Possibilità di aumentare la produttività degli impianti di biogas fino al 20%, garanzia Ismea per i prestiti ai giovani agricoltori con possibilità di acquistare terreni altrimenti soggetti al diritto di prelazione: con questi ed altri elementi normativi è stato approvato ieri, 12 maggio 2022, dall'Aula del Senato il Disegno di Legge n. 2564 "Conversione in Legge del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, recante Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" sul quale il Governo, con un maxiemendamento, ha posto la questione di fiducia.

 

Il provvedimento - noto anche come Decreto Legge Taglia Prezzi o Decreto Legge Ucraina Bis, ora va alla Camera dei Deputati, dove deve essere definitivamente approvato "tal quale" entro il 20 maggio, pena - in caso contrario - la decadenza delle norme già in vigore, considerato che - in caso di ulteriori modifiche - mancherebbe il tempo utile per una nuova approvazione in Senato. E senza contare le conseguenze politiche sul Governo, che in aula al Senato ha chiesto e ottenuto la fiducia. Vale pertanto la pena analizzare le singole misure d'interesse per il settore agricolo, molte delle quali scaturite da emendamenti.

 

Generatori a biogas, produttività a più 20%

Con l'articolo 5 bis del Decreto, introdotto con un emendamento, si interviene sulla produzione di energia da biogas, consentendo - al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo - il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.


La produzione aggiuntiva è soggetta ad alcune condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20% appena citato richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete, ma in linea di principio non è  precluso.

 

Credito d'imposta sui carburanti al 30 marzo

L'articolo 18 del Decreto Legge Taglia Prezzi prevede un "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca" del valore complessivo di 140,1 milioni di euro. Nonostante i numerosi emendamenti presentati, resta fermo il termine che il credito possa essere vantato solo sugli acquisti avvenuti nei primi tre mesi dell'anno 2022 e per il 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante. E delle due l'una: entro il 31 dicembre 2022 o può essere interamente compensato nell'acquisto di nuovo carburante oppure può essere interamente ceduto agli intermediari abilitati.

 

Quote latte, una nuova rateizzazione

L'articolo 19 comma 3 ter del Decreto detta norme transitorie, relative all'ipotesi in cui i produttori di latte bovino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, abbiano ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-riscossione per il pagamento di multe sulle quote latte. In tale ipotesi possono esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, sulla base della nuova disciplina introdotta, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla stessa data di entrate in vigore della norma. Ma l'efficacia della rateizzazione resta subordinata all'assenso della Commissione Europea e i termini temporali di utilizzo della norma, in caso di approvazione da parte di Bruxelles, saranno comunicati da Agea.

 

Giovani imprenditori, se il mutuo è Agea non c'è prelazione

L'articolo 19-bis del Decreto Taglia Prezzi, prevede disposizioni - inserite con emendamenti - per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'Ismea. Tale norma è una deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 14 della Legge n. 590/1965 sui contratti agrari.

 

Prodotti deperibili, definizione più ampia

L'articolo 19 bis del Decreto Legge Taglia Prezzi contiene, grazie ad un emendamento, anche l'estensione della definizione di "deperibili" a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico chimiche: tale estensione non consente che questi prodotti possano essere pagati oltre i 30 giorni dalla data di consegna, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere.

 

I prodotti destinatari di tale estensione sono:

a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore ai sessanta giorni

b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni

c) prodotti a base di carne che presentino una delle seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW (Activity Water) superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5

d) tutti i tipi di latte.

 

Fondo Filiere, altri 35 milioni

L'articolo 20 del Decreto Legge è volto ad incrementare di altri 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo Sviluppo ed il Sostegno delle Filiere Agricole della Pesca e dell'Acquacoltura. Tale rifinanziamento è stato previsto al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione derivante dal conflitto russo-ucraino. Il Fondo era stato istituito con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020) per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

 

Proroga contributi con certificati di conformità a saldo

L'articolo 20-bis del Decreto Legge Taglia Prezzi proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo. Si continuerà così ad avere più tempo per esibire i documenti attestanti la regolarità contributiva e fiscale e la conformità alla certificazione antimafia.Inizialmente tale rinvio della presentazione di questi documenti era previsto per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da covid-19, conclusosi il 31 marzo 2022.

 

Più digestato per sopperire ai concimi chimici

L'articolo 21 del Decreto Legge introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito del conflitto russo-ucraino. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che i piani di utilizzazione agronomica previsti dall'articolo 5 del Decreto Interministeriale numero 5046 del 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue" prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato. La disposizione è finalizzata a promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, di ridurre i fertilizzanti chimici, di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli ed è volta a limitare i costi di produzione.

 

Rinvio per il Deflusso Ecologico

L'articolo 21 bis - infine - riguarda invece il Deflusso Ecologico e il rinvio dell'applicazione dei criteri vigenti a gennaio 2025, come già ampiamente descritto da AgroNotizie.