziendale elettronico, regolarmente aggiornato (validato), presso un Centro di Assistenza Agricola (Caa), o organismo pagatore riconosciuto;
  • iscriversi alla gestione previdenziale agricola presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps).

 

Nella Seconda parte vedremo come garantire che gli acquisti di materiale necessario per le attività (con particolare riferimento alle sostanze chimiche e ai biocidi) siano svolti sin dall'inizio in conformità alla regolamentazione europea applicabile.

 

A cura di Francesca Samartin dello Studio legale Landilex

 


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