Con una corposa sentenza di 91 pagine, la quarta sezione del Tribunale di primo grado dell'Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dall'Ong Pan Europe contro il rifiuto della Commissione Europea di rivedere il provvedimento di rinnovo dell'approvazione Ue della cipermetrina (regolamento 2021/2049).

 

Ne avevamo parlato nell'articolo del 15 settembre 2022, dove avevamo sottolineato gli effetti immediati del regolamento, che era quello di proibire l'uso non professionale del celebre piretroide.

 

Il ricorso dell'Ong verteva sulla mancata applicazione del principio di precauzione in quanto la Commissione non solo avrebbe ignorato le conclusioni dell'Efsa che avevano segnalato ben 4 "critical areas of concern" riguardanti l'alto rischio per organismi acquatici, api, e artropodi non bersaglio, oltre alla mancata corrispondenza della composizione dei campioni utilizzati negli studi ecotossicologici con l'attuale specifica (problema ricorrente con le sostanze attive più "mature"), ma anche omesso di prendere in considerazione alcuni studi di letteratura che attribuiscono alla cipermetrina la poco invidiabile proprietà di interferente endocrino (la task force doveva presentare apposite informazioni entro il 15 dicembre 2023).

Altre rimostranze riguardavano anche l'annosa questione delle impurezze della sostanza attiva tecnica e la loro sospetta mutagenicità.

 

Come ben dettagliato nell'articolo sopra citato, la Commissione agisce come risk manager e può decidere in modo diverso da quanto suggerito dall'Efsa, che è un risk assessor, purché le problematiche delineate dalla valutazione tecnica dell'agenzia siano superabili. Nel caso specifico le criticità sono state superate imponendo misure di mitigazione del rischio che lo rendano accettabile.

 

Tutto ciò è ben descritto nel cosiddetto Renewal report della cipermetrina, documento spesso ignorato (in questo caso casualmente non è stato menzionato nel ricorso), che contiene "le motivazioni della sentenza" che viene sintetizzata nel provvedimento (regolamento) di rinnovo.

 

Ricordiamo però che gli usi rappresentativi valutati per il rinnovo della molecola sono solo una parte di tutte le colture autorizzate: cereali e colza. I rimanenti usi dovranno essere valutati a livello di rinnovo dell'autorizzazione dei singoli formulati e probabilmente i titolari dovranno effettuare delle scelte dolorose, specialmente nell'ambito delle colture arboree, a meno che il progresso tecnico non consenta di diminuire ulteriormente e drasticamente la deriva dei trattamenti, magari usando le macchine a recupero.

 

Cosa succede adesso?

La Ong è stata condannata al pagamento delle spese processuali e per un po' di tempo la filiera potrà occuparsi d'altro, anche se non crediamo che Pan Europe si arrenda così facilmente. È prevista la trasmissione di informazioni confermative:

  • entro il 15 dicembre 2022 il profilo tossicologico dei metaboliti contenenti la frazione 3-fenossibenzoile
  • entro il 15 dicembre 2023 informazioni sulla tossicità dei differenti isomeri della cipermetrina e sulle attività della sostanza come perturbatore endocrino

Rimane ancora aperta la richiesta di informazioni dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste vengono utilizzate per ricavarne acqua potabile. La linea guida è ancora in discussione e se verrà approvata nel 2024 come previsto, i relativi studi dovranno essere presentati entro il 2026.

 

Tutto risolto dunque?

Non possiamo che riprendere le conclusioni dell'articolo del 2022, dove avevamo previsto la sconfitta dell'Ong (scommessa non facile, anche alla luce dell'esito diametralmente opposto della vicenda del clorpirifos metile, dove la Commissione, non riuscendo a trovare delle mitigazioni che rendessero accettabile il rischio, ha negato il rinnovo dell'approvazione della sostanza. Anche in questo caso ci sono delle cause legali in corso…).

 

È innegabile che la cipermetrina non è acqua fresca e che i notificanti dovranno produrre corposa documentazione per mantenere il più possibile gli usi attualmente autorizzati, ma la denuncia dell'attivissima Ong è risultata ingiustificata anche per la giurisprudenza comunitaria, spesso molto inclemente con i prodotti fitosanitari chimici.

 

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