Oggi - 17 marzo 2025 - è l'ultimo giorno utile per versare all'Inps senza sanzioni i contributi previdenziali relativi al terzo trimestre 2024. E proprio sul fronte contributi e sanzioni per ritardato pagamento da oggi ci sono novità interessanti per gli agricoltori.

 

Intanto proprio l'Inps ricorda con il messaggio n 871, che a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole "i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l'emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, relativo a ogni posizione contributiva Cida dei datori di lavoro agricolo".

 

Il nuovo avviso di tariffazione è stato riprogettato dall'ente di previdenza per tenere conto delle novità introdotte dall'articolo 30 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n 56, che ha revisionato il regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive come sanzionate dall'articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Legge di Bilancio per il 2001).

 

Ecco cosa cambia con la Legge n 56/2024 in tema di sanzioni per ritardato pagamento dei contributi all'Inps.
Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti previdenziali, nel caso degli agricoltori l'Inps, sulla base di apposite direttive emanate dal ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili previste dal comma 8 dell'articolo 116 della Legge 388/2000 fino alla sola misura degli interessi legali.

 

È da tenere presente che normalmente la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e ha un solo limite: una volta calcolata non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

La nuova norma invece prevede lo sconto sulle sanzioni, ovvero la possibilità di ridurre fino a zero le maggiorazioni sugli interessi legali, ma solo in tre casi:

  • quando, in caso di evasione contributiva, oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
  • casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, entro il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto (articolo 124, primo comma, del codice penale);
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.