Fotovoltaico e agrivoltaico sono profondamente diversi e se l'uno consuma suolo, "rubandolo" all'agricoltura, l'altro non è in contrapposizione con l'attività agricola né con l'ambiente, anzi, nel lungo periodo, contribuisce alla tutela ambientale.

 

Si potrebbe riassumere così il pensiero del Consiglio di Stato, organo competente a decidere in appello sulle sentenze dei Tar, i Tribunali Amministrativi Regionali. In altre parole le sentenze del Consiglio di Stato fanno scuola e, di recente, ce n'è stata una importante, destinata a lasciare il segno e ad indicare la via nei contenziosi, presenti e futuri, per quanto riguarda i progetti di impianti agrivoltaici.

 

Di qui in avanti quindi sarà più difficile per un'amministrazione locale negare un permesso sulla base di pareri negativi rilasciati da enti di tutela del paesaggio, sempre che l'area scelta non ricada esplicitamente in una zona già dichiarata non idonea.

 

Agrivoltaico e fotovoltaico a terra, quali le differenze?

Vale la pena ricordare che l'agrivoltaico prevede pannelli fotovoltaici sospesi dal suolo a un'altezza tale per cui, sotto l'impianto e fra le fila, è possibile coltivare specie agrarie. Attività agricola ed energetica convivono in sinergia ed equilibrio. Ciò non avviene con il fotovoltaico a terra, quello classico: in questa tipologia d'impianto le esigenze energetiche prevalgono su quelle agricole, non è possibile coltivare né sotto i pannelli, né fra le fila e l'imprenditore agricolo è costretto a rinunciare al reddito derivante dalla coltivazione dei terreni.

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Entriamo quindi nel dettaglio del caso che il Consiglio di Stato ha esaminato e sul quale ha emesso sentenza pubblicata il 30 agosto 2023, dando via libera all'impianto agrivoltaico sul quale era chiamato ad esprimersi: la contrapposizione era fra la Provincia di Brindisi e la Columns Energy.

 

Il progetto prevede la costruzione di un impianto agrivoltaico della potenza di 5,99 MW, nel comune di Brindisi. L'area selezionata è classificata agricola e ha un'estensione di 14,76 ettari. Il layout consente la coltivazione fra le fila, con una superficie minima di 3 metri, fino a un massimo di 3,5, quando i pannelli sono inclinati e a riposo. È stata prevista poi la realizzazione di un'area a destinazione boschiva, con la piantumazione di piante arboree e arbustive autoctone perenni, in modo da ridurre al minimo l'impatto paesaggistico generato dalle opere.

 

Secondo quanto dichiarato da Columns Energy, il 95% del sito sarà interessato da attività agricole. L'alt dalla provincia di Brindisi era arrivato a gennaio 2022 e da quel momento si è passati alle vie legali.

 

La sentenza relativa al caso pugliese ovviamente vale per lo specifico, ma alcuni concetti messi nero su bianco dal Consiglio di Stato sono di valore nazionale. Con la pronuncia del Consiglio di Stato sono stati messi infatti alcuni punti fermi.

 

"Ciò che cambia - ci ha raccontato l'avvocato Andrea Sticchi Damiani che ha assistito Columns Energy contro la Provincia di Brindisi - è che, finalmente, le ultime lacune normative e interpretative sull'agrivoltaico sono state colmate. Alcuni principi sono di portata generale, cioè il fatto che un impianto agrivoltaico sia qualcosa che non sottrae aree agricole ma le potenzia. Questa tipologia di impianti genera il giusto connubio tra tutela dell'esigenza agricola e necessità impellente di raggiungere obiettivi comunitari di produzione green di energia. Questi obiettivi possono essere centrati solo con grandi impianti. È chiaro che è una pronuncia di sistema e mette la parola fine a una serie di bagarre interpretative che esistevano anche all'interno degli stessi Tar. In passato per esempio ci sono state sentenze favorevoli ma anche due negative emesse dallo stesso Tar di Lecce. Ora ogni dubbio è spazzato via. L'agrivoltaico incontra il favore del legislatore e deve quindi incontrare il favore anche degli enti locali. Non si possono bloccare iniziative di questo tipo utilizzando vecchi criteri che riguardavano il fotovoltaico a terra".

 

Lo studio Andrea Sticchi Damiani è specializzato in tema energy e negli ultimi cinque, sei anni ha assistito clienti sia italiani che esteri di grandi e grandissime dimensioni, sia per via contenziosa sia stragiudiziale.

 

Cosa scrive il Consiglio di Stato nella sentenza?

Già il Tar Puglia nella pronuncia di primo grado aveva definito "irragionevole" l'automatismo in forza del quale "in assenza di espressi vincoli, le amministrazioni hanno ritenuta preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto di una impropria assimilazione degli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici", dove "impropria assimilazione" è la parola chiave.

 

Dal momento che la Provincia di Brindisi sosteneva la necessità di un'altezza da terra dei moduli di minimo 210 centimetri, il Consiglio di Stato è andato più a fondo entrando nel dettaglio e richiamando le recenti linee guida. "Va osservato - è scritto nella sentenza - che nelle linee guida, senza operare alcun riferimento all'altezza minima dei moduli da terra, si definisce agrivoltaico un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione".

 

D'altra parte, ha sostenuto sempre il Consiglio di Stato, è evidente l'esigenza di spingere nella direzione della transizione energetica. Gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea non sono derogabili, la governance su energia e clima indica che l'Italia dovrà entro il 2030 ridurre le emissioni del 33% rispetto al livello nazionale del 2005. Il pacchetto Fit for 55 punta poi a portare al 40% il consumo di energia rinnovabile. C'è da aggiungere inoltre che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) italiano ha stanziato 1,1 miliardi per l'implementazione dell'agrivoltaico.

 

Data la sentenza e il fatto che nel giro di poche settimane dalla prima pronuncia sono arrivate altre sentenze che vanno nella stessa direzione, si potrebbe dire che la strada per l'agrivoltaico è in discesa. Ma non esattamente, resta ancora in via di definizione la questione delle aree idonee e non idonee, di fondamentale importanza per chi progetta per capire dove non sia possibile posizionare gli impianti.

 

"La sentenza del Consiglio di Stato stabilisce - ci ha spiegato l'avvocato Andrea Sticchi Damiani - che non ci sono motivi per dire aprioristicamente no a un impianto agrivoltaico, se l'area non è dichiarata inidonea. Per negare il via libera bisogna quindi fare un'istruttoria. Per quanto riguarda l'individuazione delle aree idonee, si sta attendendo un decreto la cui anticipazione però sta provocando una levata di scudi da parte delle associazioni di categoria perché il decreto sembrerebbe stringere le maglie rispetto alle vecchie previsioni".